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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/09/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 9 settembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 896/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Arena)
CONTRO
AR
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la di P_ AR
per sentirla condannare al pagamento della somma lorda di € 5.042,42 di cui € 325,80 per TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal 2.7.2024 al 10.9.2024 come operaio inquadrato al 1° livello CCNL edilizia artigianato e la mansione di “manovale stuccatore”.
Il ricorrente rivendicava in questa sede le retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto
2024, le indennità di mensa e trasporto ed il TFR. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 2.7.2024 al 10.9.2024 come operaio inquadrato al 1° livello CCNL edilizia artigianato e la mansione di
“manovale stuccatore” (v. doc.
1-2 fasc. ricorrente).
L'istante, nei termini sopra indicati, ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 5.042,42
(di cui € 325,80 per TFR), tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Per quanto attiene in particolare alle indennità di mensa e trasporto queste sono dovute in base all'Accordo Territoriale
Provinciale del 12.9.2022, stipulato da dalla Parte_2
Controparte_2
e dalla
[...] [...]
con le Controparte_3
associazioni sindacali Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6
In particolare, l'Allegato 7 prevede che
“[…] a decorrere dall'1.9.2022 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di euro 9,50 giornaliere” ed ancora che “a decorrere dall'1.9.2022 l'indennità di trasporto viene fissata nella misura di euro 2,55 giornaliere”.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 896/2025 R.G.
1) condanna la AR
, in persona del suo titolare, al
[...]
pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 5.042,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la P_ P_
, in persona del suo titolare, al
[...]
pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bergamo, 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 9 settembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 896/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Arena)
CONTRO
AR
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la di P_ AR
per sentirla condannare al pagamento della somma lorda di € 5.042,42 di cui € 325,80 per TFR, tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la convenuta dal 2.7.2024 al 10.9.2024 come operaio inquadrato al 1° livello CCNL edilizia artigianato e la mansione di “manovale stuccatore”.
Il ricorrente rivendicava in questa sede le retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto
2024, le indennità di mensa e trasporto ed il TFR. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 2.7.2024 al 10.9.2024 come operaio inquadrato al 1° livello CCNL edilizia artigianato e la mansione di
“manovale stuccatore” (v. doc.
1-2 fasc. ricorrente).
L'istante, nei termini sopra indicati, ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 5.042,42
(di cui € 325,80 per TFR), tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Per quanto attiene in particolare alle indennità di mensa e trasporto queste sono dovute in base all'Accordo Territoriale
Provinciale del 12.9.2022, stipulato da dalla Parte_2
Controparte_2
e dalla
[...] [...]
con le Controparte_3
associazioni sindacali Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6
In particolare, l'Allegato 7 prevede che
“[…] a decorrere dall'1.9.2022 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di euro 9,50 giornaliere” ed ancora che “a decorrere dall'1.9.2022 l'indennità di trasporto viene fissata nella misura di euro 2,55 giornaliere”.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 896/2025 R.G.
1) condanna la AR
, in persona del suo titolare, al
[...]
pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 5.042,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la P_ P_
, in persona del suo titolare, al
[...]
pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bergamo, 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini