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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/12/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2592/2020 promossa da
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ENRICO COSTANZO, elettivamente domiciliata come in atti;
ATTORE contro
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GERARDO MARCANTONI, elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 717 emesso dal Tribunale di Teramo in
[...] data 27.7.2020 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € CP_1
33.000,00, oltre le spese della procedura. Tribunale di Teramo
I fatti posti a fondamento dell'opposizione, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come segue:
-l'Unione di Comuni, giusta determina n. 42 del 04.02.2020 del Responsabile dell'Area Tecnica e successiva convenzione del 20.02.2020, prot. n. 889, aveva affidato, per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2020, la gestione del rifugio Canalba, sito in LB RI e di proprietà comunale, all' di CP_1
LB RI ( C.F. , con sede legale nello stesso Controparte_1 P.IVA_3
Comune, in via Ascolana, n. 53, rappresentata dal Sig. Parte_3
-la convenzione prevedeva il versamento, da parte dell'Ente, di un contributo annuo per le spese sostenute pari ad € 220.000,00, da corrispondere in n. 12 rate mensili di € 16.500,00 e in n. 1 rata di € 22.000,00, dietro rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per l'intera annualità;
-in corso di esecuzione del contratto, con lettera datata 06.03.2020 – assunta al protocollo dell'Ente al n.
1848 del 06.04.2020 - l' con sede legale in Carbonia, odierna opposta, aveva comunicato CP_1 all' l'avvenuto commissariamento della sezione di LB RI, con avocazione in capo Parte_1 al presidente dell' dei poteri di gestione e rappresentanza in qualità di commissario CP_1 straordinario, omettendo, però, di allegare la documentazione a supporto di quanto annunciato;
-in data 19.04.2020, il sig. aveva trasmesso all' come previsto nella Pt_3 Parte_1 convenzione sottoscritta per l'anno precedente, il rendiconto della gestione relativa all'anno 2019 (assunto al protocollo dell'Ente al n. 2068 del 20.04.2020), omettendo qualunque riferimento al citato commissariamento annunciato dall' CP_1
-acquisito il rendiconto, il Responsabile del Servizio dell'Ente, con lettera del 21.04.2020, prot. 2096, inviata all' e all' di LB RI, aveva richiesto chiarimenti e Controparte_2 CP_1 produzione documentale a supporto e giustificazione dello stesso;
-tale richiesta era stata riscontrata dall' con nota prot. 2263 del 28.04.2020, con la quale il CP_1
Presidente dell'Associazione aveva evidenziato la mancanza di legittimazione del Sig. ad agire in Pt_3 nome e per conto dell' di LB RI (in quanto sezione locale dell' CP_1 Controparte_2
a seguito del commissariamento della stessa;
-in data 26.05.2020 era pervenuta all'Ente locale una nota a firma dell'Avv. Alessia Ricci, per conto del
Sig. con la quale si comunicava che l' di LB RI era estinta e che il nuovo Pt_3 CP_1 responsabile della struttura, sig. nominato dall' in data 25.04.2020 aveva Persona_1 CP_1 portato “via tutta documentazione fiscale e non presente all'interno della struttura” e per tale motivo il sig. non avrebbe potuto fornire i chiarimenti e documenti richiesti;
informava, altresì, l'Ente che Pt_3
l' era soggetto giuridico diverso rispetto all' di LB RI, rappresentata dal Sig. CP_1 CP_1 che aveva sottoscritto la convenzione;
Pt_3
-alla luce del contenuto delle note trasmesse all'Ente, il Responsabile dell'Area Tecnica aveva chiesto, con nota prot. 3186 del 09.06.2020, ad entrambe le associazioni, chiarimenti e relativi documenti volti
2 Tribunale di Teramo
giustificare e provare quanto sostenuto nella corrispondenza scambiata e cioè, se vi fosse stata effettivamente l'estinzione dell' o il Commissariamento o se, in qualche modo, vi fosse stato Parte_4 un subentro nella gestione del canile;
-nelle more della produzione documentale, in via cautelativa, l' aveva sospeso il Parte_1 pagamento dei contributi a partire da aprile;
-l' di LB RI non aveva mai risposto alle numerose lettere di richieste e di sollecito, CP_1 mentre l' si era sin da subito opposta espressamente alla consegna dei documenti richiesti CP_1
(lettera del 09.06.2020 proveniente dall'Avv. Marcantoni), limitandosi a replicare con lettere nelle quali insisteva nel chiedere il pagamento dei contributi;
-aveva fatto seguito, quindi, in data 31.7.2020, una ulteriore nota da parte dell'Ente locale con cui era stata rinnovata la richiesta dei documenti necessari a chiarire i rapporti tra l' con sede in CP_1
Carbonia e l' con sede in LB RI;
in particolare era stato chiesto di fornire l'atto costitutivo, CP_1 lo statuto ed i regolamenti attuativi della Sezione locale;
-l' con lettera a firma dell'Avv. Marcantoni, aveva rifiutato categoricamente la consegna;
CP_1
-l' interrogando la competente Agenzia delle Entrate, aveva quindi provveduto ad Parte_1 acquisire la certificazione di iscrizione dell' di LB RI (C.F. ); dal documento CP_1 P.IVA_3 prodotto dall'Agenzia delle Entrate era emerso che l'Associazione firmataria della convenzione relativa all'anno 2020 era un'associazione riconosciuta, con proprio codice fiscale, legale rappresentante e sede legale e, di conseguenza, una realtà associativa diversa ed autonoma dall' che aveva richiesto i CP_1 pagamenti e promosso la procedura monitoria.
Evidenziando quindi, il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Piaccia all' On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: - revocare
e/o dichiarare inefficace e comunque nullo il Decreto Ingiuntivo n. 717 del 27.07.2020 – N.R.G. 1559/2020, emesso dal Tribunale di Teramo, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dall' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 all' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Carbonia (SU), via Dei Glicini, n. 15 (C.F. , per le ragioni in premessa P.IVA_2 esposte, tanto in fatto quanto in punto di diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.1.2021 si è costituita in giudizio L'
[...]
evidenziando che “esiste l' cioè una sola Controparte_1 CP_1 associazione operante sull'intero territorio nazionale, mentre la Sezione di LB RI costituisce un suo organo o sede periferica o diramazione locale che dir si voglia. La sezione di LB RI non è, quindi, una associazione o soggetto giuridico diverso dall e che “la Sezione Locale di LB RI CP_1 non è una associazione e men che mai è 'riconosciuta', cioè dotata di personalità giuridica: essa non figura
3 Tribunale di Teramo
neppure nel registro degli enti riconosciuti di cui al DPR 261/00 (Doc. 12) elenco acquisito proprio dall' CP_3
Direzione ; in tale elenco, tra l'altro, non risulta iscritta neppure l' ”. Controparte_4 CP_1
Ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertati e qualifcati i fatti di cui in narrativa:
- PRELIMINARMENTE: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
717/20;
- NEL MERITO: Rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
n. 717/20 del Tribunale di Teramo.
Con vittoria di competenze, Rimb. For. Spese Gen. 15%, Iva e CPA come per legge”.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa – istruita esclusivamente in via documentale – è stata assunta in decisione con ordinanza del 1° agosto 2025, sulle conclusioni declinate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di opposizione fatto valere da parte opponente afferisce al difetto di legittimazione attiva in capo all'associazione opposta;
segnatamente ritiene che l'associazione non Parte_2 sia legittimata a pretendere il credito azionato in via monitoria, trattandosi di credito derivante da una convenzione stipulata con altro ente, avente un differente codice fiscale, costituente pertanto un autonomo centro di imputazione.
L'eccezione è infondata perché non tiene conto né del contenuto letterale della convenzione né della complessiva organizzazione dell'ente associativo come risultante dalla documentazione agli atti.
In primo luogo, appare dirimente, ai fini che qui interessano, il dato testuale della convenzione (doc. 2 allegato all'atto di citazione), nella quale il soggetto stipulante viene qualificato espressamente come sezione di LB RI dell' , con un richiamo esplicito al numero di Controparte_1 protocollo di iscrizione di quest'ultima nel Registro nazionale delle precisando altresì “perciò CP_1 abilitata a stipulare convenzioni”, ossia facendo derivare direttamente la possibilità di sottoscrivere convenzioni dalla iscrizione al registro nazionale, requisito spendibile esclusivamente dalla Associazione nazionale e non anche dalla sua articolazione locale.
Tale riferimento non può considerarsi neutro né meramente descrittivo, poiché l'iscrizione al Registro nazionale delle è unica ed è riferibile esclusivamente all'associazione nazionale, sicché il requisito CP_1 soggettivo rilevante ai fini della stipula e della validità del rapporto convenzionale è stato individuato dalle parti proprio nello status della associazione nazionale, e non in una pretesa autonomia soggettiva della sezione territoriale.
4 Tribunale di Teramo
Ne deriva che, secondo i noti criteri di interpretazione del contratto, la volontà comune delle parti era chiaramente quella di contrattare con l' , mentre la sezione locale veniva Controparte_1 indicata quale articolazione territoriale deputata allo svolgimento operativo delle attività convenzionate.
Tale ricostruzione trova piena conferma nell'atto costitutivo della sezione locale, per giunta prodotto in giudizio dallo stesso ente opponente (doc. prodotto in atti in allegato alla memoria depositata in data
8.4.2021), dal quale emerge in modo non equivocabile che la sezione è qualificata come articolazione territoriale dell'associazione nazionale (art. 1: “tra i signori su indicati è costituita una sede locale dell denominata dell Controparte_1 Controparte_5
”) e che essa aderisce integralmente allo statuto di quest'ultima (art. 3 “La Sezione
[...] ha lo scopo di perseguire a livello locale con gli opportuni adattamenti all'ambito in cui destinata a operare, le finalità e gli scopi indicati negli articoli 6 – 7 dello Statuto nazionale su indicato, che viene letto e al quale si aderisce all'unanimità”).
L'atto costitutivo esclude quindi qualsiasi autonomia sostanziale della sezione, la quale non persegue fini propri e distinti, ma opera esclusivamente nell'ambito degli scopi statutari dell'associazione nazionale, secondo un assetto organizzativo unitario.
Anche la previsione relativa alla durata illimitata della sezione locale (art. 4) non consente di addivenire a diverse conclusioni, poiché la stessa deve essere letta sistematicamente alla luce dello statuto nazionale, che attribuisce espressamente all'associazione nazionale il potere di istituire e sopprimere le sezioni locali (art. 2 dello Statuto). È dunque evidente che la permanenza della sezione è comunque subordinata alle determinazioni dell'ente centrale, a ulteriore dimostrazione del rapporto di dipendenza funzionale.
Significativo appare poi, per quel che qui interessa, quanto stabilito all'art. 4 dello Statuto dell' in merito alla autonomia delle sedi: “Le sedi hanno autonomia organizzativa e Controparte_1 amministrativa, nel rispetto delle norme statutarie qui contenute. Ogni sezione può costituire patrimonio, dotarsi di codice fiscale con l'obbligo della contabilità amministrativa e se necessaria anche fiscale, che potrà essere condivisa anche con altre sedi, in tal caso dovrà essere richiesta autorizzazione scritta da parte della sede centrale”.
La previsione statutaria appena richiamata, secondo cui le sedi territoriali dell'associazione nazionale godono di “autonomia organizzativa e amministrativa, nel rispetto delle norme statutarie” non vale in alcun modo a configurarle quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.
Tale autonomia ha natura meramente funzionale e strumentale, essendo finalizzata a consentire una gestione decentrata delle attività associative, ma resta strutturalmente subordinata all'ente nazionale e ai suoi scopi statutari.
La possibilità per le sedi di dotarsi di un proprio patrimonio o di un codice fiscale, nonché l'obbligo di richiedere autorizzazione alla sede centrale per specifiche modalità di gestione contabile, confermano che l'autonomia riconosciuta è limitata e interna, priva di rilevanza sul piano della soggettività giuridica esterna.
5 Tribunale di Teramo
In tale contesto, il richiamo operato dall'ente opponente al diverso codice fiscale della sezione locale non
è decisivo. Il dato fiscale, infatti, ha natura meramente amministrativa e strumentale e non è idoneo, di per sé solo, a sovvertire la qualificazione sostanziale del rapporto giuridico né a incidere sull'individuazione del soggetto titolare del credito derivante dalla convenzione.
Ciò che rileva, ai fini della legittimazione attiva, è l'identità del contraente così come risultante dal contenuto della convenzione e dalla volontà delle parti, nonché il soggetto i cui requisiti sono stati spesi per accedere al rapporto convenzionale con l'ente pubblico. Segnatamente, tali requisiti – in primis l'iscrizione al
Registro nazionale delle e la conseguente abilitazione a stipulare convenzioni – fanno capo CP_1 esclusivamente all'associazione nazionale, mentre la sezione locale ha agito quale mera articolazione territoriale e struttura operativa.
Pertanto, l'ente opponente non può oggi opporre una distinzione soggettiva fondata su elementi formali che non hanno avuto alcun rilievo nella fase genetica del rapporto e che non sono stati posti a base della stipula della convenzione.
Deve conseguentemente affermarsi che la titolarità del rapporto convenzionale e dei crediti da esso derivanti competa all' , con piena legittimazione della stessa ad agire in Controparte_1 giudizio, e che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal deve essere integralmente CP_6 respinta.
Appurata l'infondatezza dell'unica eccezione mossa dall'ente, non essendo stata articolata contestazione alcuna in merito all'esistenza del credito e alla spettanza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo,
l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa LA MA, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.r.g. 2592/2020, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 717/2020, emesso dal Tribunale
[...] di Teramo in data 27.7.2020;
2) Condanna al Parte_1 rimborso delle spese di lite sostenute dall'associazione opposta, che liquida in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LA MA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2592/2020 promossa da
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ENRICO COSTANZO, elettivamente domiciliata come in atti;
ATTORE contro
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GERARDO MARCANTONI, elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 717 emesso dal Tribunale di Teramo in
[...] data 27.7.2020 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € CP_1
33.000,00, oltre le spese della procedura. Tribunale di Teramo
I fatti posti a fondamento dell'opposizione, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come segue:
-l'Unione di Comuni, giusta determina n. 42 del 04.02.2020 del Responsabile dell'Area Tecnica e successiva convenzione del 20.02.2020, prot. n. 889, aveva affidato, per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2020, la gestione del rifugio Canalba, sito in LB RI e di proprietà comunale, all' di CP_1
LB RI ( C.F. , con sede legale nello stesso Controparte_1 P.IVA_3
Comune, in via Ascolana, n. 53, rappresentata dal Sig. Parte_3
-la convenzione prevedeva il versamento, da parte dell'Ente, di un contributo annuo per le spese sostenute pari ad € 220.000,00, da corrispondere in n. 12 rate mensili di € 16.500,00 e in n. 1 rata di € 22.000,00, dietro rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per l'intera annualità;
-in corso di esecuzione del contratto, con lettera datata 06.03.2020 – assunta al protocollo dell'Ente al n.
1848 del 06.04.2020 - l' con sede legale in Carbonia, odierna opposta, aveva comunicato CP_1 all' l'avvenuto commissariamento della sezione di LB RI, con avocazione in capo Parte_1 al presidente dell' dei poteri di gestione e rappresentanza in qualità di commissario CP_1 straordinario, omettendo, però, di allegare la documentazione a supporto di quanto annunciato;
-in data 19.04.2020, il sig. aveva trasmesso all' come previsto nella Pt_3 Parte_1 convenzione sottoscritta per l'anno precedente, il rendiconto della gestione relativa all'anno 2019 (assunto al protocollo dell'Ente al n. 2068 del 20.04.2020), omettendo qualunque riferimento al citato commissariamento annunciato dall' CP_1
-acquisito il rendiconto, il Responsabile del Servizio dell'Ente, con lettera del 21.04.2020, prot. 2096, inviata all' e all' di LB RI, aveva richiesto chiarimenti e Controparte_2 CP_1 produzione documentale a supporto e giustificazione dello stesso;
-tale richiesta era stata riscontrata dall' con nota prot. 2263 del 28.04.2020, con la quale il CP_1
Presidente dell'Associazione aveva evidenziato la mancanza di legittimazione del Sig. ad agire in Pt_3 nome e per conto dell' di LB RI (in quanto sezione locale dell' CP_1 Controparte_2
a seguito del commissariamento della stessa;
-in data 26.05.2020 era pervenuta all'Ente locale una nota a firma dell'Avv. Alessia Ricci, per conto del
Sig. con la quale si comunicava che l' di LB RI era estinta e che il nuovo Pt_3 CP_1 responsabile della struttura, sig. nominato dall' in data 25.04.2020 aveva Persona_1 CP_1 portato “via tutta documentazione fiscale e non presente all'interno della struttura” e per tale motivo il sig. non avrebbe potuto fornire i chiarimenti e documenti richiesti;
informava, altresì, l'Ente che Pt_3
l' era soggetto giuridico diverso rispetto all' di LB RI, rappresentata dal Sig. CP_1 CP_1 che aveva sottoscritto la convenzione;
Pt_3
-alla luce del contenuto delle note trasmesse all'Ente, il Responsabile dell'Area Tecnica aveva chiesto, con nota prot. 3186 del 09.06.2020, ad entrambe le associazioni, chiarimenti e relativi documenti volti
2 Tribunale di Teramo
giustificare e provare quanto sostenuto nella corrispondenza scambiata e cioè, se vi fosse stata effettivamente l'estinzione dell' o il Commissariamento o se, in qualche modo, vi fosse stato Parte_4 un subentro nella gestione del canile;
-nelle more della produzione documentale, in via cautelativa, l' aveva sospeso il Parte_1 pagamento dei contributi a partire da aprile;
-l' di LB RI non aveva mai risposto alle numerose lettere di richieste e di sollecito, CP_1 mentre l' si era sin da subito opposta espressamente alla consegna dei documenti richiesti CP_1
(lettera del 09.06.2020 proveniente dall'Avv. Marcantoni), limitandosi a replicare con lettere nelle quali insisteva nel chiedere il pagamento dei contributi;
-aveva fatto seguito, quindi, in data 31.7.2020, una ulteriore nota da parte dell'Ente locale con cui era stata rinnovata la richiesta dei documenti necessari a chiarire i rapporti tra l' con sede in CP_1
Carbonia e l' con sede in LB RI;
in particolare era stato chiesto di fornire l'atto costitutivo, CP_1 lo statuto ed i regolamenti attuativi della Sezione locale;
-l' con lettera a firma dell'Avv. Marcantoni, aveva rifiutato categoricamente la consegna;
CP_1
-l' interrogando la competente Agenzia delle Entrate, aveva quindi provveduto ad Parte_1 acquisire la certificazione di iscrizione dell' di LB RI (C.F. ); dal documento CP_1 P.IVA_3 prodotto dall'Agenzia delle Entrate era emerso che l'Associazione firmataria della convenzione relativa all'anno 2020 era un'associazione riconosciuta, con proprio codice fiscale, legale rappresentante e sede legale e, di conseguenza, una realtà associativa diversa ed autonoma dall' che aveva richiesto i CP_1 pagamenti e promosso la procedura monitoria.
Evidenziando quindi, il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Piaccia all' On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: - revocare
e/o dichiarare inefficace e comunque nullo il Decreto Ingiuntivo n. 717 del 27.07.2020 – N.R.G. 1559/2020, emesso dal Tribunale di Teramo, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dall' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 all' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Carbonia (SU), via Dei Glicini, n. 15 (C.F. , per le ragioni in premessa P.IVA_2 esposte, tanto in fatto quanto in punto di diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.1.2021 si è costituita in giudizio L'
[...]
evidenziando che “esiste l' cioè una sola Controparte_1 CP_1 associazione operante sull'intero territorio nazionale, mentre la Sezione di LB RI costituisce un suo organo o sede periferica o diramazione locale che dir si voglia. La sezione di LB RI non è, quindi, una associazione o soggetto giuridico diverso dall e che “la Sezione Locale di LB RI CP_1 non è una associazione e men che mai è 'riconosciuta', cioè dotata di personalità giuridica: essa non figura
3 Tribunale di Teramo
neppure nel registro degli enti riconosciuti di cui al DPR 261/00 (Doc. 12) elenco acquisito proprio dall' CP_3
Direzione ; in tale elenco, tra l'altro, non risulta iscritta neppure l' ”. Controparte_4 CP_1
Ha chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertati e qualifcati i fatti di cui in narrativa:
- PRELIMINARMENTE: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
717/20;
- NEL MERITO: Rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
n. 717/20 del Tribunale di Teramo.
Con vittoria di competenze, Rimb. For. Spese Gen. 15%, Iva e CPA come per legge”.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa – istruita esclusivamente in via documentale – è stata assunta in decisione con ordinanza del 1° agosto 2025, sulle conclusioni declinate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di opposizione fatto valere da parte opponente afferisce al difetto di legittimazione attiva in capo all'associazione opposta;
segnatamente ritiene che l'associazione non Parte_2 sia legittimata a pretendere il credito azionato in via monitoria, trattandosi di credito derivante da una convenzione stipulata con altro ente, avente un differente codice fiscale, costituente pertanto un autonomo centro di imputazione.
L'eccezione è infondata perché non tiene conto né del contenuto letterale della convenzione né della complessiva organizzazione dell'ente associativo come risultante dalla documentazione agli atti.
In primo luogo, appare dirimente, ai fini che qui interessano, il dato testuale della convenzione (doc. 2 allegato all'atto di citazione), nella quale il soggetto stipulante viene qualificato espressamente come sezione di LB RI dell' , con un richiamo esplicito al numero di Controparte_1 protocollo di iscrizione di quest'ultima nel Registro nazionale delle precisando altresì “perciò CP_1 abilitata a stipulare convenzioni”, ossia facendo derivare direttamente la possibilità di sottoscrivere convenzioni dalla iscrizione al registro nazionale, requisito spendibile esclusivamente dalla Associazione nazionale e non anche dalla sua articolazione locale.
Tale riferimento non può considerarsi neutro né meramente descrittivo, poiché l'iscrizione al Registro nazionale delle è unica ed è riferibile esclusivamente all'associazione nazionale, sicché il requisito CP_1 soggettivo rilevante ai fini della stipula e della validità del rapporto convenzionale è stato individuato dalle parti proprio nello status della associazione nazionale, e non in una pretesa autonomia soggettiva della sezione territoriale.
4 Tribunale di Teramo
Ne deriva che, secondo i noti criteri di interpretazione del contratto, la volontà comune delle parti era chiaramente quella di contrattare con l' , mentre la sezione locale veniva Controparte_1 indicata quale articolazione territoriale deputata allo svolgimento operativo delle attività convenzionate.
Tale ricostruzione trova piena conferma nell'atto costitutivo della sezione locale, per giunta prodotto in giudizio dallo stesso ente opponente (doc. prodotto in atti in allegato alla memoria depositata in data
8.4.2021), dal quale emerge in modo non equivocabile che la sezione è qualificata come articolazione territoriale dell'associazione nazionale (art. 1: “tra i signori su indicati è costituita una sede locale dell denominata dell Controparte_1 Controparte_5
”) e che essa aderisce integralmente allo statuto di quest'ultima (art. 3 “La Sezione
[...] ha lo scopo di perseguire a livello locale con gli opportuni adattamenti all'ambito in cui destinata a operare, le finalità e gli scopi indicati negli articoli 6 – 7 dello Statuto nazionale su indicato, che viene letto e al quale si aderisce all'unanimità”).
L'atto costitutivo esclude quindi qualsiasi autonomia sostanziale della sezione, la quale non persegue fini propri e distinti, ma opera esclusivamente nell'ambito degli scopi statutari dell'associazione nazionale, secondo un assetto organizzativo unitario.
Anche la previsione relativa alla durata illimitata della sezione locale (art. 4) non consente di addivenire a diverse conclusioni, poiché la stessa deve essere letta sistematicamente alla luce dello statuto nazionale, che attribuisce espressamente all'associazione nazionale il potere di istituire e sopprimere le sezioni locali (art. 2 dello Statuto). È dunque evidente che la permanenza della sezione è comunque subordinata alle determinazioni dell'ente centrale, a ulteriore dimostrazione del rapporto di dipendenza funzionale.
Significativo appare poi, per quel che qui interessa, quanto stabilito all'art. 4 dello Statuto dell' in merito alla autonomia delle sedi: “Le sedi hanno autonomia organizzativa e Controparte_1 amministrativa, nel rispetto delle norme statutarie qui contenute. Ogni sezione può costituire patrimonio, dotarsi di codice fiscale con l'obbligo della contabilità amministrativa e se necessaria anche fiscale, che potrà essere condivisa anche con altre sedi, in tal caso dovrà essere richiesta autorizzazione scritta da parte della sede centrale”.
La previsione statutaria appena richiamata, secondo cui le sedi territoriali dell'associazione nazionale godono di “autonomia organizzativa e amministrativa, nel rispetto delle norme statutarie” non vale in alcun modo a configurarle quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.
Tale autonomia ha natura meramente funzionale e strumentale, essendo finalizzata a consentire una gestione decentrata delle attività associative, ma resta strutturalmente subordinata all'ente nazionale e ai suoi scopi statutari.
La possibilità per le sedi di dotarsi di un proprio patrimonio o di un codice fiscale, nonché l'obbligo di richiedere autorizzazione alla sede centrale per specifiche modalità di gestione contabile, confermano che l'autonomia riconosciuta è limitata e interna, priva di rilevanza sul piano della soggettività giuridica esterna.
5 Tribunale di Teramo
In tale contesto, il richiamo operato dall'ente opponente al diverso codice fiscale della sezione locale non
è decisivo. Il dato fiscale, infatti, ha natura meramente amministrativa e strumentale e non è idoneo, di per sé solo, a sovvertire la qualificazione sostanziale del rapporto giuridico né a incidere sull'individuazione del soggetto titolare del credito derivante dalla convenzione.
Ciò che rileva, ai fini della legittimazione attiva, è l'identità del contraente così come risultante dal contenuto della convenzione e dalla volontà delle parti, nonché il soggetto i cui requisiti sono stati spesi per accedere al rapporto convenzionale con l'ente pubblico. Segnatamente, tali requisiti – in primis l'iscrizione al
Registro nazionale delle e la conseguente abilitazione a stipulare convenzioni – fanno capo CP_1 esclusivamente all'associazione nazionale, mentre la sezione locale ha agito quale mera articolazione territoriale e struttura operativa.
Pertanto, l'ente opponente non può oggi opporre una distinzione soggettiva fondata su elementi formali che non hanno avuto alcun rilievo nella fase genetica del rapporto e che non sono stati posti a base della stipula della convenzione.
Deve conseguentemente affermarsi che la titolarità del rapporto convenzionale e dei crediti da esso derivanti competa all' , con piena legittimazione della stessa ad agire in Controparte_1 giudizio, e che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal deve essere integralmente CP_6 respinta.
Appurata l'infondatezza dell'unica eccezione mossa dall'ente, non essendo stata articolata contestazione alcuna in merito all'esistenza del credito e alla spettanza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo,
l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa LA MA, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.r.g. 2592/2020, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 717/2020, emesso dal Tribunale
[...] di Teramo in data 27.7.2020;
2) Condanna al Parte_1 rimborso delle spese di lite sostenute dall'associazione opposta, che liquida in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LA MA
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