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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 15/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°1652/2023 R.G. tra:
rappresentato e difeso dal rappresentante legale Parte_1 protempore avv. VINCENZO ANDREANI
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difese dall'avv.to COSIMO MALERBA CP_1
RESISTENTE
Oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
Il ricorrente, introduceva giudizio di opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi, giudice del lavoro, in data 13/04/2023 iscritto al R.G.N. 1084/2023, munito di formula di provvisoria esecuzione. Il decreto ingiuntivo veniva emesso per il sostenuto mancato pagamento del TFR, come risultante da CU 2023 in favore dell'opposto . CP_1
La somma ingiunta ammontava ad € 1292,50 oltre € 250,00 per compensi professionali.
Veniva proposta la presente opposizione in cui sostanzialmente si eccepiva la mancanza dei presupposti per la concessione del decreto in riferimento alla prova scritta e, nel merito, per aver ottemperato al pagamento del TFR oggetto di contestazione. Si costituiva la parte opposta, sostenendo l'infondatezza di quanto affermato dall'opponente circa l'avvenuto pagamento del TFR effettuato con i bonifici bancari le cui copie venivano versate in atti e pertanto si chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta. La causa non necessitando di causa istruttoria veniva trattenuta per la decisione. L'opposizione appare infondata e pertanto se ne dispone il rigetto. In primis, va considerato che l'eccezione di avvenuto pagamento del TFR formulata da parte opponente è priva di ogni pregio giuridico considerato che le copie dei bonifici attestanti l'avvenuto pagamento del TFR, sono assolutamente generiche e non vi è alcuna specifica imputazione all'avvenuta corresponsione del TFR richiesto da parte opposta. Si fa riferimento nei prospetti paga esibiti all'accantonamento del suddetto TFR, ma non vi è alcuna prova circa l'effettiva corresponsione dello stesso. Si ricava, per tabulas, che i bonifici depositati arrecano come motivazione pagamento “emolumenti” senza alcuna ulteriore specificazione. Per contro, va rilevato che non è stata formulata alcuna opposizione sui giorni ed ore lavorative indicati dal e pertanto sotto il profilo dell'onere probatorio va rilevato che il “an CP_1 debeatur” resta provato per mancata contestazione, mentre il “quantum debeatur” non può essere scalfito dalle generiche fotocopie dei bonifici esibiti in atti. Tutto ciò considerato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo va rigettata con le consequenziali disposizioni sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 11/05/2023 da nei confronti di CP_1 Parte_1
così provvede:
[...]
- Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n 209/2023 del 13/04/2023
RGN 1084/2023;
- condanna parte opponente alle spese di lite che liquida in € 600,00, CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 15/04/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi