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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13696/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 13696/2024
tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 giugno 2025 ad ore 12.38 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
MONTICELLI BEATRICE;
Per l'avv. PENNICA GIOVANNI , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Enrico Ciardo;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
parte attrice precisa le conclusioni come da memoria n. 1 ivi comprese le istanze istruttorie dedotte in citazione e nella seconda memoria nonché a verbale del 27.2.2025 ivi compreso l'ordine di esibizione della perizia;
Persona_1
parte convenuta precisa le conclusioni come da prima memoria;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Alle ore 19.00 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13696/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI BEATRICE , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 35 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. MONTICELLI BEATRICE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNICA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE'CELESTINI 3 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida". pagina 2 di 7
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1 Parte_1
, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la società Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che venisse
[...] condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, della complessiva somma di €uro 113.874,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con vittoria di spese, di mediazione e competenze di causa. A sostegno della propria domanda ha premesso di avere stipulato una polizza assicurativa e n. 2023/10/3551031 e di aver, in data 31/7/2023- 14/08/2023, Controparte_2 Controparte_3
subito un furto presso i locali della carrozzeria ove era parcheggiata una vettura Porsche di proprietà di terzi, in custodia per la riparazione del parafango posteriore.
Precisava di aver denunciato il furto in data 29/08/2023 ai Carabinieri, furto scoperto da un dipendente della carrozzeria, che trovandosi sul posto. evidenziava che l'azione delittuosa sarebbe avvenuta mediante forzatura e infrazione della porta di ferro posta a chiusura della carrozzeria e che erano stati sottratti parti di vettura Porsche per un valore di €uro 113.874,00 e, strumentazione aziendale;
Concludeva per l'accoglimento della domanda, vinte le spese.
Si costituiva la convenuta assicurazione che contestava quanto rappresentato da parte attrice sia nell'esternazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto.
Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
Con decreto ex art. 171 bis cpc la scrivente, effettuate le verifiche preliminari assegnava i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter cpc;
La società attrice e la compagnia convenuta depositavano le memorie ex art. 171 ter nr. 1,2 e 3 e, dopo il deposito veniva ammessa la prova testimoniale.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa, all'esito, viene decisa con la presente sentenza.
Ciò premesso, la domanda attorea si è appalesata infondata e va rigettata per le ragioni in appresso esplicitate.
Va in primo luogo evidenziato come la domanda azionata nella presente sede sia una domanda di adempimento contrattuale e in punto di riparto degli oneri probatori debba farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c.; norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della pagina 3 di 7 Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto é gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…..” (così, tra le altre, Cass. n. 20110/2013).
Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); mentre, sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, comma 1 c.c. (in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cass. 7242/2005 e Cass. 19734/2011).
Nel caso in cui (come in quello di specie) il rischio assicurato per cui si invoca la copertura sia il furto e, in particolare, dei beni di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, il danneggiato avrà l'onere di dimostrare l'avvenuto furto (e quindi, prima ancora del valore economico, l'effettiva presenza dei beni mobili - "contenuti" – nel locale carrozzeria e la loro sottrazione ad opera di terzi introdottisi con le modalità previste in polizza) con elementi di prova certi, precisi e concordanti, non apparendo dirimente, da sola, la denuncia presentata all'autorità di polizia (cfr., tra le altre, Cass. 8108/2013, nella cui motivazione si legge che “la denuncia di furto è atto di parte” e che pertanto la stessa “non implica necessariamente l'avvenuto furto...."; pronuncia che, pur se riferita al furto di un'autovettura, esprime principi pienamente applicabili nel caso di specie); e ciò a maggiore ragione quando, come nella presente controversia l'esistenza ante furto di parte della vettura sia stata espressamente posta in discussione.
Ed invero, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui all'art. 2697 c.c., il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(secondo il principio espresso a SS.UU. 13533/2001, e seguito dalla costante giurisprudenza di merito e legittimità: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Orbene, parte attrice ha provato la sussistenza di un valido titolo contrattuale, producendo in giudizio la pagina 4 di 7 polizza stipulata con la convenuta compagnia (non oggetto di contestazione) con la quale è convenuta un'assicurazione contro il furto cd. “a Primo Rischio Assoluto” per la somma di euro 100.000,00
“contenuto”, con scadenza in data 31/05/2024 e dunque pacificamente operativa nel periodo temporale al quale è riferito il sinistro in questione (avvenuto in data 31/7/2023-14/08/2023).
Orbene, dalla documentazione agli atti appare altresì provato che il predetto evento rientri tra quelli coperti dalla polizza assicurativa e che l'assicurato abbia posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico previsti dalle condizioni generali di contratto ai fini della riscossione dell'indennizzo.
Ciò premesso va evidenziato che, secondo quanto dispone l'art. 26.1 rischio assicurato - delle
Condizioni Generali di Contratto, la Società indennizza l'assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, dei danni materiali direttamente causati ai beni assicurati – anche se di proprietà di terzi, causati da furto commesso al “contenuto” dei locali della carrozzeria purchè l'autore si sia introdotto nei locali.
Nel glossario (pag. 8 cgc – doc. 2 convenuta) per “contenuto” si intende (valida solo per la sezione furto) Tutto ciò che rientra nella definizione di: macchinari, merci, beni assicurati a condizioni speciali, impianti per la produzione di energie rinnovabili” mentre per “beni assicurati” si intende “i beni oggetto della presente assicurazione che sono indicati sul modulo polizza.
Se si legge il modulo polizza nella sezione furto “garanzie” la somma assicurata massimale euro
100.000,00 si riferisce al “CONTENUTO” (doc. 1 convenuta);
Ne consegue che secondo l'art. 30.6 “determinazione del danno” per “ il Contenuto, l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio. Fanno eccezioni i seguenti beni per i quali il valore è determinato per: - i valori del valore nominale;
i preziosi dal valore commerciale;
gli oggetti pregiati al valore commerciale;
gli effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti da valore commerciale;
- i beni assicurati a condizioni speciali per i quali è dato da: - per archivi, documenti, disegni………- per modelli stampi……
L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, CP_1
riparati o rimpiazzati.”
Alla luce di tali clausole contrattuali, considerato che il furto è avvenuto mediante la sottrazione di parti di una vettura relative al “contenuto” dei locali, si ritiene che la società attrice avrebbe dovuto domandare il rimborso dei costi sostenuti per riparare la vettura o per rimpiazzare i beni rubati.
pagina 5 di 7 Sul punto la società attrice ha quantificato l'indennizzo, producendo in giudizio il “costo dei pezzi di ricambio sottratti alla Porsche della Service 2022 srls pari a € 113.874,00 come da distinta ricambi listino ufficiale Porsche (doc. 15); ne consegue che la società attrice non ha dimostrato la sussistenza e l'entità dei danni.
Non può ritenersi dimostrato, inoltre, che i ladri abbiano sottratto la strumentazione aziendale indicata dalla parte attrice: a tal fine non può ritenersi sufficiente il contratto di noleggio e il costo del riscatto.
Invero il contratto di noleggio (doc. 16) è stato stipulato in data 5.4.2009 per la durata di 24 mesi mentre la fattura (doc. 18) è stata emessa in data 6.4.2021.
Stante la mancanza di documentazione idonea a verificare la strumentazione presente alla data del furto (2023), non può ritenersi dimostrato che al momento del furto fosse presente nei locali della carrozzeria le attrezzature indicate dall'attore.
Né è stato dimostrato che il portone in ferro sia stato sostituito con un altro e quindi sia intervenuta la società P.F. edilizia come da fattura (doc. 20 attrice). Non può ritenersi utile neppure la dichiarazione
(doc. 20 bis attrice) in quanto lo stesso si è limitato a dichiarare di aver sostituito il portone sul retro della carrozzeria.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 147/2022, in relazione al valore della controversia, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- RIGETTA ogni altra domanda;
- CONDANNA altresì la parte Parte_1
a rimborsare alla parte le spese di
[...] Controparte_1
lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 6 di 7 dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 13696/2024
tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 24 giugno 2025 ad ore 12.38 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
MONTICELLI BEATRICE;
Per l'avv. PENNICA GIOVANNI , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Enrico Ciardo;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
parte attrice precisa le conclusioni come da memoria n. 1 ivi comprese le istanze istruttorie dedotte in citazione e nella seconda memoria nonché a verbale del 27.2.2025 ivi compreso l'ordine di esibizione della perizia;
Persona_1
parte convenuta precisa le conclusioni come da prima memoria;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Alle ore 19.00 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13696/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MONTICELLI BEATRICE , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 35 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. MONTICELLI BEATRICE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNICA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE'CELESTINI 3 40123 BOLOGNApresso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida". pagina 2 di 7
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1 Parte_1
, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la società Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che venisse
[...] condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, della complessiva somma di €uro 113.874,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con vittoria di spese, di mediazione e competenze di causa. A sostegno della propria domanda ha premesso di avere stipulato una polizza assicurativa e n. 2023/10/3551031 e di aver, in data 31/7/2023- 14/08/2023, Controparte_2 Controparte_3
subito un furto presso i locali della carrozzeria ove era parcheggiata una vettura Porsche di proprietà di terzi, in custodia per la riparazione del parafango posteriore.
Precisava di aver denunciato il furto in data 29/08/2023 ai Carabinieri, furto scoperto da un dipendente della carrozzeria, che trovandosi sul posto. evidenziava che l'azione delittuosa sarebbe avvenuta mediante forzatura e infrazione della porta di ferro posta a chiusura della carrozzeria e che erano stati sottratti parti di vettura Porsche per un valore di €uro 113.874,00 e, strumentazione aziendale;
Concludeva per l'accoglimento della domanda, vinte le spese.
Si costituiva la convenuta assicurazione che contestava quanto rappresentato da parte attrice sia nell'esternazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto.
Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
Con decreto ex art. 171 bis cpc la scrivente, effettuate le verifiche preliminari assegnava i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter cpc;
La società attrice e la compagnia convenuta depositavano le memorie ex art. 171 ter nr. 1,2 e 3 e, dopo il deposito veniva ammessa la prova testimoniale.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa, all'esito, viene decisa con la presente sentenza.
Ciò premesso, la domanda attorea si è appalesata infondata e va rigettata per le ragioni in appresso esplicitate.
Va in primo luogo evidenziato come la domanda azionata nella presente sede sia una domanda di adempimento contrattuale e in punto di riparto degli oneri probatori debba farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c.; norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della pagina 3 di 7 Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto é gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…..” (così, tra le altre, Cass. n. 20110/2013).
Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); mentre, sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, comma 1 c.c. (in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cass. 7242/2005 e Cass. 19734/2011).
Nel caso in cui (come in quello di specie) il rischio assicurato per cui si invoca la copertura sia il furto e, in particolare, dei beni di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, il danneggiato avrà l'onere di dimostrare l'avvenuto furto (e quindi, prima ancora del valore economico, l'effettiva presenza dei beni mobili - "contenuti" – nel locale carrozzeria e la loro sottrazione ad opera di terzi introdottisi con le modalità previste in polizza) con elementi di prova certi, precisi e concordanti, non apparendo dirimente, da sola, la denuncia presentata all'autorità di polizia (cfr., tra le altre, Cass. 8108/2013, nella cui motivazione si legge che “la denuncia di furto è atto di parte” e che pertanto la stessa “non implica necessariamente l'avvenuto furto...."; pronuncia che, pur se riferita al furto di un'autovettura, esprime principi pienamente applicabili nel caso di specie); e ciò a maggiore ragione quando, come nella presente controversia l'esistenza ante furto di parte della vettura sia stata espressamente posta in discussione.
Ed invero, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui all'art. 2697 c.c., il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento
(secondo il principio espresso a SS.UU. 13533/2001, e seguito dalla costante giurisprudenza di merito e legittimità: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Orbene, parte attrice ha provato la sussistenza di un valido titolo contrattuale, producendo in giudizio la pagina 4 di 7 polizza stipulata con la convenuta compagnia (non oggetto di contestazione) con la quale è convenuta un'assicurazione contro il furto cd. “a Primo Rischio Assoluto” per la somma di euro 100.000,00
“contenuto”, con scadenza in data 31/05/2024 e dunque pacificamente operativa nel periodo temporale al quale è riferito il sinistro in questione (avvenuto in data 31/7/2023-14/08/2023).
Orbene, dalla documentazione agli atti appare altresì provato che il predetto evento rientri tra quelli coperti dalla polizza assicurativa e che l'assicurato abbia posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico previsti dalle condizioni generali di contratto ai fini della riscossione dell'indennizzo.
Ciò premesso va evidenziato che, secondo quanto dispone l'art. 26.1 rischio assicurato - delle
Condizioni Generali di Contratto, la Società indennizza l'assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, dei danni materiali direttamente causati ai beni assicurati – anche se di proprietà di terzi, causati da furto commesso al “contenuto” dei locali della carrozzeria purchè l'autore si sia introdotto nei locali.
Nel glossario (pag. 8 cgc – doc. 2 convenuta) per “contenuto” si intende (valida solo per la sezione furto) Tutto ciò che rientra nella definizione di: macchinari, merci, beni assicurati a condizioni speciali, impianti per la produzione di energie rinnovabili” mentre per “beni assicurati” si intende “i beni oggetto della presente assicurazione che sono indicati sul modulo polizza.
Se si legge il modulo polizza nella sezione furto “garanzie” la somma assicurata massimale euro
100.000,00 si riferisce al “CONTENUTO” (doc. 1 convenuta);
Ne consegue che secondo l'art. 30.6 “determinazione del danno” per “ il Contenuto, l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio. Fanno eccezioni i seguenti beni per i quali il valore è determinato per: - i valori del valore nominale;
i preziosi dal valore commerciale;
gli oggetti pregiati al valore commerciale;
gli effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti da valore commerciale;
- i beni assicurati a condizioni speciali per i quali è dato da: - per archivi, documenti, disegni………- per modelli stampi……
L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, CP_1
riparati o rimpiazzati.”
Alla luce di tali clausole contrattuali, considerato che il furto è avvenuto mediante la sottrazione di parti di una vettura relative al “contenuto” dei locali, si ritiene che la società attrice avrebbe dovuto domandare il rimborso dei costi sostenuti per riparare la vettura o per rimpiazzare i beni rubati.
pagina 5 di 7 Sul punto la società attrice ha quantificato l'indennizzo, producendo in giudizio il “costo dei pezzi di ricambio sottratti alla Porsche della Service 2022 srls pari a € 113.874,00 come da distinta ricambi listino ufficiale Porsche (doc. 15); ne consegue che la società attrice non ha dimostrato la sussistenza e l'entità dei danni.
Non può ritenersi dimostrato, inoltre, che i ladri abbiano sottratto la strumentazione aziendale indicata dalla parte attrice: a tal fine non può ritenersi sufficiente il contratto di noleggio e il costo del riscatto.
Invero il contratto di noleggio (doc. 16) è stato stipulato in data 5.4.2009 per la durata di 24 mesi mentre la fattura (doc. 18) è stata emessa in data 6.4.2021.
Stante la mancanza di documentazione idonea a verificare la strumentazione presente alla data del furto (2023), non può ritenersi dimostrato che al momento del furto fosse presente nei locali della carrozzeria le attrezzature indicate dall'attore.
Né è stato dimostrato che il portone in ferro sia stato sostituito con un altro e quindi sia intervenuta la società P.F. edilizia come da fattura (doc. 20 attrice). Non può ritenersi utile neppure la dichiarazione
(doc. 20 bis attrice) in quanto lo stesso si è limitato a dichiarare di aver sostituito il portone sul retro della carrozzeria.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 147/2022, in relazione al valore della controversia, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- RIGETTA ogni altra domanda;
- CONDANNA altresì la parte Parte_1
a rimborsare alla parte le spese di
[...] Controparte_1
lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 6 di 7 dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Benenati
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