Articolo 4 della Legge 11 giugno 1959, n. 450
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 luglio 1959
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Versione
1 ottobre 1975
Art. 4.

Chiunque intende fabbricare margarina deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.
Tale licenza e' soggetta ad un diritto annuale di lire 15.000.
Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.
La licenza e' valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui e' stata rilasciata.
Per l'anno 1959 la riscossione del diritto e' limitata al rateo afferente al periodo di tempo decorrente dal giorno della presentazione della denunzia
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1975