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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 561/24 R.G.;
promossa da:
CF ); Parte_1 C.F._1
(CF Parte_2 C.F._2
CF ); Parte_3 C.F._3
CF ); Parte_4 C.F._4
appellanti
contro
:
(CF ); Controparte_1 C.F._5
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Sardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via 55° Reggimento Fanteria n. 44;
appellato;
e contro
Controparte_2
appellati contumaci;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1653/23 del Tribunale di Venezia, del 28 settembre 2023.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 28.9.2023. n. 1653/2023 (R.G. 516/2020, Tribunale di Venezia - Dr. Calasso), depositata/pubblicata in cancelleria in data 28.9.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “nel merito rigettarsi in toto le domande proposte dall'attore (C.F ), nato a [...]_1 CodiceFiscale_6
Piave (VE) il 25 maggio 1952 e residente in [...], perché assolutamente infondate in fatto e diritto per i motivi già più volte esposti e conseguentemente condannarsi il medesimo al pagamento delle spese, diritti, onorari e/o compensi di lite del presente grado di giudizio (compreso quelle di consulenza tecnica d'ufficio e di parte - queste ultime ammontanti a 2500 euro) e della esperita mediazione a favore dei convenuti sig.ri (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_7
(C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_8 Parte_3
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_9 Parte_4 C.F._10
).” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze
[...] sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti negli scritti precedenti.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte anche
nel presente appello e, nello specifico, il sopralluogo giudiziario che meglio di mille illustrazioni farebbe comprendere la reale situazione di fatto del contestato passaggio, peraltro oculatamente acquistato ormai un secolo fa.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Contrariis reiectis, rigettarsi l'appello proposto e confermarsi la sentenza n. 1653/2023 del Tribunale di Venezia”.
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. , quale proprietario di terreni in Comune di Fossalta Controparte_1 di Piave, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia i sigg. , CP_2
, e e , proprietari di Parte_1 Pt_3 Controparte_4 Controparte_3 terreni confinanti con i suoi, chiedendo che il Tribunale dichiarasse l'estinzione della servitù e la soppressione del passaggio sui mappali 116 e 122 del foglio 2 Catasto Terreni, di proprietà dell'attore, a favore dei mappali di proprietà dei sigg.ri e , essendo cessata l'interclusione di questi ultimi, per CP_4 CP_3 essere stato realizzato dal Comune l'ampiamento ed il prolungamento della via Diaz con accesso dai fondi dei convenuti.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti, tranne , che rimaneva CP_5 contumace, avendo aderito in mediazione alla domanda di parte attrice. I convenuti costituiti chiedevano che venissero rigettate le domande di parte attrice, trattandosi di servitù volontaria stipulata con atto notarile nel 1921 e successivamente confermata nel 1936.
3. Il Tribunale disponeva CTU, all'esito della quale accoglieva la domanda di parte attrice, condannando i convenuti costituiti al pagamento delle spese legali e tecniche del giudizio.
Secondo le risultanze peritali, recepite in sentenza, il percorso della Via Diaz, come ampliato e allungato da interventi del Comune nel 1956, aveva fatto cessare l'interclusione dei fondi di parte convenuta, dal momento che il percorso della servitù volontaria di cui all'atto notarile del 1921 e al successivo atto del 1936 è identificabile con il percorso della medesima Via Diaz, successivamente ampliato e allungato dal Comune, il quale aveva trasformato una originaria capezzagna in una strada, e non coincide con quello che i convenuti vogliono mantenere.
4. Contro la sentenza n. 1653/23 del Tribunale di Venezia hanno promosso appello i convenuti soccombenti in primo grado, rimanendo contumaci gli eredi di , defunto in corso di causa. CP_5
Gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) Errata valutazione delle risultanze peritali;
2) Errata valutazione della documentazione prodotta dalle parti;
3) Errata deduzione circa la coattività della costituzione di servitù;
4) Errata dichiarazione di intervenuta cessazione dell'interclusione;
5) Mancata ammissione di richiesta istruttoria necessaria al decidere;
6) Errata condanna dei convenuti alle spese del giudizio;
7) Erronea motivazione su utilizzabilità del prolungamento della via Diaz.” Sostengono gli appellanti che la sentenza avrebbe erroneamente valutato le risultanze della CTU e la documentazione prodotta dalle parti, dal momento che la servitù volontaria stipulata con atto notarile nel 1921 non sarebbe identificabile con il tracciato della Via Diaz, ma avrebbe un tracciato autonomo;
inoltre, all'epoca della costituzione della servitù, nel 1921 e nella successiva conferma del 1936, i fondi di parte appellante non sarebbero stati interclusi, sicchè, la servitù, all'epoca costituita, non avrebbe risentito di alcuna interclusione e non avrebbe avuto le caratteristiche della coattività, né l'interclusione sarebbe cessata grazie al prolungamento della Via Diaz;
comunque, si sarebbe trattato di servitù volontaria, cumulabile con la servitù sulla Via Diaz, fra l'altro, non utilizzabile dai mezzi agricoli se non con grave difficoltà.
6.Si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e Controparte_1 la conferma dell'appellata sentenza.
7. I motivi di appello, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Preliminarmente, si evidenzia dagli atti di causa, la costituzione volontaria per atti notarili di una servitù per l'accesso ai fondi dei danti causa degli appellanti dalla via pubblica, rilevando, tuttavia, che non si rinviene alcuna evidente ragione di costituzione di detta servitù su fondi altrui se non quella dell'interclusione di detti fondi, che in mancanza di altri specifici motivi, fra l'altro non indicati nei rogiti costitutivi, denota la sua natura coattiva per ovviare ad uno stato di interclusione dei fondi stessi, con conseguente applicabilità della causa estintiva prevista dall'art. 1055 cc.
Secondo, infatti, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso, per effetto di alienazione o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie. (Cass. 10295/2017; Cass. 2922/2014; Cass. 23839/2012; Cass. 11755/1992).
In sostanza, la servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili "aliunde", senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga un diverso intento delle parti
Di conseguenza, la natura coattiva del diritto non poteva essere esclusa per la sola mancanza di uno specifico riferimento, contenuto nel contratto, allo stato di interclusione dell'immobile, o in difetto dell'espressa volontà delle parti di adempiere all'obbligo di riconoscere la servitù, occorrendo verificare in concreto - alla luce di tutte le risultanze processuali - se il contratto fosse concretamente volto a superare la condizione di interclusione, fatta salva la contraria la volontà di assoggettare comunque il contratto alla disciplina delle servitù volontarie (v. Cass. 24966/2019).
Nel caso di specie deve presumersi che la servitù di passaggio sia stata costituita per superare la situazione di interclusione e che debba pertanto qualificarsi come coattiva.
Il CTU ha chiarito che:
a) la servitù citata nell'atto del 1921 non è individuabile in quella attuale (cioè in quella che i convenuti vogliono mantenere);
b) la servitù citata nell'atto del 1921 è diversa da quella indicata nell'atto del 1936;
c) il tracciato della servitù indicata nel 1921 è identificabile con il tracciato dell'attuale via A. Diaz.
I fondi degli appellanti all'epoca erano interclusi ed è stato pertanto necessario costituire una servitù per collegarli alla via pubblica e questo risulta confermato dal fatto che, nel tempo, la situazione è mutata a seguito dell'ampliamento ed il prolungamento della via Diaz per consentire la coltivazione dei terreni ai frontisti (fra i quali vi erano gli ascendenti degli odierni appellanti) che ne avevano fatto espressa richiesta;
la predetta via Diaz è divenuta così un percorso utilizzato per accedere ai fondi direttamente, con conseguente venir meno dell'utilità degli altri passaggi.
A tal riguardo il CTU ha evidenziato l'esistenza di spazi sufficienti che consentono sia l'accesso ai fondi degli appellanti, che le manovre di inversione da e per la via Diaz.
Il CTU ha riferito nelle proprie conclusioni che “ si ritiene probabile che il tracciato della servitù indicata nel 1921 sia identificabile con il tracciato dell'attuale Via Diaz”, fatta oggetto da parte del Comune di un importante adeguamento in lunghezza e larghezza, che è possibile accedere direttamente da via Diaz ai fondi di proprietà dei convenuti e che detto accesso è sufficiente alla coltivazione del terreno.
Al riguardo ha precisato che il terreno di proprietà dei convenuti “ha una giacitura pianeggiante e si attesta a est con il lato corto su via Diaz. Lungo il bordo strada non ci sono fossati da superare. Esiste tuttavia in alcuni tratti un lieve dislivello di circa 20/30 cm tra la strada e il fondo, facilmente superabile mediante una breve rampa di raccordo. Gli ampi spazi sicuramente consentono ai camion e ai mezzi necessari per la coltivazione del fondo la manovra di inversione”. Va infine rilevato che gli appellanti non hanno richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione della servitù corrente lungo un tracciato diverso da quello di cui è stata richiesta l'estinzione, essendosi limitati a sostenere che la costituzione volontaria della servitù corre lungo un percorso diverso da quello individuato dal CTU.
8. La reiezione dell'appello conduce alla conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello, così confermando l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 3.500, oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 7 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi