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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7868 /2024 R.G. vertente tra
C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...] rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giudici ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lentate sul Seveso (MB), Via
Roma n. 29 come da procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze verrà assegnata alla sig.ra Pt_2 che la abiterà unitamente al figlio minore;
il signor lascerà l'abitazione
[...] Parte_1 coniugale entro 30 dicembre e trasferirà la propria residenza presso la casa del di lui padre sita a Seveso.
Il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile verrà rimborsato al 50% da ciascuno dei coniugi, i quali si impegnano a versare la propria quota ad ogni scadenza mensile.
Le spese condominiali ordinarie relative all'immobile, nonché le spese di utenze domestiche, saranno
a carico totale della sig.ra Pt_2
Le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei coniugi al 50% ciascuno. 3) Il conto corrente comune di cui al punto E) delle premesse, rimarrà acceso unicamente per gli accrediti dell'assegno unico INPS e del contributo “Tutela Salute Brianza” ed il pagamento delle terapie e delle spese straordinarie effettuate per il figlio minore.
Considerato che il rimborso del mutuo viene effettuato tramite il predetto conto corrente, le parti si impegnano a versare sullo stesso, entro il giorno 25 di ogni mese, la metà della rata mensile di ammortamento.
Entro 15 giorni dall'interruzione della coabitazione i coniugi si ripartiranno in parti uguali il residuo al netto di €. 1.000,00 che verranno lasciati ivi depositati.
4) Le parti sono e si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano quindi reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia contributo di mantenimento per loro medesimi: la Sig.ra Pt_2 presta attività lavorativa part-time presso la ditta e percepisce una
[...] CP_1 retribuzione ordinaria netta di circa €. 1.200,00 mensili;
il Sig. presta attività Parte_1 lavorativa full-time presso la ditta Elettromeccanica Bosco Srl e percepisce una retribuzione ordinaria di circa €. 1.800,00 mensili.
5) Alla luce della disparità reddituale dei coniugi e della assegnazione della casa coniugale alla moglie, il Sig. verserà a quest'ultima, a titolo di mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1 la somma mensile di €. 400,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
6) Le spese relative alle terapie cui è sottoposto , nonché le ulteriori spese straordinarie, Per_1 verranno pagate con le risorse elargite a titolo di assegno unico INPS e di “tutela salute Brianza” di cui al punto E) delle premesse. Nel caso in cui tali fondi non fossero sufficienti, i genitori provvederanno al pagamento delle residue spese straordinarie nella misura del 35% a carico della madre e del 65% a carico del padre.
7) In ordine ai diritti di visita.
• Il padre potrà tenere con sé tutti i venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino al rientro Per_1 dalla seduta di terapia.
• A weekend alternati come segue:
- Primo periodo di 6 mesi: sabato pomeriggio dalle 14 alle 21:30 e domenica pomeriggio dalle ore
14 alle 21;
- Secondo periodo di 6 mesi: sabato pomeriggio dalle ore 14 (salvo quando il signor sia Pt_1 libero anche di mattina e, quindi dalle 10) alle 21:30 e domenica tutto il giorno dalle ore 10 alle ore
21; la madre lascerà la casa coniugale per permettere al padre di esercitare il diritto di visita.
- Terzo periodo: da sabato pomeriggio alle ore 14 (salvo quando il signor sia libero anche Pt_1 di mattina e, quindi dalle 10) con pernottamento, a domenica sera prima di cena. La madre lascerà la casa coniugale per permettere al padre di esercitare il diritto di visita;
per i primi weekend, durante la notte, la madre pernotterà presso la casa coniugale all'insaputa di , arrivando Per_1 quando il ragazzo starà già dormendo e lasciando l'abitazione prima del suo risveglio.
• In ordine alle festività civili e religiose:
- Natale: la Vigilia di Natale e Natale mattina (pranzo compreso) con un genitore, con pernottamento;
Natale pomeriggio e S. Stefano con l'altro genitore, con pernottamento. E così ad anni alterni.
- Pasqua: il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro. E così ad anni alterni.
- Compleanno di : il pranzo verrà effettuato con un genitore e la cena con l'altro genitore. Per_1
E così ad anni alterni.
• In ordine alle vacanze estive dal 2026:
- Primo anno: tre giorni consecutivi con il padre. - Secondo anno: una settimana continuativa con il padre.
- Terzo anno: quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre.
8) Entrambi i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni aspetto economico pertinente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad eccezione della ripartizione al 50% delle somme giacenti sul conto corrente di cui alla lettera E delle premesse.
9) Entrambi i coniugi prestano assenso al rilascio dei rispettivi passaporti concordando, sin da ora, sull'espatrio al di fuori del territorio dell'Unione Europea.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 marzo 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Misinto (MB) il 1° agosto 2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Misinto, anno 2008, n. 12, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione è nato il figlio (il 13.11.2011). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 marzo 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 7868 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Misinto (MB) il 1° agosto 2008 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Misinto, anno 2008, n. 12, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Misinto (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7868 /2024 R.G. vertente tra
C.F. nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...] rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giudici ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lentate sul Seveso (MB), Via
Roma n. 29 come da procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze verrà assegnata alla sig.ra Pt_2 che la abiterà unitamente al figlio minore;
il signor lascerà l'abitazione
[...] Parte_1 coniugale entro 30 dicembre e trasferirà la propria residenza presso la casa del di lui padre sita a Seveso.
Il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile verrà rimborsato al 50% da ciascuno dei coniugi, i quali si impegnano a versare la propria quota ad ogni scadenza mensile.
Le spese condominiali ordinarie relative all'immobile, nonché le spese di utenze domestiche, saranno
a carico totale della sig.ra Pt_2
Le spese condominiali straordinarie saranno a carico dei coniugi al 50% ciascuno. 3) Il conto corrente comune di cui al punto E) delle premesse, rimarrà acceso unicamente per gli accrediti dell'assegno unico INPS e del contributo “Tutela Salute Brianza” ed il pagamento delle terapie e delle spese straordinarie effettuate per il figlio minore.
Considerato che il rimborso del mutuo viene effettuato tramite il predetto conto corrente, le parti si impegnano a versare sullo stesso, entro il giorno 25 di ogni mese, la metà della rata mensile di ammortamento.
Entro 15 giorni dall'interruzione della coabitazione i coniugi si ripartiranno in parti uguali il residuo al netto di €. 1.000,00 che verranno lasciati ivi depositati.
4) Le parti sono e si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano quindi reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia contributo di mantenimento per loro medesimi: la Sig.ra Pt_2 presta attività lavorativa part-time presso la ditta e percepisce una
[...] CP_1 retribuzione ordinaria netta di circa €. 1.200,00 mensili;
il Sig. presta attività Parte_1 lavorativa full-time presso la ditta Elettromeccanica Bosco Srl e percepisce una retribuzione ordinaria di circa €. 1.800,00 mensili.
5) Alla luce della disparità reddituale dei coniugi e della assegnazione della casa coniugale alla moglie, il Sig. verserà a quest'ultima, a titolo di mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1 la somma mensile di €. 400,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
6) Le spese relative alle terapie cui è sottoposto , nonché le ulteriori spese straordinarie, Per_1 verranno pagate con le risorse elargite a titolo di assegno unico INPS e di “tutela salute Brianza” di cui al punto E) delle premesse. Nel caso in cui tali fondi non fossero sufficienti, i genitori provvederanno al pagamento delle residue spese straordinarie nella misura del 35% a carico della madre e del 65% a carico del padre.
7) In ordine ai diritti di visita.
• Il padre potrà tenere con sé tutti i venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino al rientro Per_1 dalla seduta di terapia.
• A weekend alternati come segue:
- Primo periodo di 6 mesi: sabato pomeriggio dalle 14 alle 21:30 e domenica pomeriggio dalle ore
14 alle 21;
- Secondo periodo di 6 mesi: sabato pomeriggio dalle ore 14 (salvo quando il signor sia Pt_1 libero anche di mattina e, quindi dalle 10) alle 21:30 e domenica tutto il giorno dalle ore 10 alle ore
21; la madre lascerà la casa coniugale per permettere al padre di esercitare il diritto di visita.
- Terzo periodo: da sabato pomeriggio alle ore 14 (salvo quando il signor sia libero anche Pt_1 di mattina e, quindi dalle 10) con pernottamento, a domenica sera prima di cena. La madre lascerà la casa coniugale per permettere al padre di esercitare il diritto di visita;
per i primi weekend, durante la notte, la madre pernotterà presso la casa coniugale all'insaputa di , arrivando Per_1 quando il ragazzo starà già dormendo e lasciando l'abitazione prima del suo risveglio.
• In ordine alle festività civili e religiose:
- Natale: la Vigilia di Natale e Natale mattina (pranzo compreso) con un genitore, con pernottamento;
Natale pomeriggio e S. Stefano con l'altro genitore, con pernottamento. E così ad anni alterni.
- Pasqua: il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro. E così ad anni alterni.
- Compleanno di : il pranzo verrà effettuato con un genitore e la cena con l'altro genitore. Per_1
E così ad anni alterni.
• In ordine alle vacanze estive dal 2026:
- Primo anno: tre giorni consecutivi con il padre. - Secondo anno: una settimana continuativa con il padre.
- Terzo anno: quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre.
8) Entrambi i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni aspetto economico pertinente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad eccezione della ripartizione al 50% delle somme giacenti sul conto corrente di cui alla lettera E delle premesse.
9) Entrambi i coniugi prestano assenso al rilascio dei rispettivi passaporti concordando, sin da ora, sull'espatrio al di fuori del territorio dell'Unione Europea.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 marzo 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Misinto (MB) il 1° agosto 2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Misinto, anno 2008, n. 12, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione è nato il figlio (il 13.11.2011). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (19 marzo 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 7868 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Misinto (MB) il 1° agosto 2008 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Misinto, anno 2008, n. 12, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Misinto (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi