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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2396/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. MARRABELLO DANIELA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/12/2017, l' ha proposto opposizione all'esecuzione Pt_1 ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 6/12/2017 dal sig.
, fondato sul decreto ingiuntivo n. 158/2017, dichiarato CP_1
provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva.
2. L'Istituto ricorrente deduceva che l'atto di precetto sarebbe stato notificato in violazione dell'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui nei confronti delle
1 pubbliche amministrazioni i provvedimenti di condanna non possono essere posti in esecuzione prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
3. La parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul rilievo che la somma oggetto del titolo sarebbe stata integralmente versata in corso di causa.
4. Tuttavia, l'eccezione non è fondata.
5. Il tema del contendere non attiene al pagamento dell'importo ingiunto, quanto piuttosto alla legittimità dell'atto di precetto notificato prima del decorso del termine legale di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il pagamento eventualmente intervenuto non elide né sana il vizio di violazione di legge, né priva di interesse l'opposizione, posto che la proposizione intempestiva del precetto può costituire lesione giuridicamente rilevante nei confronti dell'amministrazione.
6. In merito al merito del ricorso, va osservato che l'art. 14, comma 1, del D.L. n.
669/1996 prevede che: Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna […] se non dopo che siano decorsi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.”
7. Tale disposizione ha carattere imperativo e si applica anche nei confronti degli enti pubblici economici, come l' , secondo l'orientamento consolidato della Pt_1
giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 19119/2019; Cass. civ., sez. lav., n.
27679/2017; Cass. civ., sez. III, n. 22015/2016), la quale ha chiarito che la notifica del precetto prima del decorso del termine in parola è radicalmente nulla, con conseguente accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
8. Nel caso in esame, l'atto di precetto è stato notificato soltanto 8 giorni dopo il titolo esecutivo (6/12/2017 a fronte di notifica del decreto in data 28/11/2017), con palese violazione del termine dilatorio.
9. Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento dell'opposizione.
10. In considerazione del comportamento collaborativo della resistente e dell'avvenuto integrale pagamento della somma di cui al titolo, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' avverso Pt_1
l'atto di precetto notificato in data 6/12/2017:
2 – accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto impugnato, in quanto notificato in violazione dell'art. 14 del D.L. 669/1996;
– rigetta l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte resistente;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 11/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2396/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. MARRABELLO DANIELA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/12/2017, l' ha proposto opposizione all'esecuzione Pt_1 ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 6/12/2017 dal sig.
, fondato sul decreto ingiuntivo n. 158/2017, dichiarato CP_1
provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva.
2. L'Istituto ricorrente deduceva che l'atto di precetto sarebbe stato notificato in violazione dell'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui nei confronti delle
1 pubbliche amministrazioni i provvedimenti di condanna non possono essere posti in esecuzione prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
3. La parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul rilievo che la somma oggetto del titolo sarebbe stata integralmente versata in corso di causa.
4. Tuttavia, l'eccezione non è fondata.
5. Il tema del contendere non attiene al pagamento dell'importo ingiunto, quanto piuttosto alla legittimità dell'atto di precetto notificato prima del decorso del termine legale di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il pagamento eventualmente intervenuto non elide né sana il vizio di violazione di legge, né priva di interesse l'opposizione, posto che la proposizione intempestiva del precetto può costituire lesione giuridicamente rilevante nei confronti dell'amministrazione.
6. In merito al merito del ricorso, va osservato che l'art. 14, comma 1, del D.L. n.
669/1996 prevede che: Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna […] se non dopo che siano decorsi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.”
7. Tale disposizione ha carattere imperativo e si applica anche nei confronti degli enti pubblici economici, come l' , secondo l'orientamento consolidato della Pt_1
giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 19119/2019; Cass. civ., sez. lav., n.
27679/2017; Cass. civ., sez. III, n. 22015/2016), la quale ha chiarito che la notifica del precetto prima del decorso del termine in parola è radicalmente nulla, con conseguente accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
8. Nel caso in esame, l'atto di precetto è stato notificato soltanto 8 giorni dopo il titolo esecutivo (6/12/2017 a fronte di notifica del decreto in data 28/11/2017), con palese violazione del termine dilatorio.
9. Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento dell'opposizione.
10. In considerazione del comportamento collaborativo della resistente e dell'avvenuto integrale pagamento della somma di cui al titolo, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' avverso Pt_1
l'atto di precetto notificato in data 6/12/2017:
2 – accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto impugnato, in quanto notificato in violazione dell'art. 14 del D.L. 669/1996;
– rigetta l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte resistente;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 11/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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