Articolo 1 della Legge 29 novembre 1977, n. 864
Versione
3 dicembre 1977
Art. 1. - I giovani iscritti nella lista speciale di cui all' articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'articolo 11, terzo comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264 .
A tal fine detti datori di lavoro hanno facolta' di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro e' stipulato per iscritto ed e' esente da imposta di bollo e di registro. Esso e' rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta".

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e' sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito e' effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.
Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile"".

Entrata in vigore il 3 dicembre 1977