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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10183 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28110/2024
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 07/07/2025, innanzi al giudice RT FA chiamata la causa
28110/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
- AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO per la parte convenuta;
Il Giudice
Dato atto delle richieste all'esito della discussione per iscritto, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito.
Il Giudice
RT FA
pagina 1 di 9 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT FA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28110/2024 promossa da:
con sede in Soresina (CR) Via IV Novembre n. 12/b, Controparte_1 (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 domiciliatain Roma, Via Leone IV n. 99, presso lo studio dell'Avv. Prof.
[...] (CF: ) che la rappresenta e Parte_1 C.F._1
Email_1 CP_2
Parte ricorrente ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. contro
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Ministro pro tempore, difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
; PEC , presso i cui uffici è P.IVA_3 Email_2 domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12
Parte resistente
Fatto e Diritto
pagina 2 di 9 Parte ricorrente esponeva di essere titolare di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale, ai sensi della
Delibera Agcom n. 435/01/CONS, nonché iscritta al R.O.C. – Registro degli Operatori di Comunicazione, tenuto presso l'Agcom al n. 4041, quale soggetto operante nell'ambito della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale. In sede di assegnazione provvisoria di una frequenza in tecnica digitale terrestre nella regione
Lombardia, la competente D.G. del Ministero dello Sviluppo Economico (ora
) attribuiva alla ricorrente, tra gli altri, il Controparte_3 canale CH 42 UHF;
in esito al bando di gara relativo alle domande di inserimento nelle graduatorie di revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre della Regione Lombardia (G.U. n. 105 del 05/09/2012 – 5° serie speciale), non si collocava in posizione utile ai fini Controparte_1 dell'assegnazione di una frequenza in tecnica digitale terrestre, come comunicato dalla
D.G. del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Controparte_3
), con nota prot. DGSCER/III/96397 del 14/12/2012. In virtù dell'art. 3 del
[...]
D.M. 23/01/2012, la società ricorrente era ammessa alla procedura di erogazione dell'indennizzo dovuto quale misura compensativa per tutti coloro che “siano risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie non ricevendo diritti d'uso di frequenze”. Con la comunicazione della nota DGSCERP Registro Ufficiale prot.
0026270 del 04/05/2015, rubricata “D.M. 23 gennaio 2012 – erogazione degli indennizzi ai soggetti che in esito alle procedure di cui ai bandi di gara di revisione delle frequenze, siano risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie. Rete: Con
(prot. 900461) CH 42 UHF Regione Lombardia”, la D.G. Ministero CP_4 dello Sviluppo Economico (ora ) invitava Controparte_3 la società istante, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo di cui al D.M. 23/01/2012, a spegnere tutti gli impianti sintonizzati sul CH 42 UHF costituenti la rete dell'emittente
(prot. 900461) ed a formalizzare una rinuncia ad eventuali Parte_2
pagina 3 di 9 contenziosi in essere con la P.A. per quanto concerne la frequenza per la quale era prevista l'erogazione del detto indennizzo. L'ammissione alla procedura di erogazione dell'indennizzo di cui sopra era sollecitata dalla P.A. atteso che l'odierna ricorrente, con le sentenze del T.A.R. del Lazio n. 8815/2012 e n. 6047/2014 aveva ottenuto l'annullamento degli atti di estromissione dai canali ad essa assegnati, nonché il diritto al risarcimento dei danni conseguenti a carico dell'allora Ministero dello Sviluppo
Economico.
Secondo la ricorrente, “al fine di evitare ulteriori e maggiori pregiudizi” la P.A. procedente comunicava per le vie brevi che la somma dovuta quale indennizzo sarebbe stata pari ad €. 333.177,54, secondo i parametri dettati dall'art. 1 del D.M. 23/01/2012, per cui provvedeva a trasmettere via PEC, in data 07/05/2015, la Controparte_1 propria dichiarazione conforme a quanto richiesto dalla D.G. dell'allora Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 0026270/2015, dichiarando, nello specifico, di “ rinunciare , relativamente all'esercizio del ch 42 UHF nella regione Lombardia, ai contenziosi in essere con il Ministero dello Sviluppo Economico, in cambio della somma minima stabilita di euro 333.177,54”, così provvedendo alla disattivazione di tutti gli impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre.
[...] riceveva, però, a fronte dell'impegno di cui sopra, la somma di €. CP_1
236.147,25 e non quella conforme all'art. 1 del D.M. 23/01/2012 di €. 333.177,54, ragione per la quale invitava e diffidava la P.A. al pagamento degli importi ancora dovuti, ricevendo in risposta la nota del 06/04/2023 con la quale si informava che a seguito della determina prot. n. 16244/16868 del 05/10/2015, gli importi spettanti agli operatori locali per la rottamazione delle frequenze erano stati rideterminati.
Con la nota del 06/04/2023 la P.A. procedente ha, in ogni caso, riconosciuto formalmente ex art. 1988 c.c. il proprio debito originario di €. 333.177,54 affermando che: “ Il quadro riepilogativo degli indennizzi riporta che a Controparte_1
pagina 4 di 9 per il CH 42 è stata corrisposta la somma di euro 236.147,25, a fronte di una precedente determinazione che assegnava euro 333.177,54”.
La riduzione dell'indennizzo dovuto alla società istante ha causato un'evidente lesione dell'affidamento in questa ingenerato, avendo confidato nel pagamento promesso quale leale adempimento dell'accordo transattivo di cui sopra;
cosicché il comportamento tenuto dalla P.A. verso gli organi della – dopo Controparte_1 che questi avevano dismesso le frequenze e rinunciato ai contenziosi vittoriosi – aveva violato la clausola generale di correttezza ex art. 1175 c.c., espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. che trova pacifica applicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nei rapporti privatistici della P.A., con ulteriore riscontro nella previsione di cui all'art. 97 Cost.
Parte ricorrente concludeva chiedendo di condannare il Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attrice: della somma
[...] di €. 90.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, a titolo di danno emergente;
della somma di €. 10.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi, a titolo di danno morale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva la difesa erariale per la parte resistente e chiariva che vi erano state successive riformulazioni della graduatoria e la rideterminazione delle somme spettanti;
il Ministero aveva più volte riformulato nuovamente la graduatoria ma, in ogni caso, la società – nelle varie riformulazioni – era sempre rimasta collocata alla posizione 20 per il CH 42. Nel corso del tempo erano stati rideterminati gli importi, tenuto conto dello stanziamento residuo tra l'importo iniziale di 16.624.936,84 euro e l'importo utilizzato di 4.285.044,92 euro, a seguito degli indennizzi corrisposti nel
2012, pari a 12.339.891 euro (cifra arrotondata per difetto all'unità di euro); si procedeva inoltre alla richiesta di restituzione delle maggiorazioni percepite dagli pagina 5 di 9 aventi diritto con il primo riparto del 2013, a seguito della quale veniva stabilito per la società, per il CH 42 UHF, un indennizzo pari a 236.147,25 euro. In data 6 giugno
2016, con determina div. V prot. 38338, era erogato alla società l'indennizzo di
236.147,2 euro5 per la dismissione del CH 42 UHF in Lombardia, dal quale è stata decurtata una somma pari a 5.495,57 euro quale differenza per la dismissione del CH
69 nella Regione Veneto. In data 30 settembre 2016 era stata pubblicata la determina n. 61550 di conclusione della procedura di attribuzione delle misure economiche compensative e degli indennizzi di cui decreto interministeriale, con la quale ha proceduto ad un nuovo riparto delle somme disponibili per ciascun soggetto, derivante l'inserimento di ulteriori tre nuovi soggetti non utilmente collocati nelle graduatorie regionali ( 24 UHF, 45 UHF e Parte_3 Controparte_5
CH 45 UHF). Come da allegato alla determina sopra indicata, alla Controparte_6
per il CH è stato rideterminato l'importo dell'indennizzo Controparte_1 C.F._2 spettante e quantificato in 256.123,96 euro. In data 20 ottobre 2016 il Ministero trasmetteva alla ricorrente la nota prot. 66598 nella quale, fermo restando l'importo già percepito di 236.147,25 euro, evidenziava che «attribuite le misure economiche compensative agli aventi diritto, la procedura di erogazione deve completarsi necessariamente entro l'esercizio 2016, in quanto le somme residue disponibili ai fini del pagamento di indennizzi ai sensi del D.M.23.01.2012 sono soggette a perenzione ammnistrativa»; si comunicava quindi che si sarebbe provveduto, «entro il mese novembre c.a. a corrispondere una percentuale dell'88,33%, come da Allegato A, ultima colonna, pari per codesta società ad Euro 17.646,56, per i motivi meglio specificati nelle premesse della suddetta determina direttoriale».
Pertanto, in data 22 novembre 2016, il Ministero trasmetteva alla società la determina prot.79300 con la quale, in considerazione della rideterminazione degli importi effettuata con la determina del 30 settembre 2016, disponeva l'ulteriore pagamento di
17.646,56 euro, rispetto alla somma già erogata di 236.147,25 euro, per un importo pagina 6 di 9 complessivamente pari ad 256.123,96 euro, quale indennizzo di cui all'art. 1, comma
9, della l n .220 del 2010 per il rilascio del CH 42 UHF in Lombardia.
Motivi della decisione
La domanda della parte ricorrente deve essere rigettata poiché le comunicazioni preliminari quale quelle di specie non creano diritti soggettivi né affidamenti economicamente tutelabili.
In data 4 aprile 2023, la società aveva formulato richiesta per il pagamento di un'ulteriore somma, rivendicando in sostanza la spettanza della somma di 333.177,54 euro. L'Amministrazione, con nota prot. 70822 del 6 aprile 2023 aveva evidenziato che, per il rilascio del CH 42, la società già era stata indennizzata con la somma riconosciuta di 256.123,96 euro.
La difesa erariale rileva il difetto di giurisdizione poiché si tratterebbe sostanzialmente di un sindacato sul provvedimento di rideterminazione dell'indennizzo.
Tuttavia, appare configurabile la giurisdizione di questo g.o. nella prospettazione che ne fa proprio il ricorrente di un diritto soggettivo al pagamento in relazione alla primigenia somma comunicata. A fronte di una preliminare determinazione informale della somma spettante nella cifra di 333.177,54 euro, parte ricorrente ne ricava un diritto soggettivo al pagamento che deve essere risarcito anche nei danni.
Il diritto soggettivo non sussiste.
In primo luogo, giova ricordare che si tratta di un mero indennizzo, il quale com'è noto non quantifica e remunera il danno, termine quest'ultimo impiegato non condivisibilmente più volte dal ricorrente. La somma stanziata era oggetto di comunicazione con le determine del 5 ottobre 2015, del 30 settembre 2016 e del 22 novembre 2016 (oltre alla nota del 20 ottobre 2016), le quali avevano temporalmente quantificato le somme spettanti nella cifra nel tempo indicata. Trattasi di una pagina 7 di 9 comunicazione che è nel tempo influenzata da una graduatoria provvisoria (da ultimo nota del maggio 2015) con la quale l'Amministrazione rende edotte le parti delle somme spettanti disponibili
La comunicazione non crea nessun diritto soggettivo, tantomeno ingenera nel privato un affidamento legittimo, il quale è consapevole che la somma può variare in relazione alle controversie in atto avanzate dalle altre parti.
L'Amministrazione aveva comunicato la somma astrattamente spettante in 333.177,54
(nota prot. 26270 del 2015); la quantificazione ha evidente natura provvisoria in quanto le somme spettanti alle parti private coinvolte non erano ancora state determinate. Non sussiste alcun riconoscimento di debito poiché appare evidente che la quantificazione era effettuata sub iudice. Nelle graduatorie c'è sempre scritto:
“Esclusione per mancanza requisiti Art.1, comma 1 del bando”. Appare evidente che se un soggetto escluso presenta il ricorso il suo accoglimento si riflette inevitabilmente sull'indennizzo degli altri soggetti.
Nella nota ministeriale del 4.5.2015 c'è scritto:
Appare evidente che è la stessa P.A. ad avvisare i soggetti destinatari che “non è possibile stabilire l'importo a priori”.
La domanda della parte ricorrente è rigettata.
Sussistono le ragioni della compensazione delle spese di lite per aver parte ricorrente – sostanzialmente in buona fede - creduto erroneamente che la mera comunicazione effettuata dalla P.A. potesse costituire fonte di obbligazioni giuridiche azionabili in giudizio quale affidamento tutelabile del privato.
pagina 8 di 9
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda della parte ricorrente;
b) compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Roma, 7 luglio 2025
Il Giudice
RT FA
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 07/07/2025, innanzi al giudice RT FA chiamata la causa
28110/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1
- AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO per la parte convenuta;
Il Giudice
Dato atto delle richieste all'esito della discussione per iscritto, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito.
Il Giudice
RT FA
pagina 1 di 9 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT FA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28110/2024 promossa da:
con sede in Soresina (CR) Via IV Novembre n. 12/b, Controparte_1 (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 domiciliatain Roma, Via Leone IV n. 99, presso lo studio dell'Avv. Prof.
[...] (CF: ) che la rappresenta e Parte_1 C.F._1
Email_1 CP_2
Parte ricorrente ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. contro
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Ministro pro tempore, difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
; PEC , presso i cui uffici è P.IVA_3 Email_2 domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12
Parte resistente
Fatto e Diritto
pagina 2 di 9 Parte ricorrente esponeva di essere titolare di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale, ai sensi della
Delibera Agcom n. 435/01/CONS, nonché iscritta al R.O.C. – Registro degli Operatori di Comunicazione, tenuto presso l'Agcom al n. 4041, quale soggetto operante nell'ambito della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale. In sede di assegnazione provvisoria di una frequenza in tecnica digitale terrestre nella regione
Lombardia, la competente D.G. del Ministero dello Sviluppo Economico (ora
) attribuiva alla ricorrente, tra gli altri, il Controparte_3 canale CH 42 UHF;
in esito al bando di gara relativo alle domande di inserimento nelle graduatorie di revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre della Regione Lombardia (G.U. n. 105 del 05/09/2012 – 5° serie speciale), non si collocava in posizione utile ai fini Controparte_1 dell'assegnazione di una frequenza in tecnica digitale terrestre, come comunicato dalla
D.G. del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Controparte_3
), con nota prot. DGSCER/III/96397 del 14/12/2012. In virtù dell'art. 3 del
[...]
D.M. 23/01/2012, la società ricorrente era ammessa alla procedura di erogazione dell'indennizzo dovuto quale misura compensativa per tutti coloro che “siano risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie non ricevendo diritti d'uso di frequenze”. Con la comunicazione della nota DGSCERP Registro Ufficiale prot.
0026270 del 04/05/2015, rubricata “D.M. 23 gennaio 2012 – erogazione degli indennizzi ai soggetti che in esito alle procedure di cui ai bandi di gara di revisione delle frequenze, siano risultati in posizione non utile nelle relative graduatorie. Rete: Con
(prot. 900461) CH 42 UHF Regione Lombardia”, la D.G. Ministero CP_4 dello Sviluppo Economico (ora ) invitava Controparte_3 la società istante, ai fini dell'erogazione dell'indennizzo di cui al D.M. 23/01/2012, a spegnere tutti gli impianti sintonizzati sul CH 42 UHF costituenti la rete dell'emittente
(prot. 900461) ed a formalizzare una rinuncia ad eventuali Parte_2
pagina 3 di 9 contenziosi in essere con la P.A. per quanto concerne la frequenza per la quale era prevista l'erogazione del detto indennizzo. L'ammissione alla procedura di erogazione dell'indennizzo di cui sopra era sollecitata dalla P.A. atteso che l'odierna ricorrente, con le sentenze del T.A.R. del Lazio n. 8815/2012 e n. 6047/2014 aveva ottenuto l'annullamento degli atti di estromissione dai canali ad essa assegnati, nonché il diritto al risarcimento dei danni conseguenti a carico dell'allora Ministero dello Sviluppo
Economico.
Secondo la ricorrente, “al fine di evitare ulteriori e maggiori pregiudizi” la P.A. procedente comunicava per le vie brevi che la somma dovuta quale indennizzo sarebbe stata pari ad €. 333.177,54, secondo i parametri dettati dall'art. 1 del D.M. 23/01/2012, per cui provvedeva a trasmettere via PEC, in data 07/05/2015, la Controparte_1 propria dichiarazione conforme a quanto richiesto dalla D.G. dell'allora Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 0026270/2015, dichiarando, nello specifico, di “ rinunciare , relativamente all'esercizio del ch 42 UHF nella regione Lombardia, ai contenziosi in essere con il Ministero dello Sviluppo Economico, in cambio della somma minima stabilita di euro 333.177,54”, così provvedendo alla disattivazione di tutti gli impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre.
[...] riceveva, però, a fronte dell'impegno di cui sopra, la somma di €. CP_1
236.147,25 e non quella conforme all'art. 1 del D.M. 23/01/2012 di €. 333.177,54, ragione per la quale invitava e diffidava la P.A. al pagamento degli importi ancora dovuti, ricevendo in risposta la nota del 06/04/2023 con la quale si informava che a seguito della determina prot. n. 16244/16868 del 05/10/2015, gli importi spettanti agli operatori locali per la rottamazione delle frequenze erano stati rideterminati.
Con la nota del 06/04/2023 la P.A. procedente ha, in ogni caso, riconosciuto formalmente ex art. 1988 c.c. il proprio debito originario di €. 333.177,54 affermando che: “ Il quadro riepilogativo degli indennizzi riporta che a Controparte_1
pagina 4 di 9 per il CH 42 è stata corrisposta la somma di euro 236.147,25, a fronte di una precedente determinazione che assegnava euro 333.177,54”.
La riduzione dell'indennizzo dovuto alla società istante ha causato un'evidente lesione dell'affidamento in questa ingenerato, avendo confidato nel pagamento promesso quale leale adempimento dell'accordo transattivo di cui sopra;
cosicché il comportamento tenuto dalla P.A. verso gli organi della – dopo Controparte_1 che questi avevano dismesso le frequenze e rinunciato ai contenziosi vittoriosi – aveva violato la clausola generale di correttezza ex art. 1175 c.c., espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. che trova pacifica applicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nei rapporti privatistici della P.A., con ulteriore riscontro nella previsione di cui all'art. 97 Cost.
Parte ricorrente concludeva chiedendo di condannare il Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attrice: della somma
[...] di €. 90.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, a titolo di danno emergente;
della somma di €. 10.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi, a titolo di danno morale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva la difesa erariale per la parte resistente e chiariva che vi erano state successive riformulazioni della graduatoria e la rideterminazione delle somme spettanti;
il Ministero aveva più volte riformulato nuovamente la graduatoria ma, in ogni caso, la società – nelle varie riformulazioni – era sempre rimasta collocata alla posizione 20 per il CH 42. Nel corso del tempo erano stati rideterminati gli importi, tenuto conto dello stanziamento residuo tra l'importo iniziale di 16.624.936,84 euro e l'importo utilizzato di 4.285.044,92 euro, a seguito degli indennizzi corrisposti nel
2012, pari a 12.339.891 euro (cifra arrotondata per difetto all'unità di euro); si procedeva inoltre alla richiesta di restituzione delle maggiorazioni percepite dagli pagina 5 di 9 aventi diritto con il primo riparto del 2013, a seguito della quale veniva stabilito per la società, per il CH 42 UHF, un indennizzo pari a 236.147,25 euro. In data 6 giugno
2016, con determina div. V prot. 38338, era erogato alla società l'indennizzo di
236.147,2 euro5 per la dismissione del CH 42 UHF in Lombardia, dal quale è stata decurtata una somma pari a 5.495,57 euro quale differenza per la dismissione del CH
69 nella Regione Veneto. In data 30 settembre 2016 era stata pubblicata la determina n. 61550 di conclusione della procedura di attribuzione delle misure economiche compensative e degli indennizzi di cui decreto interministeriale, con la quale ha proceduto ad un nuovo riparto delle somme disponibili per ciascun soggetto, derivante l'inserimento di ulteriori tre nuovi soggetti non utilmente collocati nelle graduatorie regionali ( 24 UHF, 45 UHF e Parte_3 Controparte_5
CH 45 UHF). Come da allegato alla determina sopra indicata, alla Controparte_6
per il CH è stato rideterminato l'importo dell'indennizzo Controparte_1 C.F._2 spettante e quantificato in 256.123,96 euro. In data 20 ottobre 2016 il Ministero trasmetteva alla ricorrente la nota prot. 66598 nella quale, fermo restando l'importo già percepito di 236.147,25 euro, evidenziava che «attribuite le misure economiche compensative agli aventi diritto, la procedura di erogazione deve completarsi necessariamente entro l'esercizio 2016, in quanto le somme residue disponibili ai fini del pagamento di indennizzi ai sensi del D.M.23.01.2012 sono soggette a perenzione ammnistrativa»; si comunicava quindi che si sarebbe provveduto, «entro il mese novembre c.a. a corrispondere una percentuale dell'88,33%, come da Allegato A, ultima colonna, pari per codesta società ad Euro 17.646,56, per i motivi meglio specificati nelle premesse della suddetta determina direttoriale».
Pertanto, in data 22 novembre 2016, il Ministero trasmetteva alla società la determina prot.79300 con la quale, in considerazione della rideterminazione degli importi effettuata con la determina del 30 settembre 2016, disponeva l'ulteriore pagamento di
17.646,56 euro, rispetto alla somma già erogata di 236.147,25 euro, per un importo pagina 6 di 9 complessivamente pari ad 256.123,96 euro, quale indennizzo di cui all'art. 1, comma
9, della l n .220 del 2010 per il rilascio del CH 42 UHF in Lombardia.
Motivi della decisione
La domanda della parte ricorrente deve essere rigettata poiché le comunicazioni preliminari quale quelle di specie non creano diritti soggettivi né affidamenti economicamente tutelabili.
In data 4 aprile 2023, la società aveva formulato richiesta per il pagamento di un'ulteriore somma, rivendicando in sostanza la spettanza della somma di 333.177,54 euro. L'Amministrazione, con nota prot. 70822 del 6 aprile 2023 aveva evidenziato che, per il rilascio del CH 42, la società già era stata indennizzata con la somma riconosciuta di 256.123,96 euro.
La difesa erariale rileva il difetto di giurisdizione poiché si tratterebbe sostanzialmente di un sindacato sul provvedimento di rideterminazione dell'indennizzo.
Tuttavia, appare configurabile la giurisdizione di questo g.o. nella prospettazione che ne fa proprio il ricorrente di un diritto soggettivo al pagamento in relazione alla primigenia somma comunicata. A fronte di una preliminare determinazione informale della somma spettante nella cifra di 333.177,54 euro, parte ricorrente ne ricava un diritto soggettivo al pagamento che deve essere risarcito anche nei danni.
Il diritto soggettivo non sussiste.
In primo luogo, giova ricordare che si tratta di un mero indennizzo, il quale com'è noto non quantifica e remunera il danno, termine quest'ultimo impiegato non condivisibilmente più volte dal ricorrente. La somma stanziata era oggetto di comunicazione con le determine del 5 ottobre 2015, del 30 settembre 2016 e del 22 novembre 2016 (oltre alla nota del 20 ottobre 2016), le quali avevano temporalmente quantificato le somme spettanti nella cifra nel tempo indicata. Trattasi di una pagina 7 di 9 comunicazione che è nel tempo influenzata da una graduatoria provvisoria (da ultimo nota del maggio 2015) con la quale l'Amministrazione rende edotte le parti delle somme spettanti disponibili
La comunicazione non crea nessun diritto soggettivo, tantomeno ingenera nel privato un affidamento legittimo, il quale è consapevole che la somma può variare in relazione alle controversie in atto avanzate dalle altre parti.
L'Amministrazione aveva comunicato la somma astrattamente spettante in 333.177,54
(nota prot. 26270 del 2015); la quantificazione ha evidente natura provvisoria in quanto le somme spettanti alle parti private coinvolte non erano ancora state determinate. Non sussiste alcun riconoscimento di debito poiché appare evidente che la quantificazione era effettuata sub iudice. Nelle graduatorie c'è sempre scritto:
“Esclusione per mancanza requisiti Art.1, comma 1 del bando”. Appare evidente che se un soggetto escluso presenta il ricorso il suo accoglimento si riflette inevitabilmente sull'indennizzo degli altri soggetti.
Nella nota ministeriale del 4.5.2015 c'è scritto:
Appare evidente che è la stessa P.A. ad avvisare i soggetti destinatari che “non è possibile stabilire l'importo a priori”.
La domanda della parte ricorrente è rigettata.
Sussistono le ragioni della compensazione delle spese di lite per aver parte ricorrente – sostanzialmente in buona fede - creduto erroneamente che la mera comunicazione effettuata dalla P.A. potesse costituire fonte di obbligazioni giuridiche azionabili in giudizio quale affidamento tutelabile del privato.
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Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta la domanda della parte ricorrente;
b) compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Roma, 7 luglio 2025
Il Giudice
RT FA
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