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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere di cui il primo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 322/2024 del ruolo V.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado
DA
(C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.09.1961 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alina Martorana (C.F: ; pec.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 sito a Palermo in Via Catania n. 5
reclamante
CONTRO
(CF. ) nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._3 ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della figlia (C.F.: ) nata a Persona_1 C.F._4
Palermo il 12.09.1997, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tuzzolino (CF:
; pec: ed C.F._5 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Palermo in Via Giovanni
Bonanno n. 73
1 resistente
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
****
Conclusioni per le parti:
Le parti in causa, così come sopra rappresentate, difese e domiciliate, si riportano all'accordo transattivo di bonario componimento della lite concernente la revisione delle condizioni del divorzio, sottoscritto dalle medesime e dai loro procuratori e depositato in data 11.02.2025 unitamente alle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 14.02.2025, e chiedono, pertanto, che l'On.le Corte adita disponga in conformità.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Visto (12.03.2025)
* * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto dei giorni 8/17.07.2024, il Tribunale di Palermo, su ricorso di in proprio e n.q. di amministratore di sostegno della CP_1
figlia (classe 1997) in virtù del decreto di autorizzazione Per_1
all'uopo emesso dal Giudice Tutelare il 15.09.2023, nei confronti di a modifica delle statuizioni della sentenza di Parte_1
divorzio congiunto n. 1033/2017 emessa dal medesimo Tribunale in data 24.02.2017:
- ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al Giudice Tutelare per i provvedimenti di sua competenza nell'interesse di già Per_1 beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, al fine di avviare un percorso teso all'instaurazione di un regime di frequentazione con il padre più consono al benessere della figlia, anche attraverso il conferimento di incarichi ai servizi specializzati presenti sul territorio per supportare la medesima ed il nucleo familiare;
- ha altresì disciplinato il regime di visita padre-figlia, secondo le modalità indicate in parte motiva del provvedimento;
- ha elevato il contributo economico mensile posto a carico del
2 genitore non convivente, a titolo di mantenimento Parte_1
diretto della figlia a € 750,00;
- ha infine condannato il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
2. Proposto reclamo dal ex art. 739 c.p.c. depositato il Parte_1
28.07.2024, nel contradditorio con la costituita e resistente, e col CP_1
P.G., il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., secondo quanto disposto con decreto presidenziale del 5 settembre 2024, è stato rimesso all'udienza del 14 febbraio 2025 e assunto in deliberazione giusta ordinanza del 10 marzo 2025, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va rilevato che le parti, con note depositate rispettivamente l'11 e il 12 febbraio 2025, hanno dedotto di aver raggiunto un accordo di conciliazione della lite tra loro pendente, e hanno chiesto, pertanto, che la Corte adita disponga in conformità delle conclusioni congiunte ivi contenute.
4. Va, pertanto, dato atto che, con accordo sottoscritto dalle parti in data
10.02.2025 e depositato il l'11.02.2025, le parti hanno definito la presente controversia, stabilendo concordemente che l'Ecc.ma Corte di Appello adita accolga le seguenti condizioni:
• “Il Sig. a far data dal corrente mese di febbraio 2025 Parte_1 corrisponderà in favore della figlia maggiorenne la somma Per_1 mensile di € 650,00 da rivalutarvi con decorrenza del mese di febbraio 2030 e ciò per qualsiasi spesa ed esigenza di Per_1 comprese le spese mediche (percorsi terapeutici con o senza ricovero), di vestiario, di accudimento da parte di terzi e per qualsivoglia altra spesa ordinaria e straordinaria, somma questa da versarsi su conto corrente intestato alla figlia. Il Sig. Parte_1
3 rinuncia ad ogni pregresso maggior importo corrisposto in esecuzione al decreto reclamato;
• D'ora innanzi, nell'interesse e pet il benessere psicofisico della figlia il regime di visita della figlia da parte del padre, Sig. Per_1
Cangelosi, sarà regolamentato nel modo che segue:
- ogni lunedì ed ogni venerdì, intorno alle ore 08,00 del mattino, il Sig. accompagnerà la figlia Parte_1 Per_1 presso il centro diurno di Villa Adriana per poi riprenderla all'uscita intorno alle ore 14:45 a ad intrattenersi con le i fino alle ore 16:00 circa;
- tutti i sabati, dalle ore 8:00 sino alle ore 15:00;
- nel periodo intercorrente tra il 15 marzo e il 30 giugno e tra
l'1 settembre e il 15 novembre, per venire incontro alle esigenze lavorative della Sig.ra il Sig. CP_1 Parte_1 trascorrerà con due domeniche, a settimane alterne, Per_1 dalle ore 8,00 alle ore 16,00 a seconda delle esigenze della figlia;
- durante il periodo di ferie della Sig.ra 2 week-end CP_1 estivi e 2 invernali in date da concordare, il Sig. Parte_1 coadiuverà le assistenti domiciliari presso il domicilio di di Via Catania.42 B, Palermo. Per_1
5. Ciò considerato, in riforma al provvedimento reclamato, e tenuto anche conto dell'assenza di considerazioni critiche da parte del P.G. (v. visto del 12.02.2025), questa Corte non può che recepire le predette condizioni concordemente formalizzate dalle parti, risultando, esse, non contrarie a norme di ordine pubblico o norme imperative, oltreché conformi alle esigenze morali e al benessere psico-fisico della figlia, come dichiarato dalle stesse parti.
6. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, in aderenza alla richiesta concorde delle medesime.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente
4 pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo nei giorni 8/17.07.2024, impugnato da nei confronti di in proprio e n.q. di Parte_1 CP_1 amministratore di sostegno della figlia dispone che le Persona_1
condizioni di divorzio tra le parti siano disciplinate secondo quanto concordemente stabilito con le conclusioni congiunte formalizzate nell'accordo sottoscritto dalle parti il 10.02.2025 e depositato in data 11.02.2025, riportate in motivazione.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo, il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
dott. Giovanni D'Antoni
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere di cui il primo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 322/2024 del ruolo V.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado
DA
(C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.09.1961 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alina Martorana (C.F: ; pec.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1 sito a Palermo in Via Catania n. 5
reclamante
CONTRO
(CF. ) nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._3 ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della figlia (C.F.: ) nata a Persona_1 C.F._4
Palermo il 12.09.1997, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tuzzolino (CF:
; pec: ed C.F._5 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Palermo in Via Giovanni
Bonanno n. 73
1 resistente
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
****
Conclusioni per le parti:
Le parti in causa, così come sopra rappresentate, difese e domiciliate, si riportano all'accordo transattivo di bonario componimento della lite concernente la revisione delle condizioni del divorzio, sottoscritto dalle medesime e dai loro procuratori e depositato in data 11.02.2025 unitamente alle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 14.02.2025, e chiedono, pertanto, che l'On.le Corte adita disponga in conformità.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Visto (12.03.2025)
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto dei giorni 8/17.07.2024, il Tribunale di Palermo, su ricorso di in proprio e n.q. di amministratore di sostegno della CP_1
figlia (classe 1997) in virtù del decreto di autorizzazione Per_1
all'uopo emesso dal Giudice Tutelare il 15.09.2023, nei confronti di a modifica delle statuizioni della sentenza di Parte_1
divorzio congiunto n. 1033/2017 emessa dal medesimo Tribunale in data 24.02.2017:
- ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al Giudice Tutelare per i provvedimenti di sua competenza nell'interesse di già Per_1 beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, al fine di avviare un percorso teso all'instaurazione di un regime di frequentazione con il padre più consono al benessere della figlia, anche attraverso il conferimento di incarichi ai servizi specializzati presenti sul territorio per supportare la medesima ed il nucleo familiare;
- ha altresì disciplinato il regime di visita padre-figlia, secondo le modalità indicate in parte motiva del provvedimento;
- ha elevato il contributo economico mensile posto a carico del
2 genitore non convivente, a titolo di mantenimento Parte_1
diretto della figlia a € 750,00;
- ha infine condannato il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
2. Proposto reclamo dal ex art. 739 c.p.c. depositato il Parte_1
28.07.2024, nel contradditorio con la costituita e resistente, e col CP_1
P.G., il procedimento, svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., secondo quanto disposto con decreto presidenziale del 5 settembre 2024, è stato rimesso all'udienza del 14 febbraio 2025 e assunto in deliberazione giusta ordinanza del 10 marzo 2025, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va rilevato che le parti, con note depositate rispettivamente l'11 e il 12 febbraio 2025, hanno dedotto di aver raggiunto un accordo di conciliazione della lite tra loro pendente, e hanno chiesto, pertanto, che la Corte adita disponga in conformità delle conclusioni congiunte ivi contenute.
4. Va, pertanto, dato atto che, con accordo sottoscritto dalle parti in data
10.02.2025 e depositato il l'11.02.2025, le parti hanno definito la presente controversia, stabilendo concordemente che l'Ecc.ma Corte di Appello adita accolga le seguenti condizioni:
• “Il Sig. a far data dal corrente mese di febbraio 2025 Parte_1 corrisponderà in favore della figlia maggiorenne la somma Per_1 mensile di € 650,00 da rivalutarvi con decorrenza del mese di febbraio 2030 e ciò per qualsiasi spesa ed esigenza di Per_1 comprese le spese mediche (percorsi terapeutici con o senza ricovero), di vestiario, di accudimento da parte di terzi e per qualsivoglia altra spesa ordinaria e straordinaria, somma questa da versarsi su conto corrente intestato alla figlia. Il Sig. Parte_1
3 rinuncia ad ogni pregresso maggior importo corrisposto in esecuzione al decreto reclamato;
• D'ora innanzi, nell'interesse e pet il benessere psicofisico della figlia il regime di visita della figlia da parte del padre, Sig. Per_1
Cangelosi, sarà regolamentato nel modo che segue:
- ogni lunedì ed ogni venerdì, intorno alle ore 08,00 del mattino, il Sig. accompagnerà la figlia Parte_1 Per_1 presso il centro diurno di Villa Adriana per poi riprenderla all'uscita intorno alle ore 14:45 a ad intrattenersi con le i fino alle ore 16:00 circa;
- tutti i sabati, dalle ore 8:00 sino alle ore 15:00;
- nel periodo intercorrente tra il 15 marzo e il 30 giugno e tra
l'1 settembre e il 15 novembre, per venire incontro alle esigenze lavorative della Sig.ra il Sig. CP_1 Parte_1 trascorrerà con due domeniche, a settimane alterne, Per_1 dalle ore 8,00 alle ore 16,00 a seconda delle esigenze della figlia;
- durante il periodo di ferie della Sig.ra 2 week-end CP_1 estivi e 2 invernali in date da concordare, il Sig. Parte_1 coadiuverà le assistenti domiciliari presso il domicilio di di Via Catania.42 B, Palermo. Per_1
5. Ciò considerato, in riforma al provvedimento reclamato, e tenuto anche conto dell'assenza di considerazioni critiche da parte del P.G. (v. visto del 12.02.2025), questa Corte non può che recepire le predette condizioni concordemente formalizzate dalle parti, risultando, esse, non contrarie a norme di ordine pubblico o norme imperative, oltreché conformi alle esigenze morali e al benessere psico-fisico della figlia, come dichiarato dalle stesse parti.
6. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, in aderenza alla richiesta concorde delle medesime.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente
4 pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo nei giorni 8/17.07.2024, impugnato da nei confronti di in proprio e n.q. di Parte_1 CP_1 amministratore di sostegno della figlia dispone che le Persona_1
condizioni di divorzio tra le parti siano disciplinate secondo quanto concordemente stabilito con le conclusioni congiunte formalizzate nell'accordo sottoscritto dalle parti il 10.02.2025 e depositato in data 11.02.2025, riportate in motivazione.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Palermo, il 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore
dott. Giovanni D'Antoni
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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