Articolo 6 della Legge 29 luglio 2010, n. 120
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 agosto 2010
Art. 6. (Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale) 1. All' articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessita'» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;
b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».

Note all'articolo 6
- Si riporta il testo dei commi 3 e 13 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla presente legge:
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessita', ivi comprese le attivita' di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Entrata in vigore il 13 agosto 2010
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