Articolo 13 della Legge 6 novembre 1989, n. 368
Articolo 14Articolo 16
Versione
26 novembre 1989
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Versione
15 luglio 1998
Art. 13. 1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei ((COMITES)) regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei ((COMITES)) per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 4 e delle modalita' previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.
2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilita' di indire le elezioni, puo' essere utilizzata nel successivo anna finanziario.
Entrata in vigore il 15 luglio 1998
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