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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/11/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor AN AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1831/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Stagetti Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'08.11.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1931/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta in condizione di disabilità grave, ex art. 3 comma 3 della legge 104/92, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire il riconoscimento di status vanamente postulato in sede amministrativa.
1 Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e richiesti chiarimenti alla CTU della prima fase, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata. L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 17.10.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dall'11.10.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato l'08.11.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto appare infondata alla stregua dei richiesti chiarimenti resi dalla CTU della prima fase.
In particolare, parte ricorrente lamentava che la consulente della prima fase non si fosse pronunciata sulla condizione di disabilità grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge
104/1992, bensì sul requisito sanitario non richiesto dell'indennità di accompagnamento.
Orbene, chiamata a chiarimenti, la dott.ssa , con procedimento logico Persona_1 immune da vizi, che il giudice condivide, alla luce della documentazione sanitaria esaminata e all'esito dell'espletata visita medica, ha avuto modo di precisare, inequivocabilmente, “che la periziata versa in condizioni cliniche discrete, vigile e lucida, ben orientata nel tempo e nello spazio. Portatrice di protesi acustiche….La deambulazione avviene con appoggio per dolore alle ginocchia ed alle anche”.Tale quadro non coincide con le condizioni suddette per ottenere l'”art. 3, comma 3, legge
104/92 – situazione di gravità” (cfr. ampiamente documentazione depositata dalla CTU in questa fase).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del requisito sociosanitario in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente argomentata
(né specificamente contestata, parte ricorrente attestando le proprie difese ad un mero dissenso diagnostico) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
2 Alla luce di tali considerazioni, occorre, dunque, confermare le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
28.11.2025. Pt_2
Il Giudice
AN AT
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