Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2891/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nato in [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Pamela Sandri
- ricorrente -
e
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Laura CP_1 C.F._2
Casaschi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 10.12.2024.
Condizioni congiunte: “codesto Ecc.mo Tribunale Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato con rito civile in Alessandria in data Parte_1 CP_1
17/10/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bosco Marengo, per
1
Alessandria il 14/01/2016); (nato ad [...] il [...]); (nato ad [...]_2 Per_3
il 28/12/2020) restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei medesimi, che verranno prese tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- i figli abiteranno presso la madre ma il padre potrà vederli e tenerli con sé, salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente alle esigenze dei figli minori e dei genitori: * a fine settimana alternati, dal venerdì sera, quando il padre andrà a prendere i figli dall'abitazione materna, al termine del proprio turno di lavoro, sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, entro le ore 21,00. * nella settimana in cui il sig. terrà con sé i figli nel fine settimana, terrà altresì con sé i figli, una sera alla settimana, Pt_1
previo accordo telefonico anche nel medesimo pomeriggio, allorquando andrà a prenderli a casa della madre, non appena avrà terminato il proprio turno lavorativo, li terrà con sé a cena e li riporterà a casa della madre entro le ore 21,30; * nella settimana in cui il sig. non terrà Pt_1
con sé i figli nel fine settimana, terrà altresì con sé i figli, due sere alla settimana, previo accordo telefonico anche nel medesimo pomeriggio, allorquando andrà a prenderli a casa della madre, non appena avrà terminato il proprio turno lavorativo, li terrà con sé a cena e li riporterà a casa della madre entro le ore 21,30; * durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno il giorno di
Pasqua e la Pasquetta in via alternata tra di loro ed in particolare, il padre terrà con sè i figli, il giorno di Pasqua 2023 mentre il giorno di Pasquetta 2023 staranno la mamma;
così via con il criterio dell'alternanza per gli anni successivi;
* durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di
Natale e Santo Stefano con l'altro e così pure saranno alternate le festività di Capodanno ed il
Primo Giorno dell'anno nuovo e dell'Epifania, con le seguenti modalità: 24/12/2023 compreso, il figlio starà con la madre;
il 25/12/2023 e 26/12/2023 con il papà; 31/12/2023 con la mamma;
1/1/2024 con il papà; 6/1/2024 con la mamma;
E così per gli anni successivi, con il criterio dell'alternanza; *durante le vacanze estive il padre terrà i figli per un periodo di una settimana che verrà concordato di anno in anno, in base alle esigenze di lavoro dei genitori, entro il 30 maggio;
2) quanto al mantenimento dei figli: Il figlio gode di una pensione di invalidità di circa € Per_2
500,00 che verrà gestita dalla madre. Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il Parte_1
CP_ giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra -mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima-, a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli: € 180,00 per ciascun figlio, sino all'indipendenza economica dei figli, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed
2 oltre al 50% delle spese straordinarie come concordato con Protocollo del Tribunale di
Alessandria in data 20/7/2016 ed in particolare: -spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
- Quanto all'assegno unico, le parti concordano che verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
3) entrambi i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni pregresso rapporto economico- patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione e di rinunciare a chiedere l'assegno di mantenimento a proprio favore, essendo entrambi autosufficienti;
4) entrambi i coniugi si rilasciano reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio del passaporto o di documento equipollente;
5) le spese legali relative al presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti. 6) ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 29.11.2024, le parti hanno domandato il
3 divorzio congiunto e hanno rappresentato: che “hanno contratto matrimonio con rito civile in data 17/10/2015 in Bosco Marengo, adottando il regime di separazione dei beni”; che
“dall'unione coniugale sono nati tre figli, , il 14/01/2016; l 12/02/2019 e Per_1 Per_2 Per_4 il 28/12/2020 e non ci sono altri figli” e che “i coniugi hanno trasformato la separazione in consensuale avanti al Presidente del Tribunale di Alessandria in data 27/4/2023 ed in data
25/05/2023 il Tribunale di Alessandria ha omologato la separazione”.
2. All'udienza del 19.3.2025, il SI. ha dichiarato: “vivo a Mandrogne, viale Parte_1
Edoardo Bocchio, n. 19, la casa è di mia proprietà. Non ho altre case o terreni, né in Italia né all'estero. Sono meccanico, presso Tema S.r.l., con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile netta di Euro 1.400,00 / 1.500,00. Non ho altri redditi, salvo la metà dell'assegno unico. Ho un conto corrente, non c'è niente. I figli li vedo già come siamo d'accordo, come già nella separazione, funziona bene. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. La SI.ra ha dichiarato: “abito a Bosco Marengo, via Tripoli, n. 27, in CP_1
affitto, pago Euro 350,00 mensili, oltre alle spese. Non ho case o terreni di mia proprietà.
Sono disoccupata da sempre. Mi mantengo con la metà dell'assegno unico (Euro 418,00 mensili), l'assegno di inclusione (Euro 1.200,00 mensili), l'invalidità di nostro figlio (che uso per le visite mediche) e basta. Sto cercando lavoro, ma con tre bambini è difficile gestire tutto, soprattutto coi problemi che ha Ho un conto corrente, con saldo a zero. Abito Per_2 da sola coi bambini, nessun'altro abita con me. Non ci sono mai stati problemi di violenza”.
Il difensore della SI.ra ha “rinuncia[to] all'ammissione della propria cliente al CP_1 patrocinio a spese dello Stato e [ha chiesto] che [fosse] revocata l'ammissione della SI.ra al patrocino a spese dello Stato, non sussistendo i presupposti reddituali”. CP_1
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 25.5.2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 29.11.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
6. Deve, altresì, essere qui revocata l'ammissione della SI.ra al patrocinio a pese CP_1
4 dello Stato, considerata la rinuncia.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, SI.ri e , Parte_1 CP_1
celebrato a Bosco Marengo, il 17.10.2015;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “codesto Ecc.mo Tribunale
Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato con rito civile in Alessandria in data 17/10/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bosco Marengo, per l'anno 2015 parte I, al n. 11, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza, alle condizioni seguenti condizioni congiunte: 1) i figli minori (nato ad [...] il [...]); Persona_1
(nato ad [...] il [...]); (nato ad [...] il [...]) Per_2 Per_3
restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei medesimi, che verranno prese tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- i figli abiteranno presso la madre ma il padre potrà vederli e tenerli con sé, salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente alle esigenze dei figli minori e dei genitori: * a fine settimana alternati, dal venerdì sera, quando il padre andrà a prendere i figli dall'abitazione materna, al termine del proprio turno di lavoro, sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, entro le ore 21,00. * nella settimana in cui il sig. terrà con sé i figli nel fine settimana, terrà altresì con sé i figli, una sera Pt_1
alla settimana, previo accordo telefonico anche nel medesimo pomeriggio, allorquando andrà
a prenderli a casa della madre, non appena avrà terminato il proprio turno lavorativo, li terrà con sé a cena e li riporterà a casa della madre entro le ore 21,30; * nella settimana in cui il sig. non terrà con sé i figli nel fine settimana, terrà altresì con sé i figli, due Pt_1
sere alla settimana, previo accordo telefonico anche nel medesimo pomeriggio, allorquando andrà a prenderli a casa della madre, non appena avrà terminato il proprio turno lavorativo, li terrà con sé a cena e li riporterà a casa della madre entro le ore 21,30; * durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno il giorno di Pasqua e la Pasquetta in via alternata tra di loro ed in particolare, il padre terrà con sè i figli, il giorno di Pasqua 2023 mentre il giorno di Pasquetta 2023 staranno la mamma;
così via con il criterio dell'alternanza per gli anni successivi;
* durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo,
5 i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di
Natale e Santo Stefano con l'altro e così pure saranno alternate le festività di Capodanno ed il Primo Giorno dell'anno nuovo e dell'Epifania, con le seguenti modalità: 24/12/2023 compreso, il figlio starà con la madre;
il 25/12/2023 e 26/12/2023 con il papà; 31/12/2023 con la mamma;
1/1/2024 con il papà; 6/1/2024 con la mamma;
E così per gli anni successivi, con il criterio dell'alternanza; *durante le vacanze estive il padre terrà i figli per un periodo di una settimana che verrà concordato di anno in anno, in base alle esigenze di lavoro dei genitori, entro il 30 maggio;
2) quanto al mantenimento dei figli: Il figlio gode di una Per_2 pensione di invalidità di circa € 500,00 che verrà gestita dalla madre. Il sig. Parte_1
CP_ si obbliga a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra -mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima-, a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli: € 180,00 per ciascun figlio, sino all'indipendenza economica dei figli, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie come concordato con Protocollo del Tribunale di Alessandria in data 20/7/2016 ed in particolare: -spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
-spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai
6 caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
- Quanto all'assegno unico, le parti concordano che verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
3) entrambi i ricorrenti dichiarano di aver risolto ogni pregresso rapporto economico-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione e di rinunciare a chiedere l'assegno di mantenimento a proprio favore, essendo entrambi autosufficienti;
4) entrambi i coniugi si rilasciano reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio del passaporto o di documento equipollente;
5) le spese legali relative al presente procedimento restano integralmente compensate tra le parti. 6) ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito”;
- revoca l'ammissione della SI.ra al patrocinio a spese dello Stato, che era stata CP_1 anticipatamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 9.4.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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