Sentenza 22 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2003, n. 8060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8060 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
SUPRELA CORTE SUPRE08060/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Retratto di SEZIONE TELA fondo rustico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1611/01 Dott. Vittorio DUVA Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 17779 -Consigliere TRIFONE Consigliere Rep.2124 Dott. Francesco Dott. Giovanni AT PETTI Rel. Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIRO MENOTTI 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO ALBISINNI, difesa dall'avvocato FERDINANDO IZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ER IN EA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE B BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo difende anche disgiuntamente 2002 all'avvocato PIETRO TUCCI, giusta delega in atti;
2348 controricorrente 3 1 avverso la sentenza n. 155/00 della Corte d'Appello di POTENZA, emessa il 27/06/00 e depositata il 19/07/00 (R.G. 104/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanniudienza del 27/11/02 dal AT PETTI;
udito 1'Avvocato Giuseppe MALTA (per delega Avv. Ferdinando IZZO); udito l'Avvocato Carlo MARTUCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con citazione del 30 agosto 1996 ER IN 'RE nella veste di coltivatore diretto e di pro- prietario di fondi confinanti, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, VA NU , quale terza acquirente del fondo confinante, e San- ta, EL AL quale venditore del fondo ed agiva per il riscatto agrario del fondo venduto in data 19 settembre 1985 e successivamente trascritto. Si costi- Varagano, resistendo alle pretese;
restava tuiva contumace il SanEL. il Tribunale Con sentenza del 24 febbraio 1997 accoglieva la domanda dell'ER e riconosciuto il 2 diritto di riscatto dichiarava l'attore proprietario del fondo, facendogli obbligo di versare il prezzo di 70 milioni. La decisione era appellata dalla Varakano, sia sotto il profilo della mancata acquisizione della prova in ordine ai requisiti prescritti dalla legge, sia sot- to il profilo della violazione della disciplina di leg- ge che subordina il trasferimento del bene al pagamento del prezzo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice di appello dispone- va consulenza tecnica sulla esistenza della capacità lavorativa del detraente ed all'esito decideva la li- te, con una parziale riforma, nel senso di sottoporre il trasferimento della proprietà alla condizione del paga- mento del prezzo nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della sentenza;
confermava nel resto e compensava le spese del grado.Contro la decisione ri- corre la VA deducendo tre motivi di censura;
re- siste l'ER con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi. NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per la violazione delle leggi agrarie (art.8 legge 1965 n.590, art.7 legge 1971 n.817 in relazione all'art.31 della legge 1965 n.590 ed all'art.2967 c.c.) nonché il 3 vizio della motivazione insufficiente о contradditto- ria. La tesi è che colui che esercita il diritto di prelazione o di riscatto assume l'onere di provare di possedere tutti i requisiti oggettivi e soggettivi pre- visti dalla legge;
si contesta che tale verifica sia stata compiuta correttamente dal giudice del merito (v. amplius le censure a ff 4 a 9 del ricorso). In senso contrario si osserva che la sentenza (ff 7 a 9 della motivazione) ha adeguatamente motivato circa la verifica dei requisiti ed in particolare, per la capacità lavorativa, ha integrato i dati valutati dal CTU considerando la composizione della famiglia del coltivatore;
parimenti ha desunto la coltivazione del fondo da almeno due anni sulla base della documentazio- ne prodotta e sul rilievo che l'ER era coltivatore di fondi assegnati dall'ESAP e poi riscattati. Si trat- ta dunque di un prudente apprezzamento delle prove non sindacabile in questa sede. NEL SECONDO MOTIVO si deduce il vizio della moti- vazione per avere il giudice disatteso e corretto la valutazione del consulente sul punto della capacità la- vorativa, In senso contrario si osserva che ( ff 8 della mo- tivazione) il giudice del riesame ha corretto la valu- tazione data, considerando che risultava che sul fondo, 4 3 oltre all'anziano coltivatore lavoravano la moglie ed il figlio e la figlia. Data la sussidiarietà tecnica della consulenza rispetto al raccolto probatorio, ben poteva il giudice correggere l'errore valutativo del proprio consulente, dandone adeguata spiegazione. NEL TERZO MOTIVO si lamenta la mancata compensa- zione delle spese di primo grado. Il punto non risulta appellato, e dunque il motivo è inammissibile e comunque infondato posto che competeva al giudice del merito considerare la soccombenza. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 27 novembre 2002. Cleusal Il Presidente Vittorio Duva Il relatore G.B. Petti beklih Im TOs fuva DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22.05.03 IL CANCELLIERE C1 Oggi. CORTE SUPREMA CASSAZIONE NO AT Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5/8/2003 serie 4 al n. 28750 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricct 5