Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/06/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02340/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01984/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1984 del 2023 proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Zenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, Via G. G. Winckelmann n.1;
contro
Ministero della Difesa – Legione Carabinieri Lombardia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
della decisione, assunta in data 6/7/2023 dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, notificata al ricorrente in pari data, con cui gli è stata comminata la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna; della decisione prot. n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 9/9/2023, che ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna, nonché di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale od altrimenti connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Espone in fatto parte ricorrente di essere in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, attualmente inquadrato nella forza potenziale del Reparto Comando Legione Carabinieri Lombardia in Milano - -OMISSIS-; per quanto di rilevanza ai fini del decidere, in data 16/8/2018 nelle ore serali, mentre svolgeva servizio interno presso il reparto di appartenenza Stazione di -OMISSIS-, accedeva all’ufficio l’addetta alle pulizie che, con una certa insistenza, chiedeva di poter eseguire lavori, ma il ricorrente opponeva il diniego. Successivamente, a seguito di querela sporta dalla medesima, veniva emanato a carico dell’istante avviso di conclusione delle indagini preliminari con l’ipotesi di reato ex art. 609 bis (violenza sessuale) e septies, c. 4, n. 3, e 61, n. 9, c.p., veniva disposto il rinvio a giudizio e poi adottato provvedimento di assoluzione perché il fatto non sussiste. Tuttavia veniva redatta la contestazione di addebiti per aver leso il prestigio dell’istituzione e successivamente comminata la sanzione della consegna di rigore di sette giorni, impugnata con ricorso gerarchico rigettato con decisione pure oggetto di impugnazione.
Avverso i suddetti provvedimenti sono stati dedotti i seguenti motivi ai fini dell’accoglimento del ricorso:
VIOLAZIONE DELL’ART.653, 1° CO. C.P.P., DEGLI ARTT.1 E 3 DELLA LEGGE N.241/1990, DEGLI ARTT.713 E 732 DEL DPR N.90/2010, NONCHE’ DEGLI ARTT.1358, 1392, 1393 E 1398 D. LGS. N.66/2010. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
1.1L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso e depositare documentazione.
2. All'udienza pubblica del 18 giugno 2025 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso, come proposto avverso il provvedimento quale ha disposto la sanzione disciplinare della consegna di rigore per 7 giorni, sia infondato per le ragioni che seguono.
3.1. In via preliminare va sottolineato che in ambito disciplinare l'Amministrazione ha ampia discrezionalità in merito all'individuazione della sanzione da applicare, con la conseguenza che la sua decisione è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo nei casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà ed evidente travisamento del fatto cui la stessa è correlata (ex multis, TAR Puglia, Lecce, I, 11.9.2023, n.1054; TAR Toscana, I, 14.7.2022, n.908; TAR Lazio, Roma, I, 26.8.2021, n.9391; 4.3.2021, n.2639; Cons. Stato, IV, 29.3.2021, n.2629; 10.12.2020, n.7880; 16.3.2020, n. 1887). Per giurisprudenza costante, infatti, l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, tanto che “l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito disciplinare contestato e la graduazione della sanzione stessa, risolvendosi in giudizi di merito da parte dell'Amministrazione, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non si riveli una loro manifesta illogicità o la contraddittorietà” (tra le tante, TAR Campania, Napoli, VII, 21.9.2020, n.3930; Cons. Stato, VI, 16..4.2015, n. 1968).
4. Nel caso di specie è stato accertato senza possibilità di smentita che il procedimento disciplinare veniva avviato correttamente, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa di settore, in disparte che in tema di impiego pubblico non è richiesta una analitica confutazione delle giustificazioni addotte dall'incolpato nell'ambito di un procedimento disciplinare, essendo a tale scopo sufficiente che dal provvedimento che dispone la sanzione disciplinare risulti, anche solo per implicito, che di esse è stato tenuto conto ai fini dell'accertamento dei fatti e della graduazione della rilevanza disciplinare del comportamento (così TAR Abruzzo, L’Aquila, 4.11.2022, n.394). Nella disciplina del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, per le sanzioni di corpo come quella inflitta nel caso di specie, non sono previsti gli specifici termini di svolgimento del procedimento disciplinare indicati per la sanzioni di stato (cfr. artt. 1392 e segg. del D. Lgs. n. 66 del 2010), essendo stabilito che "il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo", ove la clausola "senza ritardo" costituisce il riferimento per la valutazione in concreto, nelle singole fattispecie, del tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti da parte dell'Amministrazione e la contestazione degli addebiti all'interessato. Tale clausola reca una "regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti (Cons. Stato, II, 20.2.2020, n. 1296)", che postula il contemperamento dell'esigenza dell'Amministrazione "di valutare con ponderazione il comportamento dell'incolpato sotto il profilo disciplinare" con quella di evitare che "un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa (Cons. Stato, II, 12.10.2020, n. 6058; IV, 26.3.2010, n. 1779)".
4.1 Quanto all’imputazione di violenza sessuale aggravata, la sentenza n.-OMISSIS- della Sezione penale del Tribunale di -OMISSIS- assolveva l’imputato per la contraddittorietà della prova in ordine alla sussistenza del fatto ritenendo che “…la deposizione della persona offesa, pur intrinsecamente attendibile, non ha trovato, in alcuni suoi elementi, pieno e puntuale riscontro nelle ulteriori risultanze probatorie emerse…; in tema di reati sessuali…il giudizio di credibilità deve essere particolarmente approfondito”. La condotta tenuta dal militare aveva dunque dato luogo ad un procedimento penale conclusosi con l’assoluzione soltanto perché la prova era stata ritenuta insufficiente per la configurazione del fatto-reato; per tali motivi l’Amministrazione ha ritenuto che tale comportamento, sebbene non perseguibile con una sanzione di stato, integrasse una violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato, dunque punibile con la consegna di rigore.
4.2 Ai fini della reiezione dei motivi di ricorso quali si prestano ad una trattazione unitaria, va evidenziato che il D.Lgs. n. 66/2010, dopo aver fissato il principio di gradualità delle sanzioni in relazione al tipo di condotta posta in essere, alla gravità della stessa e alla natura dell'elemento soggettivo che la assiste (articolo 1355) ed aver distinto tra sanzioni di corpo (tra le quali quella per cui è causa) e sanzioni di stato, stabilisce che costituisce illecito disciplinare qualunque violazione dei doveri di servizio e della disciplina militare (articolo 1352). La tipizzazione delle singole fattispecie è poi contenuta nel D.P.R. n. 90/2010 (T.U. delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare).
Ora, la condotta sanzionata con il provvedimento qui impugnato rimanda - tramite il disposto dell'art.1350, comma 3 D. Lgs. n.66/2010 ("quando non ricorrono le suddette condizioni i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato..") - all'art. 713, comma 2, DPR n.90/2010 ("egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene.."), il quale delinea in termini lati l'ambito dei comportamenti del militare che possano entrare in contrasto con i doveri di fedeltà e lealtà cui egli deve attenersi e, indirettamente, incidere negativamente sull'immagine e sul prestigio dell'amministrazione di appartenenza. L'articolo 751 D.P.R. n. 90/2010 prevede, di regola, per tale genere di ipotesi disciplinari la sanzione della consegna di rigore, che quindi risulta coerente con l'accertamento dei fatti; in ogni caso il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale (Corte Cost. nn. 406/2000 e 356/95), né la consegna di rigore ha un contenuto afflittivo omologo alla sanzione penale della reclusione militare.
4.3 La giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, II, 11.5.2022, n.3720; IV, 29.4.2015, n.2179; TAR Abruzzo, Pescara, 14.3.2017, n.102) ha chiarito che, in tema di provvedimenti disciplinari a carico del personale militare, non esiste alcun contrasto fra la normativa europea e quella nazionale sotto il profilo che quest'ultima prevede la sanzione della consegna di rigore, ritenuta limitativa della libertà personale e quindi illegittima in quanto adottabile da autorità amministrativa, cui non sono attribuiti poteri di tale genere; invero la sanzione della consegna di rigore non ha il ritenuto carattere di limite alla libertà personale in quanto, se è vero che l'art. 1358 ("Sanzioni disciplinari di corpo") del D. Lgs. n.66/2010 impone "di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio", è del pari vero che il successivo art. 1362 prevede, per un verso, che i locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio, escludendo per tali ragioni un'assimilabilità a strutture detentive e, per altro verso, un mero potere di controllo dell'esecuzione della sanzione, senza consentire l'impiego di strumenti di restrizione di qualsiasi genere. Inoltre la struttura della sanzione, più che concretare una misura restrittiva della libertà personale, viene a configurarsi come un mero obbligo giuridico, il cui mancato rispetto può eventualmente essere posto solo a fondamento di ulteriori interventi disciplinari dell'Amministrazione.
4.4 Ai fini della reiezione del ricorso rileva, altresì, che quanto meno ragioni di opportunità avrebbero dovuto indurre un appartenente all’Arma dei Carabinieri, Corpo preposto allo svolgimento di attività di controllo, ad una condotta pienamente coerente con doveri di fedeltà e lealtà senza rischi di pregiudizi per l'immagine ed il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza; l’operato del ricorrente ha integrato gli estremi della violazione degli artt.717 e 717 del DPR n.90/2010 atteso che "Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate". A fronte, pertanto, del richiamato quadro disciplinare del ricorrente e considerati ulteriormente l'età, il grado e l'anzianità di servizio del medesimo, nell'operato dell'Amministrazione non è rilevabile alcun elemento suscettibile di palesare, ancorché in via sintomatica, un distorto esercizio del potere disciplinare: come detto, la "consegna" rientra fra le sanzioni disciplinari "di corpo" che si contrappongono a quelle di "stato", dal momento che per l'infrazione lesiva dell'interesse particolare del "Corpo" va inflitta una sanzione di corpo mentre, ove l'infrazione leda l'interesse generale dell'Amministrazione militare se non della collettività, dovrà irrogarsi una sanzione disciplinare di stato. Le sanzioni di stato, quindi, attengono a violazioni della disciplina militare cui consegue un effetto esterno alla medesima compagine militare, invece le sanzioni di corpo esauriscono la loro funzione all'interno della citata organizzazione e, quindi, rispondono a una finalità educativa del punito in base alle esigenze delle Forze Armate (cfr. Cons. Stato, II, 31.1.2022, n. 667; IV, 7.7.2000, n.3835). Nella fattispecie la determinazione dell’Amministrazione muove da valutazioni sufficientemente circostanziate ed articolate in relazione alle evidenze istruttorie, in ragione della possibilità che risulti compromesso il buon andamento e l’imparzialità del servizio oltre che il prestigio del Corpo.
4.5 La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass. Civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., V, 16.5.2012, n. 7663 e, per il Consiglio di Stato, VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Per tutto quanto sin qui argomentato, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La particolarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO