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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ITRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Pietro Mastrorilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3564/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Dante, n. 81, C.F. elettivamente domiciliato in Agrigento, C.F._1
via Dante 5, presso lo studio dell'Avv. Carlotta Calafato C.F. C.F._2
(pec: fax: 09221836886) che la rappresentata e Email_1
difende per mandato in atti
contro
:
e , rappresentati Controparte_1 Controparte_2
e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
( ) nonché , contumace, CodiceFiscale_3 Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.11.2024 esponeva di aver presentato rituale Parte_1
istanza telematica per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica, per l'inserimento nella graduatoria provinciale e d'istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della legge 3.05.1999 n.124 per il conferimento delle relative supplenze, risultando 84° in graduatoria (con punti 35) per la classe A027.
Nella medesima istanza aveva dichiarato di fruire della priorità di scelta di cui all'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/1992, con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 33 comma 3 della medesima legge, per assistenza al proprio genitore, circostanza già riconosciuta e validata dall'Ufficio competente.
Ciò posto, in data 27.09.2024, in occasione del terzo turno di nomina, anziché vedersi assegnato l'incarico disponibile presso il - Parte_2
sede indicata come prima preferenza- veniva escluso dalle assegnazioni.
Secondo le ragioni addotte dall infatti, “nel momento in cui Controparte_2
l'algoritmo ha esaminato le preferenze dell'aspirante era Parte_1
disponibile un solo spezzone sull'istituto AGPS08000A (ovvero il Liceo di
Lampedusa non inserito tra le preferenze indicate del , quindi l'aspirante Pt_1
non è entrato in posizione utile alla nomina, e lo spezzone è stato assegnato all'aspirante successivo. Questo ha comportato l'esclusione dell'aspirante Pt_1
per la classe di concorso A027 in quanto rinunciatario per non avere espresso la sede”.
Era infatti avvenuto che per il cennato terzo turno di nomina – come emerge anche dalla comparsa di risposta del – risultavano disponibili 4 cattedre di A027, CP_1
precisamente:
-UNA cattedra annuale all'I.I.S.S. “U. Foscolo” di Canicattì;
- UNA cattedra annuale all'I.I.S.S. “G. Saetta e Livatino” di Ravanusa;
- UNA cattedra annuale all'I.I.S.S. “Leonardo” di Agrigento (oggetto di preferenza da parte del;
Pt_1
-UNO spezzone di 8 ore presso Liceo Majorana di Lampedusa (non oggetto di preferenza).
L'ultimo convocato nel bollettino del secondo turno per la classe di concorso A027 si trovava in posizione 75.
Dunque, l'elaborazione della piattaforma informatica è ripartita dalla posizione 76 e, in base alle preferenze espresse nelle istanze dai docenti, in sede di terzo turno è stato nominato il docente in posizione 81 presso il Persona_1 Parte_2
di Agrigento (e pos. 85 presso il Liceo Scientifico di
[...] CP_4
Lampedusa), oggetto della preferenza del Pt_1
2 Il tutto in base ad una particolare interpretazione (v. infra) dell'art.1 dell'OM
88/2024, che disciplina anche il conferimento delle nomine.
Era avvenuta in sostanza che i ricorrente il quale, come detto, era collocato nella GPS
II fascia per la disciplina Matematica e Fisica Cl. A027 in posizione 84 con punti 35, aveva nella propria istanza per la partecipazione alla procedura di convocazione per le nomine (prot. n. 14450845 trasmessa il 05.08.2024) limitato l'indicazione delle preferenze solo a TRE Istituti scolastici ovvero:
-Liceo “ ” -AGPS03009 Pt_2
-Liceo “ AGPM03000A, entrambi di Per_2 Parte_2
“M.L. King” di Favara.
[...]
Ciò a fronte della possibilità di esprimere 150 preferenze;
pertanto, per il turno di nomina in questione, avviato con l'Avviso prot. n.15864 del 23/9/2024 con allegato il prospetto delle disponibilità relative al turno in questione, la mancata indicazione tra le preferenze di nomina, del Liceo “Majorana” di Lampedusa, che per ordine di punteggio potenzialmente sarebbe spettata a controparte, avrebbe determinato la rinuncia e dunque l'esclusione dal turno di nomina di che trattasi.
Ciò ha poi comportato una situazione quasi paradossale, posto che risulta da quanto dedotto e documentato dal (e non contestato dal ), che la predetta Pt_1 CP_1
abbia poi rifiutato, per cui la cattedra è stata riproposta nel corso del Per_1
successivo quarto turno ed addirittura assegnata a (posizione n. 86, CP_3
successiva a quella dell'istante, con punteggio di soli 33 punti), convenuto in giudizio con atto di integrazione del contraddittorio notificato il 19.2.2015, e rimasto contumace.
Il ricorso è fondato.
Premessa la generale ammissibilità degli strumenti informatici nel processo di formazione della decisione delle PP.AA., la giurisprudenza amministrativa che si ritiene condivisibile è costante nel riconoscere rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, a due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a)
3 la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
b)
l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo. c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr Cons St. sentenze nn 2270/19; 8472/19; 8473/19; 8474/19 e
881/20).
Sul versante della piena conoscibilità, un rilievo fondamentale assume il principio della trasparenza, da intendersi sia per la stessa Amministrazione titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso allo strumento dell'algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere stesso.
Tanto detto, secondo l'interpretazione fornita dal in ordine al contenuto CP_1
dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale citata, ove i candidati (come nella specie) non scelgano tutte le (150) sedi disponibili, potrebbero andare incontro ad una situazione quale quella qui in esame: ovvero, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.
Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.
Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura (contro quella che è in realtà la propria volontà).
Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.
Recita il comma 4 dell'art. 12 cit.:
4 “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
Il significato della disposizione è chiaro: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.
Il sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo CP_1
del comma 4 citato, che, come visto sopra, riporta: “ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma
10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Occorre tuttavia leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.
L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in
5 precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre.
Per quanto riguarda il comma 10, il fatto che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie in quanto per le ragioni più volte espresse – in relazione al caso di specie . il non poteva e non può essere ritenuto rinunciatario Pt_1
dell'incarico.
Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo del citato comma 10, secondo il quale “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione.
Ed invero, l'espressione “trattato dalla procedura” non è di dirimente né tanto meno chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione, oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.
Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Se si esamina il bollettino allegato, si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può ragionevolmente affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.
Laddove l'interpretazione propugnata dall'istante, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e CP_1
degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.
6 Tra l'altro, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che n hanno indicato tra le loro preferenze.
Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti.
Vi è poi che il fatto che l'algoritmo non risulti “tarato” per gestire tali, per così dire, casi – limite non può evidentemente ridondare a carico del legittimo aspirante;
né si può ragionevolmente pretendere che quest'ultimo, al fine di evitare a priori tali scenari, presenti ab initio domande (“cautelative” ovvero al solo fine di non far scattare eventuali rinunzie “tacite”) anche per sedi per le quali non ha alcun concreto interesse, specie in un contesto, poi, quale quello in esame, in cui le preferenze
“effettive” del docente risultavano calibrate – rectius obbligate – dagli obblighi assistenziali tutelati dall'art. 33 L. 104/1992 e successive modificazione (disposizione che tuttavia in questo contesto non rileva, posto che, come detto sopra, il buon diritto del si imponeva a prescindere da tale ultima previsione normativa). Pt_1
Diversamente opinando, ovvero sposando per un attimo l'interpretazione del comma
10 fornita dal , il sistema così strutturato che preferisce docenti con CP_1
punteggio inferiore sarebbe contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art.97 Cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale;
e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
7 Il resistente non fornisce peraltro alcun elemento che possa qualificare la CP_1
posizione della ricorrente come rinunciataria: unica ipotesi quest'ultima in cui è legittima l'attribuzione delle disponibilità successive a docenti con minor punteggio.
Pertanto, non vi sono elementi per valutare, in termini di rinuncia, la posizione della ricorrente, sulla sede relativa alla classe di concorso di cui alla domanda, non avendo espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente.
Non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.
La mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse non può considerarsi come una implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata.
Del resto, la norma in commento è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa (la rinuncia, infatti, opera
“limitatamente alle preferenze non espresse” ed il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”), per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina appare ammissibile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa.
Parte ricorrente aveva, pertanto, il pieno diritto a vedersi attribuito l'incarico annuale con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe avuto luogo nonché vedersi riconosciute, a titolo risarcitorio, tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto (ormai di fatto spirato, concluso con il suddetto controinteressato in relazione all'a.s. 2024/2025).
8 Va da sé che la domanda va accolta come da dispositivo, con la precisazione che è fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo che sarebbe stato conseguito se fosse stato attribuito l'incarico di supplenza per cui è causa;
tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla normativa sul CP_1
conferimento degli incarichi di supplenza.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
9/1/ 2019, n. 268, nonché, in tema di promozioni interne, Cass. 22/10/ 2019, n.
26966), a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, riconosce a chi si duole della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale
(v. Cass. 2/7/ 2010, n. 15726; Cass. 30/7/2004, n. 3004).
Le spese di lite seguono la soccombenza del , mentre possono essere CP_1
integralmente compensate quanto al rapporto processuale con il predetto CP_3
convenuto quale mero litisconsorte e, tra l'altro, rimasto contumace, non avendo dunque, frapposto alcuna resistenza rispetto alla domanda attorea.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda proposta da e per l'effetto accerta e dichiara il Parte_1
diritto di quest'ultimo ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenza espresse in domanda con riferimento alle GPS per la classe di concorso A027
Matematica e Fisica e per l'effetto condanna il del merito Controparte_5
a riconoscere al ricorrente il relativo punteggio complessivo per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, nonché al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base
9 alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del citato contratto di supplenza annuale (previa l'eventuale detrazione di quanto conseguito per effetto di supplenze brevi conseguite medio tempore);
2) condanna il a pagare in favore del le processuali, del grado in CP_1 Pt_1
ragione di € 3.500,00 oltre accessori come per legge, compensando integralmente tra le altre parti.
Così deciso in Agrigento il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Pietro Mastrorilli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ITRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Pietro Mastrorilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3564/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]
Dante, n. 81, C.F. elettivamente domiciliato in Agrigento, C.F._1
via Dante 5, presso lo studio dell'Avv. Carlotta Calafato C.F. C.F._2
(pec: fax: 09221836886) che la rappresentata e Email_1
difende per mandato in atti
contro
:
e , rappresentati Controparte_1 Controparte_2
e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
( ) nonché , contumace, CodiceFiscale_3 Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.11.2024 esponeva di aver presentato rituale Parte_1
istanza telematica per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica, per l'inserimento nella graduatoria provinciale e d'istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter della legge 3.05.1999 n.124 per il conferimento delle relative supplenze, risultando 84° in graduatoria (con punti 35) per la classe A027.
Nella medesima istanza aveva dichiarato di fruire della priorità di scelta di cui all'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/1992, con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 33 comma 3 della medesima legge, per assistenza al proprio genitore, circostanza già riconosciuta e validata dall'Ufficio competente.
Ciò posto, in data 27.09.2024, in occasione del terzo turno di nomina, anziché vedersi assegnato l'incarico disponibile presso il - Parte_2
sede indicata come prima preferenza- veniva escluso dalle assegnazioni.
Secondo le ragioni addotte dall infatti, “nel momento in cui Controparte_2
l'algoritmo ha esaminato le preferenze dell'aspirante era Parte_1
disponibile un solo spezzone sull'istituto AGPS08000A (ovvero il Liceo di
Lampedusa non inserito tra le preferenze indicate del , quindi l'aspirante Pt_1
non è entrato in posizione utile alla nomina, e lo spezzone è stato assegnato all'aspirante successivo. Questo ha comportato l'esclusione dell'aspirante Pt_1
per la classe di concorso A027 in quanto rinunciatario per non avere espresso la sede”.
Era infatti avvenuto che per il cennato terzo turno di nomina – come emerge anche dalla comparsa di risposta del – risultavano disponibili 4 cattedre di A027, CP_1
precisamente:
-UNA cattedra annuale all'I.I.S.S. “U. Foscolo” di Canicattì;
- UNA cattedra annuale all'I.I.S.S. “G. Saetta e Livatino” di Ravanusa;
- UNA cattedra annuale all'I.I.S.S. “Leonardo” di Agrigento (oggetto di preferenza da parte del;
Pt_1
-UNO spezzone di 8 ore presso Liceo Majorana di Lampedusa (non oggetto di preferenza).
L'ultimo convocato nel bollettino del secondo turno per la classe di concorso A027 si trovava in posizione 75.
Dunque, l'elaborazione della piattaforma informatica è ripartita dalla posizione 76 e, in base alle preferenze espresse nelle istanze dai docenti, in sede di terzo turno è stato nominato il docente in posizione 81 presso il Persona_1 Parte_2
di Agrigento (e pos. 85 presso il Liceo Scientifico di
[...] CP_4
Lampedusa), oggetto della preferenza del Pt_1
2 Il tutto in base ad una particolare interpretazione (v. infra) dell'art.1 dell'OM
88/2024, che disciplina anche il conferimento delle nomine.
Era avvenuta in sostanza che i ricorrente il quale, come detto, era collocato nella GPS
II fascia per la disciplina Matematica e Fisica Cl. A027 in posizione 84 con punti 35, aveva nella propria istanza per la partecipazione alla procedura di convocazione per le nomine (prot. n. 14450845 trasmessa il 05.08.2024) limitato l'indicazione delle preferenze solo a TRE Istituti scolastici ovvero:
-Liceo “ ” -AGPS03009 Pt_2
-Liceo “ AGPM03000A, entrambi di Per_2 Parte_2
“M.L. King” di Favara.
[...]
Ciò a fronte della possibilità di esprimere 150 preferenze;
pertanto, per il turno di nomina in questione, avviato con l'Avviso prot. n.15864 del 23/9/2024 con allegato il prospetto delle disponibilità relative al turno in questione, la mancata indicazione tra le preferenze di nomina, del Liceo “Majorana” di Lampedusa, che per ordine di punteggio potenzialmente sarebbe spettata a controparte, avrebbe determinato la rinuncia e dunque l'esclusione dal turno di nomina di che trattasi.
Ciò ha poi comportato una situazione quasi paradossale, posto che risulta da quanto dedotto e documentato dal (e non contestato dal ), che la predetta Pt_1 CP_1
abbia poi rifiutato, per cui la cattedra è stata riproposta nel corso del Per_1
successivo quarto turno ed addirittura assegnata a (posizione n. 86, CP_3
successiva a quella dell'istante, con punteggio di soli 33 punti), convenuto in giudizio con atto di integrazione del contraddittorio notificato il 19.2.2015, e rimasto contumace.
Il ricorso è fondato.
Premessa la generale ammissibilità degli strumenti informatici nel processo di formazione della decisione delle PP.AA., la giurisprudenza amministrativa che si ritiene condivisibile è costante nel riconoscere rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, a due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a)
3 la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
b)
l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo. c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr Cons St. sentenze nn 2270/19; 8472/19; 8473/19; 8474/19 e
881/20).
Sul versante della piena conoscibilità, un rilievo fondamentale assume il principio della trasparenza, da intendersi sia per la stessa Amministrazione titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso allo strumento dell'algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere stesso.
Tanto detto, secondo l'interpretazione fornita dal in ordine al contenuto CP_1
dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale citata, ove i candidati (come nella specie) non scelgano tutte le (150) sedi disponibili, potrebbero andare incontro ad una situazione quale quella qui in esame: ovvero, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.
Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.
Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura (contro quella che è in realtà la propria volontà).
Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.
Recita il comma 4 dell'art. 12 cit.:
4 “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
Il significato della disposizione è chiaro: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.
Il sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo CP_1
del comma 4 citato, che, come visto sopra, riporta: “ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma
10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Occorre tuttavia leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.
L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in
5 precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre.
Per quanto riguarda il comma 10, il fatto che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie in quanto per le ragioni più volte espresse – in relazione al caso di specie . il non poteva e non può essere ritenuto rinunciatario Pt_1
dell'incarico.
Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo del citato comma 10, secondo il quale “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione.
Ed invero, l'espressione “trattato dalla procedura” non è di dirimente né tanto meno chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione, oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.
Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Se si esamina il bollettino allegato, si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può ragionevolmente affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.
Laddove l'interpretazione propugnata dall'istante, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e CP_1
degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.
6 Tra l'altro, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che n hanno indicato tra le loro preferenze.
Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti.
Vi è poi che il fatto che l'algoritmo non risulti “tarato” per gestire tali, per così dire, casi – limite non può evidentemente ridondare a carico del legittimo aspirante;
né si può ragionevolmente pretendere che quest'ultimo, al fine di evitare a priori tali scenari, presenti ab initio domande (“cautelative” ovvero al solo fine di non far scattare eventuali rinunzie “tacite”) anche per sedi per le quali non ha alcun concreto interesse, specie in un contesto, poi, quale quello in esame, in cui le preferenze
“effettive” del docente risultavano calibrate – rectius obbligate – dagli obblighi assistenziali tutelati dall'art. 33 L. 104/1992 e successive modificazione (disposizione che tuttavia in questo contesto non rileva, posto che, come detto sopra, il buon diritto del si imponeva a prescindere da tale ultima previsione normativa). Pt_1
Diversamente opinando, ovvero sposando per un attimo l'interpretazione del comma
10 fornita dal , il sistema così strutturato che preferisce docenti con CP_1
punteggio inferiore sarebbe contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art.97 Cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale;
e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
7 Il resistente non fornisce peraltro alcun elemento che possa qualificare la CP_1
posizione della ricorrente come rinunciataria: unica ipotesi quest'ultima in cui è legittima l'attribuzione delle disponibilità successive a docenti con minor punteggio.
Pertanto, non vi sono elementi per valutare, in termini di rinuncia, la posizione della ricorrente, sulla sede relativa alla classe di concorso di cui alla domanda, non avendo espresso in tali termini la propria volontà, né espressamente né tacitamente.
Non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.
La mancata accettazione di un incarico annuale su sedi non incluse non può considerarsi come una implicita rinuncia all'assegnazione, posto che appunto tale proposta di assegnazione non si è mai verificata.
Del resto, la norma in commento è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa (la rinuncia, infatti, opera
“limitatamente alle preferenze non espresse” ed il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”), per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina appare ammissibile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa.
Parte ricorrente aveva, pertanto, il pieno diritto a vedersi attribuito l'incarico annuale con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe avuto luogo nonché vedersi riconosciute, a titolo risarcitorio, tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto (ormai di fatto spirato, concluso con il suddetto controinteressato in relazione all'a.s. 2024/2025).
8 Va da sé che la domanda va accolta come da dispositivo, con la precisazione che è fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo che sarebbe stato conseguito se fosse stato attribuito l'incarico di supplenza per cui è causa;
tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla normativa sul CP_1
conferimento degli incarichi di supplenza.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
9/1/ 2019, n. 268, nonché, in tema di promozioni interne, Cass. 22/10/ 2019, n.
26966), a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, riconosce a chi si duole della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale
(v. Cass. 2/7/ 2010, n. 15726; Cass. 30/7/2004, n. 3004).
Le spese di lite seguono la soccombenza del , mentre possono essere CP_1
integralmente compensate quanto al rapporto processuale con il predetto CP_3
convenuto quale mero litisconsorte e, tra l'altro, rimasto contumace, non avendo dunque, frapposto alcuna resistenza rispetto alla domanda attorea.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: accoglie la domanda proposta da e per l'effetto accerta e dichiara il Parte_1
diritto di quest'ultimo ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenza espresse in domanda con riferimento alle GPS per la classe di concorso A027
Matematica e Fisica e per l'effetto condanna il del merito Controparte_5
a riconoscere al ricorrente il relativo punteggio complessivo per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, nonché al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base
9 alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del citato contratto di supplenza annuale (previa l'eventuale detrazione di quanto conseguito per effetto di supplenze brevi conseguite medio tempore);
2) condanna il a pagare in favore del le processuali, del grado in CP_1 Pt_1
ragione di € 3.500,00 oltre accessori come per legge, compensando integralmente tra le altre parti.
Così deciso in Agrigento il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Pietro Mastrorilli
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