TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 31/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8295/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MARINO LOREDANA in sostituzione dell'avv. PUCCIO PIERFRANCO per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:19 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8295 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PUCCIO PIERFRANCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 31/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 17.10.2022 l' la informava di aver ricevuto, per CP_1
il periodo dal 01.01.2018 al 30.11.2022, un pagamento non dovuto sulla
2 pensione cat. AS n.04024906 per un importo complessivo di € 15.650,85 e che tale l'importo sarebbe stato recuperato sulla pensione attraverso una trattenuta pari a 20%, a partire dalla prima rata utile, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare l'illegittimità della ripetizione dell'indebito. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
L'indebito per cui è causa trae origine dall'accertamento compiuto dall' sulla vendita di immobili da parte della ricorrente, che le avrebbe CP_1
fatto superare la soglia reddituale massima per l'erogazione della prestazione.
La ricorrente deduce l'illegittimità del recupero delle somme erogate da parte dell' per non avere mai incassato le somme derivanti dalle vendite CP_1
immobiliari effettuate dal 2017 al 2021, giacché il procuratore speciale incaricato di effettuare tali vendite non le aveva mai retrocesso il prezzo delle vendite stesse e, conseguentemente, non aveva mai superato il limiti reddituali previsti per il conseguimento della prestazione goduta.
A riprova di quanto affermato produce estratto conto delle CP_3
ove non v'è traccia di tali somme.
La parte resistente contesta tale assunto, eccependo la non plausibilità della rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente.
Orbene, bisogna in primo luogo osservare che dell'incasso delle somme da parte del procuratore speciale e non da parte della ricorrente non c'è alcuna traccia inequivocabile nell'atto notarile di compravendita, onde appare allegato ma già poco plausibile che il pagamento del prezzo sia avvenuto nelle mani del procuratore.
Occorre ancora rilevare come, considerando ipoteticamente tale
3 circostanza, appare strano che, in caso di mancata immediata retrocessione del prezzo della vendita, la ricorrente non si sia attivata per recuperare le somme in suo diritto;
fatto questo neanche allegato dalla stessa.
Né la produzione in atti della movimentazione del conto presso il quale la prestazione viene accreditata può dimostrare alcunché, potendo ben la ricorrente essere titolare di altri conti presso altri istituti di credito.
Né ancora, comunque, risulta in atti la comunicazione all'Istituto della transazione immobiliare, non conoscibile da quest'ultimo a mezzo dichiarazione reddituale all'amministrazione finanziaria.
Ancora, va rilevato come, anche la sola proprietà di immobili diversi dalla casa di abitazione sono da considerarsi redditi incidenti, indipendentemente dalla realizzazione del prezzo in caso di alienazione.
In ultimo, occorre osservare che se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha definito un sotto sistema per il quale la ripetizione dell'indebito assistenziale per motivi reddituali può avvenire soltanto a far data dall'accertamento delle somme erogate in eccesso (cfr. per tutte: Cass. n.
28771/2018), ma non per le somme erogate in precedenza, è anche vero che il minimo comun denominatore di ogni pronuncia in tal senso, tendente a valorizzare la tutella dell'affidamento dell'accipiens, è che tale affidamento sia incolpevole, ossia che l'assistito fosse in buona fede al momento del percepimento di redditi da considerare incidenti e al momento del percepimento della prestazione.
Nel caso di specie le “giustificazioni” fornite dalla ricorrente, oltre a non avere il crisma della plausibilità, contrastano oggettivamente con i doveri di correttezza e buona fede.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, giusta situazione reddituale dimostrata dall'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno poste a carico dello Stato e liquidati con separato decreto, all'atto della presentazione di istanza di liquidazione.
4
P.Q.M.
Come in epigrafe..
Così deciso in Palermo il 31/03/2025
5
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 31/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8295/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MARINO LOREDANA in sostituzione dell'avv. PUCCIO PIERFRANCO per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:19 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8295 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PUCCIO PIERFRANCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 31/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 17.10.2022 l' la informava di aver ricevuto, per CP_1
il periodo dal 01.01.2018 al 30.11.2022, un pagamento non dovuto sulla
2 pensione cat. AS n.04024906 per un importo complessivo di € 15.650,85 e che tale l'importo sarebbe stato recuperato sulla pensione attraverso una trattenuta pari a 20%, a partire dalla prima rata utile, conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare l'illegittimità della ripetizione dell'indebito. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
L'indebito per cui è causa trae origine dall'accertamento compiuto dall' sulla vendita di immobili da parte della ricorrente, che le avrebbe CP_1
fatto superare la soglia reddituale massima per l'erogazione della prestazione.
La ricorrente deduce l'illegittimità del recupero delle somme erogate da parte dell' per non avere mai incassato le somme derivanti dalle vendite CP_1
immobiliari effettuate dal 2017 al 2021, giacché il procuratore speciale incaricato di effettuare tali vendite non le aveva mai retrocesso il prezzo delle vendite stesse e, conseguentemente, non aveva mai superato il limiti reddituali previsti per il conseguimento della prestazione goduta.
A riprova di quanto affermato produce estratto conto delle CP_3
ove non v'è traccia di tali somme.
La parte resistente contesta tale assunto, eccependo la non plausibilità della rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente.
Orbene, bisogna in primo luogo osservare che dell'incasso delle somme da parte del procuratore speciale e non da parte della ricorrente non c'è alcuna traccia inequivocabile nell'atto notarile di compravendita, onde appare allegato ma già poco plausibile che il pagamento del prezzo sia avvenuto nelle mani del procuratore.
Occorre ancora rilevare come, considerando ipoteticamente tale
3 circostanza, appare strano che, in caso di mancata immediata retrocessione del prezzo della vendita, la ricorrente non si sia attivata per recuperare le somme in suo diritto;
fatto questo neanche allegato dalla stessa.
Né la produzione in atti della movimentazione del conto presso il quale la prestazione viene accreditata può dimostrare alcunché, potendo ben la ricorrente essere titolare di altri conti presso altri istituti di credito.
Né ancora, comunque, risulta in atti la comunicazione all'Istituto della transazione immobiliare, non conoscibile da quest'ultimo a mezzo dichiarazione reddituale all'amministrazione finanziaria.
Ancora, va rilevato come, anche la sola proprietà di immobili diversi dalla casa di abitazione sono da considerarsi redditi incidenti, indipendentemente dalla realizzazione del prezzo in caso di alienazione.
In ultimo, occorre osservare che se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha definito un sotto sistema per il quale la ripetizione dell'indebito assistenziale per motivi reddituali può avvenire soltanto a far data dall'accertamento delle somme erogate in eccesso (cfr. per tutte: Cass. n.
28771/2018), ma non per le somme erogate in precedenza, è anche vero che il minimo comun denominatore di ogni pronuncia in tal senso, tendente a valorizzare la tutella dell'affidamento dell'accipiens, è che tale affidamento sia incolpevole, ossia che l'assistito fosse in buona fede al momento del percepimento di redditi da considerare incidenti e al momento del percepimento della prestazione.
Nel caso di specie le “giustificazioni” fornite dalla ricorrente, oltre a non avere il crisma della plausibilità, contrastano oggettivamente con i doveri di correttezza e buona fede.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, giusta situazione reddituale dimostrata dall'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
I compensi del procuratore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno poste a carico dello Stato e liquidati con separato decreto, all'atto della presentazione di istanza di liquidazione.
4
P.Q.M.
Come in epigrafe..
Così deciso in Palermo il 31/03/2025
5
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini