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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/12/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 569/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa EN OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 569 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. STEFANO VOLTOLINI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. CARLO GAGLIARDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini ex art. 189 c.p.c. con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “nel merito: − per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento della responsabilità, condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente e/o ulteriormente, al risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo da in Parte_1 occasione e in ragione del sinistro di cui è causa, nella misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione;
− per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento della responsabilità, condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente e/o ulteriormente, al risarcimento del danno patrimoniale, anche con riferimento all'attività lavorativa, anche futura, subito e subendo da da in occasione e in ragione del sinistro di cui è causa, nella Parte_1 misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione;
− per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento della responsabilità, condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente e/o ulteriormente, al rimborso in favore di di delle spese Parte_1 mediche, autostradali di viaggio, costo chilometrico viaggi, sostenute e sostenende dall'attore in occasione e in ragione del sinistro di cui è causa nella misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione;
in via subordinata di merito: − per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento del grado di responsabilità dei convenuti, condannare i medesimi, in solido e/o alternativamente e/o ulteriormente, a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e a rimborsare le spese sostenute da in occasione e in Parte_1 ragione del sinistro di cui è causa, nella misura che emergerà in corso di causa e/o di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione;
in ogni caso: con vittoria di compensi, anticipazioni e spese del presente giudizio, oltre ad I.V.A, C.N.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15%. In via istruttoria (omissis)”; per parte convenuta: “In via principale nel merito, -rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa e comunque al massimo nella misura di quanto già corrisposto da in sede stragiudiziale;
- in CP_1 via istruttoria: - si insiste per tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo:
- di essere medico chirurgo specializzato in odontostomatologia che ha prestato la propria attività presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
- che, in data 9-7-2018, mentre percorreva con la propria bicicletta la carreggiata nel
Comune di Lavarone in località Stengheli veniva colpito frontalmente dal veicolo nell'occasione condotto dal convenuto, il quale invadeva la corsia opposta al proprio senso di marcia;
- di aver subito lesioni in conseguenza del sinistro, venendo dapprima ricoverato presso l'Ospedale Santa Chiara di Trento con diagnosi di “frattura a 4 frammenti testa e
pag. 2/14 omero sinistro e frattura 3° distale clavicola destra” e successiva dimissione il 17-7-
2018;
- che a causa delle lesioni subite è stato dichiarato inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica, potendo avere accesso dall'ottobre
2019 al beneficio indennitario/pensionistico erogato da;
CP_3
- che la compagnia assicuratrice convenuta ha corrisposto in via stragiudiziale l'importo di 45.000,00 euro, trattenuta a titolo di mero acconto sul maggior dovuto;
- di aver subito danni non patrimoniali per lesione del diritto di salute oltre a danno patrimoniale per spese mediche e di viaggio per complessivi 376.458,55 euro, nonché danno da perdita della capacità lavorativa specifica (l'attività di dentista presso l'ASL di
Trento) per minori introiti annui pari a 19.337,91 euro circa;
- che, in particolare, in assenza del sinistro, avrebbe maturato i requisiti pensionistici all'età di 67,5 anni con erogazione prevista di circa 2.350,00 per tredici mensilità a fronte dell'importo attualmente percepito pari a 1.841,10 euro mensili;
conclusivamente richiedendo, previo accertamento della responsabilità del convenuto per il sinistro occorso, condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia di assicurazione allega: Controparte_4
- di aver già riconosciuto all'attore a ristoro delle conseguenze del sinistro la somma di euro 605,00 per danni materiali alla bicicletta e quella di euro 45.000,00 per danni non patrimoniali;
- che non si può escludere che l'attore abbia posto in essere una condotta negligente e imprudente e che non abbia adottato tutte le misure necessarie onde evitare l'impatto;
- che la richiesta risarcitoria appare eccessiva e sproporzionata;
- che, in particolare, quella per danno morale va rigettata;
- che, quanto a quello patrimoniale per perdita reddituale, lo stesso deve essere specificamente provato;
- che quanto a quello per spese di viaggio è onere dell'attore dimostrare di non aver potuto di cure in loco e di non aver potuto spostarsi con mezzi pubblici;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda, in subordine, la riduzione anche ex artt. 2054 e 1227 c.c. della somma dovuta a titolo di risarcimento danni. pag. 3/14 Istruita la causa a mezzo di C.T.U. medico-legale (C.T.U. del 3-10-2024), la causa, previa precisazione delle rispettive conclusioni e deposito degli scritti conclusionali ad opera delle parti, è stata rimessa in decisione come da ordinanza dell'11-12-2025.
2. Sull'accoglimento della domanda di parte attrice e sul quantum risarcitorio.
La domanda dell'attore deve trovare accoglimento nei limiti a seguire.
Innanzitutto, sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro ad opera degli ufficiali intervenuti sul posto (doc. 11 att.), il veicolo condotto dal convenuto CP_2 nello svoltare alla propria sinistra ha invaso la corsia opposta impattando contro l'attore che proveniva dalla direzione opposta conducendo una bicicletta. Come altresì precisato, sulla base di quanto dichiarato dal soggetto terzo presente in loco al momento del sinistro,
l'impatto interveniva frontalmente (cfr. doc. 11 cit., pag. 2).
Se è vero, quindi, che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. opera anche con riferimento all'ipotesi di scontro con bicicletta (Cass. Sez. 6, 07/12/2018, n. 31702), in concreto la dinamica così come allegata dall'attore non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera della convenuta, che in via del tutto generica ha ipotizzato l'astratta possibilità di condotte negligenti anche dell'attore senza in alcun modo tuttavia indicare quali, con il conseguente profilarsi di un carattere meramente esplorativo di un'eventuale consulenza tecnica ricostruttiva del sinistro.
Sulla scorta dei superiori elementi, ciò che emerge è, invece, la violazione ad opera del solo convenuto delle norme in materia di circolazione stradale di cui in specie agli artt. 143 e 154 C.d.S., senza che risulti allegata alcuna violazione imputabile in concreto, invece, all'attore.
Va, pertanto, accertata la responsabilità del convenuto per l'incidente che ha coinvolto l'attore in data 9-7-2018, il primo essendo tenuto all'integrale risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro.
Venendo, quindi, alla determinazione del quantum risarcitorio, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, in quanto adeguatamente ed esaustivamente motivate (C.T.U. dd. 30-10-2024).
In particolare, il Consulente, verificato il nesso causale fra l'evento e le lesioni lamentate, ha riscontrato che l'attore ha riportato “Trauma all'arto superiore destro con
pag. 4/14 frattura/lussazione pluriframmentata (4 frammenti) scomposta meta-epifisaria prossimale di omero con dislocazione della testa omerale inferiormente alla cavità glenoidea;
• frattura lievemente scomposta meta-epifisaria distale di clavicola destra;
• escoriazioni multiple” e quali postumi permanenti “• esiti anatomo-disfunzionali di trauma fratturativo in sede prossimale di omero destro (con persistenza di mezzi di sintesi) con franco deficit funzionale nei movimenti di elevazione anteriore e abduzione
(possibili senza compenso fino a circa 60°), riduzione di circa la metà dei movimenti di intra-extrarotazione, movimenti contro resistenza ipovalidi, in destrimane;
• esiti anatomo-disfunzionali di trauma fratturativo in sede di terzo distale di clavicola destra;
• disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti, cronico (durata superiore ai 6 mesi)”, configurando un danno per invalidità permanente pari al 24% (C.T.U., spec. pagg. 31 e seg.).
Il Consulente ha, altresì, individuato periodi di inabilità temporanea, a riscontro della documentazione medica versata agli atti (docc. 2, 12, 13 e 14 att.), in particolare, per 9 giorni quanto all'inabilità temporanea totale;
30 giorni quanto a incapacità parziale al
75%; 90 giorni di parziale al 50% ed ulteriori 90 giorni al 30% (C.T.U., pag. 37).
Ciò detto, la liquidazione del danno non patrimoniale ha pacificamente carattere equitativo e deve aver luogo sulla base del criterio tabellare.
Non potendo trovare applicazione nel caso de quo le tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/2005 per la liquidazione del danno, un valido e sicuro punto di riferimento è dato dalla tabella elaborata ed annualmente aggiornata dalla conferenza dei giudici del
Tribunale di Milano (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508), da ultimo secondo le recenti indicazioni della Suprema Corte con separata considerazione del danno dinamicorelazionale e del c.d. danno morale (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3,
n. 9006 del 21/03/2022; Sez. 6, 19/02/2019, n. 4878; Sez. 3, 27/03/2018, n. 7513), dovendosi dare applicazione, ai fini della liquidazione del danno all'attualità, alle Tabelle aggiornate al tempo della decisione. Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema
Corte di cassazione quale parametro paranormativo per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8532).
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese, aggiornata pag. 5/14 al 2024, prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
In considerazione dell'iter clinico e di riabilitazione, nonché della tipologia di lesione, il danno per inabilità temporanea va computato sulla base del valore complessivo per euro
115,00 come segue:
- per una invalidità temporanea totale di 9 giorno un risarcimento di euro 1.035,00
(euro 115,00 per 9 gg);
- per una invalidità parziale al 75% della durata di 30 giorni un risarcimento pari a euro 2.587,50 (euro 86,25 per 30 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 50% della durata di 90 giorni un risarcimento pari ad euro 5.175,00 (euro 57,50 per 90 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 90 giorni un risarcimento pari ad euro 2.587,50 (euro 28,75 per 90 gg); per importo finale complessivo pari ad euro 11.385,00 all'attualità.
Va esclusa in ogni caso la possibilità di riconoscimento di c.d. danno esistenziale indicato dalla difesa di parte attrice, tenuto conto che, in virtù del principio di unitarietà
e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il danno dinamico- relazionale è già ricomprensivo del ristoro per le conseguenze pregiudizievoli specificamente inerenti al vissuto relazionale ed esistenziale del danneggiato. Con portata differente e più circoscritta la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. Sez. 3, 11/11/2019, n. 28988).
La personalizzazione presuppone, in particolare, la verifica di evenienze dannose peculiari, ovverosia sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pag. 6/14 pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (Cass.,
Sez. 6, 04/03/2021, n. 5865; Sez. 3, 11/11/2019, n. 28988). Diversamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Conseguentemente, la parte che invochi la personalizzazione dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza e, in tal caso, il giudice dovrà disporre una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato.
Nel caso in esame nessuna allegazione adeguata è stata svolta, non pertinenti risultando anche i riferimenti all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa tenuto conto che è dedotta non un'ipotesi di mera cenestesi lavorativa, bensì una perdita della capacità lavorativa specifica che integra ove dimostrata danno di natura patrimoniale.
Va, quindi, esclusa alcuna personalizzazione per difetto di idonea allegazione in ordine al periodo di inabilità temporanea.
Per ciò che concerne, invece, il danno per invalidità permanente, quanto alla componente dinamico-relazionale, il C.T.U. ha individuato un'incidenza sul bene salute per 24 punti percentuali.
L'attore svolge, sin dalla fase di osservazioni a mezzo di C.T.P., alcuni rilievi critici in punto di computo che possono trovare parziale accoglimento.
In particolare, sotto un primo profilo, sulla scorta dei criteri offerti dal Collegio peritale (cfr. spec. pagg. 44 e seg.), la componente c.d. fisica del danno deve determinarsi in 23 punti percentuali (17+3+3 quanto agli esiti cicatriziali), mentre, per ciò che concerne la componente psichica, va condivisa l'operazione di computo e, quindi, la determinazione dell'incidenza sotto tale profilo per complessivi 4 punti.
Ne consegue che, se, da un lato, il C.T.U. ha altresì specificamente chiarito l'esigenza di una valutazione unitaria e non per mera sommatoria, dall'altro lato, l'eterogeneità delle componenti che integrano la valutazione del danno dinamico-relazionale complessivo, con risvolti in concreto anche psichici, consiglia l'assunzione di uno scostamento ridotto pag. 7/14 rispetto all'esito per sommatoria, apparendo congruo riconoscere in favore dell'attore un'incidenza negativa sul bene salute per 27 punti percentuali.
Tenuto conto dell'incidenza per 27 punti percentuali e dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 63), il danno non patrimoniale per invalidità permanente deve liquidarsi, all'attualità, nel valore pari ad euro 86.598,00.
In ordine al c.d. danno morale o per sofferenza soggettiva interiore vale rammentare che lo stesso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare)
e che, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, escluso, invece, qualsiasi automatismo (Cass.,
Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006; Sez. 6, 19/02/2019, n. 4878).
Il suo riconoscimento presuppone in ogni caso una concreta attività assertoria da parte del soggetto che lo invochi, che deve consistere nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione (Cass., Sez. 3, 10/11/2020, n. 25164).
Nel caso concreto nondimeno la sofferenza interiore è assurta a componente di danno biologico, risultando superata quindi la linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023), con conseguente intervenuto apprezzamento già ai fini del computo dell'entità del danno dinamico-relazionale. In considerazione del già riferito apprezzamento, tenuto altresì conto che la relativa determinazione è avvenuta anche sulla scorta delle conseguenze psicologiche specificamente derivanti dalla perdita del lavoro, non consta la possibilità di procedere a riconoscimento di danno ulteriore a detto titolo, che diversamente integrerebbe una mera duplicazione risarcitoria.
In difetto di idonea offerta di prova -a tal fine inammissibili per genericità i capitoli di prova articolati nelle memorie- di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, va esclusa nel caso concreto la sussistenza dei presupposti per procedere a personalizzazione del danno.
Il danno non patrimoniale è, dunque, quantificabile in complessivi euro 97.983,00
(euro 86.598,00+euro 11.385,00) all'attualità (già comprensivi di rivalutazione). pag. 8/14 Su detto importo, va, inoltre, riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data del fatto in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno dalla data del sinistro a quella della presente sentenza.
Ciò detto, l'attore ha percepito il 25-3-2021 l'acconto per euro 45.000,00 (doc. 5 att.; doc. 3 conv.).
Trattasi, dunque, di procedere alla relativa detrazione secondo i criteri chiariti da Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017: “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre
l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. di recente anche Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023).
Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto Cass. civ. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n. 6228 del pag. 9/14 1994). Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma liquidata all'epoca del sinistro;
rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto; calcolare con il descritto criterio di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712 gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente alla data di pagamento dell'acconto; detrarre l'acconto con imputazione prima al capitale;
quindi rivalutare la somma residua sino ad oggi e conteggiare gli interessi in questo ultimo intervallo di tempo.
In via esemplificativa, l'importo di euro 97.983,00 devalutato alla data del sinistro (9-
7-2018) è pari ad euro 82.755,91; rivalutato alla data di pagamento dell'acconto (25-3-
2021), l'importo risarcibile risulta pari ad euro 83.417,96 oltre euro 824,91 per interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di pagamento dell'acconto; imputati euro
45.000,00 al capitale, la residua differenza di euro 38.417,96 deve essere rivalutata alla data della sentenza per finale dovuto pari ad euro 45.141,10, con computo di interessi compensativi (euro 4.636,63) secondo i criteri di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712, cui si dovranno sommare quelli per euro 824,91 calcolati sull'intera somma alla data dell'acconto, per finale ammontare di euro 50.602,64.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sono dovuti, inoltre, gli interessi al saggio legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
3. Sulle perdite di natura patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, quello per spese mediche e peritali va quantificato, nei limiti della documentazione versata agli atti (doc. 8 att.) e del valore ritenuto congruo dal
C.T.U. (C.T.U., pag. 38), in euro 6.780,25 oltre rivalutazione e interessi compensativi dalla data dei rispettivi esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza da determinarsi alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., Sez. Un., 1712/1995).
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Priva di correlazione eziologica con il sinistro permane diversamente la posta esposta a titolo di viaggi, nell'assenza comunque di alcuna idonea prova in ordine al quantum.
Per ciò che concerne, invece, il danno di natura patrimoniale correlato all'asserita pag. 10/14 diminuzione reddituale, innanzitutto, la Consulente nominata ha riscontrato che “sebbene la mobilità residua dell'arto superiore destro permetta lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana, sono plausibili le ripercussioni negative delle menomazioni esitate sull'attività lavorativa di odontoiatra (giustificandone di fatto l'impossibilità allo svolgimento) prestata prima del sinistro presso la struttura pubblica;
si ritiene infatti che per svolgere compiutamente una attività di tipo chirurgico la funzionalità dell'arto dominante (in termini di mobilità e forza) debba essere integra” (C.T.U., pag. 38).
La prova dell'an circa l'intervenuta lesione alla capacità lavorativa specifica trova ulteriore supporto anche nel riconoscimento dell'inabilità da parte del rispettivo ente previdenziale (doc. 3 att.).
L'attore deduce, in primo luogo, che, tenuto conto della media degli emolumenti percepiti negli anni 2015-2017 prima del sinistro (euro 43.271,41) e di quelli percepiti alla data odierna (euro 23.933,50), va risarcito il danno patrimoniale subito per i minori introiti per il periodo successivo al sinistro e sino alla maturazione dei requisiti pensionistici (67,5 anni) così come quello per minori introiti sino al momento del riconoscimento dell'indennità (1-10-2019).
In secondo luogo, che, in considerazione del minor importo percepito da CP_3 rispetto a quello stipendiale quale dentista presso l'Asl di Treno, sussiste danno in corrispondenza della minore entità dell'emolumento pensionistico percepito a far data dalla maturazione dei rispetti requisiti in considerazione dei minori importi reddituali relativi agli anni precedenti all'età pensionabile.
Ciò premesso, la menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17464 del 09/08/2007). L'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15238 del 03/07/2014). In particolare, è stato chiarito che “il danno patrimoniale futuro derivante da lesione dell'integrità psico-fisica dev'essere valutato su base prognostica e può essere provato pag. 11/14 anche sulla base di presunzioni semplici, sicché, una volta dimostrata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di lieve entità
è possibile presumere, salvo prova contraria, che, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa, anche la capacità di guadagno risulti ridotta (non necessariamente in modo proporzionale) nella sua proiezione futura;
tale presunzione, peraltro, concerne solo l'esistenza del danno mentre, ai fini della relativa quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere ex art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare
(situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, è in grado di dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito)” (Cass.
Sez. 3, 25/07/2025, n. 21322).
Nel caso di specie, l'attore ha documentato i redditi percepiti nei due anni precedenti al sinistro e quindi nel 2016 e nel 2017 (nulla invece quanto al 2015, privo di efficacia probatoria il doc. 9 att.), rispettivamente pari ad euro 36.571,00 e 29.702,00 (doc. 17 att.).
Assumendo una media dei redditi per le due annualità l'importo a riferimento per reddito da lavoro prima del sinistro è quindi pari ad euro 33.136,50.
Come detto l'attore sostiene ancora il minor importo percepito per il periodo fra il sinistro e il raggiungimento dell'età pensionabile indicandolo in euro 23.933,50 annui.
Tuttavia sulla scorta dei documenti prodotti (cfr. docc. 17 att.) l'attore risulta aver maturato redditi da lavoro o assimilati per complessivi euro 31.418,00 nel 2018 (di cui euro 19.169,23 erogati dall'Azienda sanitaria provinciale), euro 12.409,00 nel 2019 ed euro 32.973,00 nel 2020.
In applicazione del principio della compensatio lucri cum damno dall'ammontare del risarcimento deve, infatti, in ogni caso essere detratto il valore della indennità o pensione erogata dal rispettivo ente previdenziale in quanto destinata a neutralizzare il medesimo danno (Cass. Sez. Un., 22/05/2018, n. 12565; v. anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023).
Alla luce di quanto sopra, sulla scorta e nei limiti di quanto documentato l'attore ha subito un decremento reddituale negli anni dal 2018 al 2020 (nulla essendo prodotto con riguardo agli anni successivi) pari, rispettivamente, a euro 1.745,50, 20.754,50 e 190,50, pag. 12/14 per l'ammontare complessivo di euro 22.690,50, nei cui limiti deve trovare riconoscimento la posta di danno patrimoniale de qua.
Per ciò che concerne, invece, la pretesa perdita patrimoniale in relazione al minor importo percepito a fini pensionastici per non aver lavorato negli anni immediatamente precedenti al maturare dei requisiti pensionistici (nel corso del 2022), in via dirimente l'attore, pur potendolo, nulla ha provato con riguardo alle somme effettivamente percepite a titolo di pensione a decorrere dal 2022 o al più tardi dal 2023.
L'attore è venuto quindi meno all'onere probatorio sul medesimo incombente, con conseguente carattere meramente esplorativo di un'eventuale consulenza tecnica al riguardo.
E ciò anche a prescindere dal rilievo che la dichiarazione relativa all'anno 2020
(relativo a quanto consta a componente pensionistica o indennitaria) attesta la percezione di importo pari ad euro 32.973,00, pressoché sovrapponibile al valore medio reddituale relativo agli anni precedenti al sinistro oltre che superiore financo rispetto a quello prospettato dalla difesa dell'attore (13*2.350,00=30.550,00).
Non supportata da idonea offerta di prova è rimasta, infine, la circostanza di eventuale avvio di attività in regime privatistico, nella assenza di elementi concreti ed effettivi a sostegno di una siffatta ipotesi e nella genericità e comunque insufficienza della prova orale articolata al riguardo.
Il danno per perdita di capacità lavorativa specifica può quindi trovare riconoscimento nei limiti dell'ammontare di euro 22.690,50, oltre rivalutazione e interessi compensativi dalla data della perdita sino alla pubblicazione della presente sentenza da determinarsi alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un.,
1712/1995).
Il danno patrimoniale complessivo è pertanto pari ad euro 29.470,75
(22.690,50+6.780,25), oltre rivalutazione e interessi ut supra, nonché oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il criterio del decisum e nei valori medi secondo il D.M. n. 55/2014 per la fase di studio (euro pag. 13/14 2.552,00), introduttiva (euro 1.628,00), istruttoria (euro 5.670,00) e decisionale (euro
4.253,00) e, quindi, per l'importo complessivo di euro 14.103,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (decreto 1-3-2025), vanno, infine, poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido fra loro.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 50.602,64 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 29.470,75 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido fra loro, il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 11/12/2025
Il Giudice
EN OL
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 569/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa EN OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 569 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. STEFANO VOLTOLINI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. CARLO GAGLIARDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ) CP_2 C.F._2
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini ex art. 189 c.p.c. con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “nel merito: − per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento della responsabilità, condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente e/o ulteriormente, al risarcimento del danno non patrimoniale subito e subendo da in Parte_1 occasione e in ragione del sinistro di cui è causa, nella misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione;
− per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento della responsabilità, condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente e/o ulteriormente, al risarcimento del danno patrimoniale, anche con riferimento all'attività lavorativa, anche futura, subito e subendo da da in occasione e in ragione del sinistro di cui è causa, nella Parte_1 misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione;
− per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento della responsabilità, condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente e/o ulteriormente, al rimborso in favore di di delle spese Parte_1 mediche, autostradali di viaggio, costo chilometrico viaggi, sostenute e sostenende dall'attore in occasione e in ragione del sinistro di cui è causa nella misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione;
in via subordinata di merito: − per i motivi di cui in narrativa, previo accertamento del grado di responsabilità dei convenuti, condannare i medesimi, in solido e/o alternativamente e/o ulteriormente, a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e a rimborsare le spese sostenute da in occasione e in Parte_1 ragione del sinistro di cui è causa, nella misura che emergerà in corso di causa e/o di giustizia e/o da liquidarsi secondo equità, oltre ad interessi legali e rivalutazione;
in ogni caso: con vittoria di compensi, anticipazioni e spese del presente giudizio, oltre ad I.V.A, C.N.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15%. In via istruttoria (omissis)”; per parte convenuta: “In via principale nel merito, -rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa e comunque al massimo nella misura di quanto già corrisposto da in sede stragiudiziale;
- in CP_1 via istruttoria: - si insiste per tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo:
- di essere medico chirurgo specializzato in odontostomatologia che ha prestato la propria attività presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
- che, in data 9-7-2018, mentre percorreva con la propria bicicletta la carreggiata nel
Comune di Lavarone in località Stengheli veniva colpito frontalmente dal veicolo nell'occasione condotto dal convenuto, il quale invadeva la corsia opposta al proprio senso di marcia;
- di aver subito lesioni in conseguenza del sinistro, venendo dapprima ricoverato presso l'Ospedale Santa Chiara di Trento con diagnosi di “frattura a 4 frammenti testa e
pag. 2/14 omero sinistro e frattura 3° distale clavicola destra” e successiva dimissione il 17-7-
2018;
- che a causa delle lesioni subite è stato dichiarato inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica, potendo avere accesso dall'ottobre
2019 al beneficio indennitario/pensionistico erogato da;
CP_3
- che la compagnia assicuratrice convenuta ha corrisposto in via stragiudiziale l'importo di 45.000,00 euro, trattenuta a titolo di mero acconto sul maggior dovuto;
- di aver subito danni non patrimoniali per lesione del diritto di salute oltre a danno patrimoniale per spese mediche e di viaggio per complessivi 376.458,55 euro, nonché danno da perdita della capacità lavorativa specifica (l'attività di dentista presso l'ASL di
Trento) per minori introiti annui pari a 19.337,91 euro circa;
- che, in particolare, in assenza del sinistro, avrebbe maturato i requisiti pensionistici all'età di 67,5 anni con erogazione prevista di circa 2.350,00 per tredici mensilità a fronte dell'importo attualmente percepito pari a 1.841,10 euro mensili;
conclusivamente richiedendo, previo accertamento della responsabilità del convenuto per il sinistro occorso, condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia di assicurazione allega: Controparte_4
- di aver già riconosciuto all'attore a ristoro delle conseguenze del sinistro la somma di euro 605,00 per danni materiali alla bicicletta e quella di euro 45.000,00 per danni non patrimoniali;
- che non si può escludere che l'attore abbia posto in essere una condotta negligente e imprudente e che non abbia adottato tutte le misure necessarie onde evitare l'impatto;
- che la richiesta risarcitoria appare eccessiva e sproporzionata;
- che, in particolare, quella per danno morale va rigettata;
- che, quanto a quello patrimoniale per perdita reddituale, lo stesso deve essere specificamente provato;
- che quanto a quello per spese di viaggio è onere dell'attore dimostrare di non aver potuto di cure in loco e di non aver potuto spostarsi con mezzi pubblici;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda, in subordine, la riduzione anche ex artt. 2054 e 1227 c.c. della somma dovuta a titolo di risarcimento danni. pag. 3/14 Istruita la causa a mezzo di C.T.U. medico-legale (C.T.U. del 3-10-2024), la causa, previa precisazione delle rispettive conclusioni e deposito degli scritti conclusionali ad opera delle parti, è stata rimessa in decisione come da ordinanza dell'11-12-2025.
2. Sull'accoglimento della domanda di parte attrice e sul quantum risarcitorio.
La domanda dell'attore deve trovare accoglimento nei limiti a seguire.
Innanzitutto, sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro ad opera degli ufficiali intervenuti sul posto (doc. 11 att.), il veicolo condotto dal convenuto CP_2 nello svoltare alla propria sinistra ha invaso la corsia opposta impattando contro l'attore che proveniva dalla direzione opposta conducendo una bicicletta. Come altresì precisato, sulla base di quanto dichiarato dal soggetto terzo presente in loco al momento del sinistro,
l'impatto interveniva frontalmente (cfr. doc. 11 cit., pag. 2).
Se è vero, quindi, che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. opera anche con riferimento all'ipotesi di scontro con bicicletta (Cass. Sez. 6, 07/12/2018, n. 31702), in concreto la dinamica così come allegata dall'attore non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera della convenuta, che in via del tutto generica ha ipotizzato l'astratta possibilità di condotte negligenti anche dell'attore senza in alcun modo tuttavia indicare quali, con il conseguente profilarsi di un carattere meramente esplorativo di un'eventuale consulenza tecnica ricostruttiva del sinistro.
Sulla scorta dei superiori elementi, ciò che emerge è, invece, la violazione ad opera del solo convenuto delle norme in materia di circolazione stradale di cui in specie agli artt. 143 e 154 C.d.S., senza che risulti allegata alcuna violazione imputabile in concreto, invece, all'attore.
Va, pertanto, accertata la responsabilità del convenuto per l'incidente che ha coinvolto l'attore in data 9-7-2018, il primo essendo tenuto all'integrale risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal sinistro.
Venendo, quindi, alla determinazione del quantum risarcitorio, vanno condivise le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, in quanto adeguatamente ed esaustivamente motivate (C.T.U. dd. 30-10-2024).
In particolare, il Consulente, verificato il nesso causale fra l'evento e le lesioni lamentate, ha riscontrato che l'attore ha riportato “Trauma all'arto superiore destro con
pag. 4/14 frattura/lussazione pluriframmentata (4 frammenti) scomposta meta-epifisaria prossimale di omero con dislocazione della testa omerale inferiormente alla cavità glenoidea;
• frattura lievemente scomposta meta-epifisaria distale di clavicola destra;
• escoriazioni multiple” e quali postumi permanenti “• esiti anatomo-disfunzionali di trauma fratturativo in sede prossimale di omero destro (con persistenza di mezzi di sintesi) con franco deficit funzionale nei movimenti di elevazione anteriore e abduzione
(possibili senza compenso fino a circa 60°), riduzione di circa la metà dei movimenti di intra-extrarotazione, movimenti contro resistenza ipovalidi, in destrimane;
• esiti anatomo-disfunzionali di trauma fratturativo in sede di terzo distale di clavicola destra;
• disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti, cronico (durata superiore ai 6 mesi)”, configurando un danno per invalidità permanente pari al 24% (C.T.U., spec. pagg. 31 e seg.).
Il Consulente ha, altresì, individuato periodi di inabilità temporanea, a riscontro della documentazione medica versata agli atti (docc. 2, 12, 13 e 14 att.), in particolare, per 9 giorni quanto all'inabilità temporanea totale;
30 giorni quanto a incapacità parziale al
75%; 90 giorni di parziale al 50% ed ulteriori 90 giorni al 30% (C.T.U., pag. 37).
Ciò detto, la liquidazione del danno non patrimoniale ha pacificamente carattere equitativo e deve aver luogo sulla base del criterio tabellare.
Non potendo trovare applicazione nel caso de quo le tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/2005 per la liquidazione del danno, un valido e sicuro punto di riferimento è dato dalla tabella elaborata ed annualmente aggiornata dalla conferenza dei giudici del
Tribunale di Milano (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508), da ultimo secondo le recenti indicazioni della Suprema Corte con separata considerazione del danno dinamicorelazionale e del c.d. danno morale (Cass., Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3,
n. 9006 del 21/03/2022; Sez. 6, 19/02/2019, n. 4878; Sez. 3, 27/03/2018, n. 7513), dovendosi dare applicazione, ai fini della liquidazione del danno all'attualità, alle Tabelle aggiornate al tempo della decisione. Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema
Corte di cassazione quale parametro paranormativo per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8532).
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese, aggiornata pag. 5/14 al 2024, prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
In considerazione dell'iter clinico e di riabilitazione, nonché della tipologia di lesione, il danno per inabilità temporanea va computato sulla base del valore complessivo per euro
115,00 come segue:
- per una invalidità temporanea totale di 9 giorno un risarcimento di euro 1.035,00
(euro 115,00 per 9 gg);
- per una invalidità parziale al 75% della durata di 30 giorni un risarcimento pari a euro 2.587,50 (euro 86,25 per 30 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 50% della durata di 90 giorni un risarcimento pari ad euro 5.175,00 (euro 57,50 per 90 gg);
- per una invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 90 giorni un risarcimento pari ad euro 2.587,50 (euro 28,75 per 90 gg); per importo finale complessivo pari ad euro 11.385,00 all'attualità.
Va esclusa in ogni caso la possibilità di riconoscimento di c.d. danno esistenziale indicato dalla difesa di parte attrice, tenuto conto che, in virtù del principio di unitarietà
e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il danno dinamico- relazionale è già ricomprensivo del ristoro per le conseguenze pregiudizievoli specificamente inerenti al vissuto relazionale ed esistenziale del danneggiato. Con portata differente e più circoscritta la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. Sez. 3, 11/11/2019, n. 28988).
La personalizzazione presuppone, in particolare, la verifica di evenienze dannose peculiari, ovverosia sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pag. 6/14 pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (Cass.,
Sez. 6, 04/03/2021, n. 5865; Sez. 3, 11/11/2019, n. 28988). Diversamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Conseguentemente, la parte che invochi la personalizzazione dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza e, in tal caso, il giudice dovrà disporre una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato.
Nel caso in esame nessuna allegazione adeguata è stata svolta, non pertinenti risultando anche i riferimenti all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa tenuto conto che è dedotta non un'ipotesi di mera cenestesi lavorativa, bensì una perdita della capacità lavorativa specifica che integra ove dimostrata danno di natura patrimoniale.
Va, quindi, esclusa alcuna personalizzazione per difetto di idonea allegazione in ordine al periodo di inabilità temporanea.
Per ciò che concerne, invece, il danno per invalidità permanente, quanto alla componente dinamico-relazionale, il C.T.U. ha individuato un'incidenza sul bene salute per 24 punti percentuali.
L'attore svolge, sin dalla fase di osservazioni a mezzo di C.T.P., alcuni rilievi critici in punto di computo che possono trovare parziale accoglimento.
In particolare, sotto un primo profilo, sulla scorta dei criteri offerti dal Collegio peritale (cfr. spec. pagg. 44 e seg.), la componente c.d. fisica del danno deve determinarsi in 23 punti percentuali (17+3+3 quanto agli esiti cicatriziali), mentre, per ciò che concerne la componente psichica, va condivisa l'operazione di computo e, quindi, la determinazione dell'incidenza sotto tale profilo per complessivi 4 punti.
Ne consegue che, se, da un lato, il C.T.U. ha altresì specificamente chiarito l'esigenza di una valutazione unitaria e non per mera sommatoria, dall'altro lato, l'eterogeneità delle componenti che integrano la valutazione del danno dinamico-relazionale complessivo, con risvolti in concreto anche psichici, consiglia l'assunzione di uno scostamento ridotto pag. 7/14 rispetto all'esito per sommatoria, apparendo congruo riconoscere in favore dell'attore un'incidenza negativa sul bene salute per 27 punti percentuali.
Tenuto conto dell'incidenza per 27 punti percentuali e dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 63), il danno non patrimoniale per invalidità permanente deve liquidarsi, all'attualità, nel valore pari ad euro 86.598,00.
In ordine al c.d. danno morale o per sofferenza soggettiva interiore vale rammentare che lo stesso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare)
e che, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, escluso, invece, qualsiasi automatismo (Cass.,
Sez. 3, 17/05/2022, n. 15733; Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006; Sez. 6, 19/02/2019, n. 4878).
Il suo riconoscimento presuppone in ogni caso una concreta attività assertoria da parte del soggetto che lo invochi, che deve consistere nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione (Cass., Sez. 3, 10/11/2020, n. 25164).
Nel caso concreto nondimeno la sofferenza interiore è assurta a componente di danno biologico, risultando superata quindi la linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023), con conseguente intervenuto apprezzamento già ai fini del computo dell'entità del danno dinamico-relazionale. In considerazione del già riferito apprezzamento, tenuto altresì conto che la relativa determinazione è avvenuta anche sulla scorta delle conseguenze psicologiche specificamente derivanti dalla perdita del lavoro, non consta la possibilità di procedere a riconoscimento di danno ulteriore a detto titolo, che diversamente integrerebbe una mera duplicazione risarcitoria.
In difetto di idonea offerta di prova -a tal fine inammissibili per genericità i capitoli di prova articolati nelle memorie- di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, va esclusa nel caso concreto la sussistenza dei presupposti per procedere a personalizzazione del danno.
Il danno non patrimoniale è, dunque, quantificabile in complessivi euro 97.983,00
(euro 86.598,00+euro 11.385,00) all'attualità (già comprensivi di rivalutazione). pag. 8/14 Su detto importo, va, inoltre, riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data del fatto in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno dalla data del sinistro a quella della presente sentenza.
Ciò detto, l'attore ha percepito il 25-3-2021 l'acconto per euro 45.000,00 (doc. 5 att.; doc. 3 conv.).
Trattasi, dunque, di procedere alla relativa detrazione secondo i criteri chiariti da Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017: “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre
l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. di recente anche Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023).
Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto Cass. civ. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n. 6228 del pag. 9/14 1994). Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma liquidata all'epoca del sinistro;
rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto; calcolare con il descritto criterio di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712 gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente alla data di pagamento dell'acconto; detrarre l'acconto con imputazione prima al capitale;
quindi rivalutare la somma residua sino ad oggi e conteggiare gli interessi in questo ultimo intervallo di tempo.
In via esemplificativa, l'importo di euro 97.983,00 devalutato alla data del sinistro (9-
7-2018) è pari ad euro 82.755,91; rivalutato alla data di pagamento dell'acconto (25-3-
2021), l'importo risarcibile risulta pari ad euro 83.417,96 oltre euro 824,91 per interessi compensativi dalla data del sinistro a quella di pagamento dell'acconto; imputati euro
45.000,00 al capitale, la residua differenza di euro 38.417,96 deve essere rivalutata alla data della sentenza per finale dovuto pari ad euro 45.141,10, con computo di interessi compensativi (euro 4.636,63) secondo i criteri di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712, cui si dovranno sommare quelli per euro 824,91 calcolati sull'intera somma alla data dell'acconto, per finale ammontare di euro 50.602,64.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sono dovuti, inoltre, gli interessi al saggio legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
3. Sulle perdite di natura patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, quello per spese mediche e peritali va quantificato, nei limiti della documentazione versata agli atti (doc. 8 att.) e del valore ritenuto congruo dal
C.T.U. (C.T.U., pag. 38), in euro 6.780,25 oltre rivalutazione e interessi compensativi dalla data dei rispettivi esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza da determinarsi alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass., Sez. Un., 1712/1995).
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Priva di correlazione eziologica con il sinistro permane diversamente la posta esposta a titolo di viaggi, nell'assenza comunque di alcuna idonea prova in ordine al quantum.
Per ciò che concerne, invece, il danno di natura patrimoniale correlato all'asserita pag. 10/14 diminuzione reddituale, innanzitutto, la Consulente nominata ha riscontrato che “sebbene la mobilità residua dell'arto superiore destro permetta lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana, sono plausibili le ripercussioni negative delle menomazioni esitate sull'attività lavorativa di odontoiatra (giustificandone di fatto l'impossibilità allo svolgimento) prestata prima del sinistro presso la struttura pubblica;
si ritiene infatti che per svolgere compiutamente una attività di tipo chirurgico la funzionalità dell'arto dominante (in termini di mobilità e forza) debba essere integra” (C.T.U., pag. 38).
La prova dell'an circa l'intervenuta lesione alla capacità lavorativa specifica trova ulteriore supporto anche nel riconoscimento dell'inabilità da parte del rispettivo ente previdenziale (doc. 3 att.).
L'attore deduce, in primo luogo, che, tenuto conto della media degli emolumenti percepiti negli anni 2015-2017 prima del sinistro (euro 43.271,41) e di quelli percepiti alla data odierna (euro 23.933,50), va risarcito il danno patrimoniale subito per i minori introiti per il periodo successivo al sinistro e sino alla maturazione dei requisiti pensionistici (67,5 anni) così come quello per minori introiti sino al momento del riconoscimento dell'indennità (1-10-2019).
In secondo luogo, che, in considerazione del minor importo percepito da CP_3 rispetto a quello stipendiale quale dentista presso l'Asl di Treno, sussiste danno in corrispondenza della minore entità dell'emolumento pensionistico percepito a far data dalla maturazione dei rispetti requisiti in considerazione dei minori importi reddituali relativi agli anni precedenti all'età pensionabile.
Ciò premesso, la menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17464 del 09/08/2007). L'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15238 del 03/07/2014). In particolare, è stato chiarito che “il danno patrimoniale futuro derivante da lesione dell'integrità psico-fisica dev'essere valutato su base prognostica e può essere provato pag. 11/14 anche sulla base di presunzioni semplici, sicché, una volta dimostrata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di lieve entità
è possibile presumere, salvo prova contraria, che, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa, anche la capacità di guadagno risulti ridotta (non necessariamente in modo proporzionale) nella sua proiezione futura;
tale presunzione, peraltro, concerne solo l'esistenza del danno mentre, ai fini della relativa quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere ex art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare
(situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, è in grado di dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito)” (Cass.
Sez. 3, 25/07/2025, n. 21322).
Nel caso di specie, l'attore ha documentato i redditi percepiti nei due anni precedenti al sinistro e quindi nel 2016 e nel 2017 (nulla invece quanto al 2015, privo di efficacia probatoria il doc. 9 att.), rispettivamente pari ad euro 36.571,00 e 29.702,00 (doc. 17 att.).
Assumendo una media dei redditi per le due annualità l'importo a riferimento per reddito da lavoro prima del sinistro è quindi pari ad euro 33.136,50.
Come detto l'attore sostiene ancora il minor importo percepito per il periodo fra il sinistro e il raggiungimento dell'età pensionabile indicandolo in euro 23.933,50 annui.
Tuttavia sulla scorta dei documenti prodotti (cfr. docc. 17 att.) l'attore risulta aver maturato redditi da lavoro o assimilati per complessivi euro 31.418,00 nel 2018 (di cui euro 19.169,23 erogati dall'Azienda sanitaria provinciale), euro 12.409,00 nel 2019 ed euro 32.973,00 nel 2020.
In applicazione del principio della compensatio lucri cum damno dall'ammontare del risarcimento deve, infatti, in ogni caso essere detratto il valore della indennità o pensione erogata dal rispettivo ente previdenziale in quanto destinata a neutralizzare il medesimo danno (Cass. Sez. Un., 22/05/2018, n. 12565; v. anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023).
Alla luce di quanto sopra, sulla scorta e nei limiti di quanto documentato l'attore ha subito un decremento reddituale negli anni dal 2018 al 2020 (nulla essendo prodotto con riguardo agli anni successivi) pari, rispettivamente, a euro 1.745,50, 20.754,50 e 190,50, pag. 12/14 per l'ammontare complessivo di euro 22.690,50, nei cui limiti deve trovare riconoscimento la posta di danno patrimoniale de qua.
Per ciò che concerne, invece, la pretesa perdita patrimoniale in relazione al minor importo percepito a fini pensionastici per non aver lavorato negli anni immediatamente precedenti al maturare dei requisiti pensionistici (nel corso del 2022), in via dirimente l'attore, pur potendolo, nulla ha provato con riguardo alle somme effettivamente percepite a titolo di pensione a decorrere dal 2022 o al più tardi dal 2023.
L'attore è venuto quindi meno all'onere probatorio sul medesimo incombente, con conseguente carattere meramente esplorativo di un'eventuale consulenza tecnica al riguardo.
E ciò anche a prescindere dal rilievo che la dichiarazione relativa all'anno 2020
(relativo a quanto consta a componente pensionistica o indennitaria) attesta la percezione di importo pari ad euro 32.973,00, pressoché sovrapponibile al valore medio reddituale relativo agli anni precedenti al sinistro oltre che superiore financo rispetto a quello prospettato dalla difesa dell'attore (13*2.350,00=30.550,00).
Non supportata da idonea offerta di prova è rimasta, infine, la circostanza di eventuale avvio di attività in regime privatistico, nella assenza di elementi concreti ed effettivi a sostegno di una siffatta ipotesi e nella genericità e comunque insufficienza della prova orale articolata al riguardo.
Il danno per perdita di capacità lavorativa specifica può quindi trovare riconoscimento nei limiti dell'ammontare di euro 22.690,50, oltre rivalutazione e interessi compensativi dalla data della perdita sino alla pubblicazione della presente sentenza da determinarsi alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un.,
1712/1995).
Il danno patrimoniale complessivo è pertanto pari ad euro 29.470,75
(22.690,50+6.780,25), oltre rivalutazione e interessi ut supra, nonché oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il criterio del decisum e nei valori medi secondo il D.M. n. 55/2014 per la fase di studio (euro pag. 13/14 2.552,00), introduttiva (euro 1.628,00), istruttoria (euro 5.670,00) e decisionale (euro
4.253,00) e, quindi, per l'importo complessivo di euro 14.103,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (decreto 1-3-2025), vanno, infine, poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido fra loro.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 50.602,64 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 29.470,75 per danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido fra loro, il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 11/12/2025
Il Giudice
EN OL
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