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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 02/01 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1927/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. Carlo C.F._1
La Spina pec e dall'avv. Assunta Lombardo Email_1
pec presso lo studio degli stessi giusta Email_2
procura conferita in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, dall'Avvocato Marco Fazio (codice fiscale:
– indirizzo pec: t), C.F._2 Email_3
ed elett.te dom.to, con il suo procuratore, presso la sede in Messina, alla CP_1
via Armeria, n. 1.
non Controparte_2
costituita.
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2024 la ricorrente esponeva di avere presentato in data 28/02/2023 domanda per ottenere il riconoscimento dell'
Assegno di invalidità civile e\o in subordine il riconoscimento dell'Invalidità Civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket, per gli invalidi civili ai sensi delle leggi
118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni;
di essere stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo.
Che aveva presentato, in data 15.09.2023, ricorso ex art. 445 bis c.p.c., regolarmente depositato ed iscritto al numero 4831/2023 R.G., con il quale richiedeva di procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico- legale, fissando la data di inizio delle operazioni peritali, al fine del riconoscimento dell'Assegno di invalidità civile e/o dell'Invalidità Civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket, per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni, anche con condanna alle spese, competenze ed onorari del procedimento da distrarsi ex art.93 c.p.c.;
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge.
Disposta la CTU medico legale, veniva nominato il Dott. il Persona_2
quale, sulla base degli esami prodotti e della perizia medico-legale espletata, non riconosceva alla sig.ra il beneficio richiesto;
che in data 08.04.2024 Parte_1
era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Eccepiva che il c.t.u. nominato in sede di ATP ha proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie delle quali risulta affetto la ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, nel merito confermare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'Assegno di invalidità civile e\o in subordine il riconoscimento dell'Invalidità Civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket, per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni;
con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2 Per l'effetto condannare l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione ed al pagamento dell'Assegno di invalidità civile al ricorrente, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa all'istituto convenuto, con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo.
Condannare l' convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di CP_3
entrambe le fasi del giudizio, distraendo gli stessi a favore dei procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 07.06.2024 eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, e chiedendo di dichiarare l'inammissibilità/improponibilità delle domande di condanna al pagamento della prestazione;
nel resto rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito Dott. ha accertato che Persona_3
la ricorrente è affetta da : “miocardiopatia in prima classe funzionale nyha, limitazione funzionale del rachide da spondilodiscoartrosi dei tratti cervicale e lombosacrale, anacusia destra, orticaria vasculitica in terapia corticosteroidea e antistaminica”.
Affermando che : “tale complesso patologico determina una condizione
d'invalidità quantificabile nella misura del 60 % sulla base al calcolo riduzionistico, NON SUSSISTONO le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di quanto vantato con il ricorso in epigrafe (assegno mensile
d'invalidità o in subordine esenzione totale dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni specialistiche e per qualsiasi altra agevolazione ricollegabile allo stato di invalidità compreso tra il 67% e il
3 73%).”
E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta da parte ricorrente, imponga dunque il rigetto della domanda al riconoscimento dell'Assegno di invalidità civile e\o in subordine il riconoscimento dell'Invalidità Civile nella misura del 67% per l'esenzione ticket, per gli invalidi civili ai sensi delle leggi 118/71 e 18\80 e successive modificazioni ed integrazioni;
con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 09.04.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. del
CP_ 15.09.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti
Messina, 03 gennaio 2025
4 Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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