Sentenza breve 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2025, proposto da
-ALFA-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Borsadoli e Francesca Flossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in IA, via Volturno 8;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di IA, in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento Prot. n.-OMISSIS- - Lavoro Subordinato emesso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di IA - Ufficio territoriale del Governo area IV- Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione e notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza flussi -OMISSIS-, richiesta dalla “-BETA-” in persona del legale rappresentante sig. -GAMMA- per il lavoratore sig.-ALFA- annullato il contratto di soggiorno e revocata la richiesta di permesso di soggiorno del ricorrente;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato che
-GAMMA-, in qualità di legale rappresentante di -BETA-., ha richiesto in data -OMISSIS-, il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore del cittadino extracomunitario -ALFA-, allegando all’istanza l’asseverazione a firma del -DELTA-;
alla stipula del contratto presso il SUI di IA ha fatto seguito il rilascio da parte della Questura di quella città del permesso di soggiorno;
successivamente la Prefettura di IA ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del beneficio, fondato sul disconoscimento dell’asseverazione, cui -GAMMA- ha replicato, trasmettendo, tra le altre cose, un’asseverazione retroattiva sostitutiva di quella originariamente inoltrata e poi disconosciuta;
ciononostante la Prefettura ha rigettato la proposta istanza flussi, disponendo al contempo l’annullamento del contratto di soggiorno e la revoca del permesso rilasciato a -ALFA-;
quest’ultimo ha impugnato detto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia;
in data 6.6.2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio l’intervenuta revoca in autotutela del provvedimento gravato, instando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese compensate;
all’udienza camerale dell.11.6.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese di lite o, quantomeno, per il rimborso del contributo unificato;
rileva il Collegio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto;
le spese di lite possono essere compensate, considerate la tempestività dell’intervento in autotutela della Prefettura e la coerenza con altri provvedimenti di remand disposti dalla Sezione in fattispecie analoghe;
l’Amministrazione, cionondimeno, va condannata a rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato all’atto dell’iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Condanna l’Amministrazione a rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, -BETA-, -GAMMA- ed il -DELTA-, sostituendone i nominativi con Alfa, Beta, Gamma e Delta.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.