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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3332/21 R.G..
È comparso, per l'attore in proprio, l'avv. Antonio LA TORRE per delega dell'avv.
Maria LA ROSA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per la convenuta, l'avv. Simona ALFARONE per delega dell'avv. G.
Davide LA ROSA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3332 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Taormina, Via Fontana Vecchia, 9, quale legale rappresentante di " Controparte_1
(già s.n.c. " ), corrente in Taormina,
[...] Controparte_2
Via Dietro Cappuccini, 10, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe P.IVA_1
SAITTA e Giuliano SAITTA, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
Messina, Via Risorgimento, n. 165
E
nato il [...] a [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Taormina, Piazza Garibaldi, n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Maria LA ROSA del
Foro di Messina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Piazza
Maurolico, n. 7 ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], 3, c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente C.F._2
domiciliata in Taormina, Via C. Penna, 7, presso lo studio dell'avv. G. Davide LA ROSA dal quale è rappresentata e difesa CONVENUTA
E
2 TRIBUNALE di MESSINA
CONVENUTA CONTUMACE Parte_2
avente per OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è la domanda, formulata da in proprio Parte_1
e n.q. di legale rappresentante di " (già s.n.c. CP_1 Controparte_1 [...]
), nei confronti di e della Controparte_2 Controparte_3 [...]
finalizzata, testualmente, a “1) Dare atto del fatto che, per quasi un Parte_2
decennio, - in proprio e quale legale rappresentante di - Controparte_3 Parte_2
si è disinteressata dal dare esecuzione alla scrittura privata del 29.6.2011; in particolare di quanto necessario per la stipula dell'atto - da trascrivere – relativo alla costituzione di servitù per l'installazione d'un impianto ascensore (per il raggiungimento, per quanto possibile, degli immobili di proprietà della suddetta in proprio e nella Controparte_3
qualità.
2) Dare altresì atto della disponibilità di , in proprio e nella qualità, Parte_1
di procedere, per atto notarile, alla costituzione della servitù di cui sopra e all'esecuzione dei lavori previsti, nel rigoroso rispetto di quanto previsto con la "scrittura aggiuntiva" del
29.6.2011 (anche per quel che concerne la regolarizzazione amministrativa della previsione
e la regolarità dei lavori necessari, nel rispetto della normativa applicabile) per la realizzazione dell'impianto.
3) Dichiarare l'obbligo delle parti convenute di procedere all'esecuzione dei lavori previsti con la dovuta cautela, allo scopo di impedire danni all' , alle sue Parte_3 pertinenze e ai servizi annessi.”.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato la ricostruzione dell'attore chiedendo il rigetto delle domande da questi avanzate e, comunque, di dare “…atto della volontà della Sig.ra in proprio e n.q. nonché del Sig. in Controparte_3 Parte_1
proprio e n.q. di voler dare esecuzione alla scrittura privata datata 29.6.2011, depositata in atti e, per l'effetto, con ogni statuizione, ordinare a parte attrice di costituire la servitù per
l'installazione di un impianto d'ascensore che consenta il collegamento tra il sottosuolo del 3 TRIBUNALE di MESSINA terrazzo circostante la piscina dell' di Taormina alle unità abitative di Parte_3
proprietà della parte attrice”.
Nel giudizio in esame, dichiarata la contumacia della – la quale, Parte_2
pur ritualmente citata, non si è costituita – va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
L'art. 5 quater del D.Lgs. 28/10, nella formulazione vigente dal 18.10.2022 applicabile ratione temporis a questo procedimento in ragione del disposto dell'art. 41 del
D.Lgs. 149/22 che ne prevede l'applicazione a decorrere dal 30 Giugno 2023, stabilisce “1.
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Orbene, con ordinanza del 19.09.2024, ritualmente comunicata alle parti in data
20.09.2024, il Tribunale ha disposto la mediazione delegata a carico delle parti rinviando all'udienza del 02.04.2025 per la verifica dell'adempimento; a questa udienza nonché a quelle successive del 23.04.2025, 14.05.2025 e 21.05.2025 nessuna delle parti ha dimostrato l'avveramento della condizione di procedibilità ragione per la quale va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione del fatto che nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio attivandosi al fine di consentire l'avveramento della condizione di procedibilità (cfr. Cass. Civ., ord. n.
33216/24).
P.Q.M.
4 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in proprio e n.q. di legale rappresentante di " Parte_1 [...]
(già s.n.c. " ), nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di e della Controparte_3 Parte_2
1) accerta e dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata da Pt_1
, in proprio e n.q. di legale rappresentante di "
[...] Controparte_1
(già s.n.c. " ), nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
e della Parte_2
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
5
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 28 del mese di Maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3332/21 R.G..
È comparso, per l'attore in proprio, l'avv. Antonio LA TORRE per delega dell'avv.
Maria LA ROSA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparsa, per la convenuta, l'avv. Simona ALFARONE per delega dell'avv. G.
Davide LA ROSA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3332 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Taormina, Via Fontana Vecchia, 9, quale legale rappresentante di " Controparte_1
(già s.n.c. " ), corrente in Taormina,
[...] Controparte_2
Via Dietro Cappuccini, 10, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe P.IVA_1
SAITTA e Giuliano SAITTA, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in
Messina, Via Risorgimento, n. 165
E
nato il [...] a [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Taormina, Piazza Garibaldi, n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Maria LA ROSA del
Foro di Messina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Piazza
Maurolico, n. 7 ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], 3, c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente C.F._2
domiciliata in Taormina, Via C. Penna, 7, presso lo studio dell'avv. G. Davide LA ROSA dal quale è rappresentata e difesa CONVENUTA
E
2 TRIBUNALE di MESSINA
CONVENUTA CONTUMACE Parte_2
avente per OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è la domanda, formulata da in proprio Parte_1
e n.q. di legale rappresentante di " (già s.n.c. CP_1 Controparte_1 [...]
), nei confronti di e della Controparte_2 Controparte_3 [...]
finalizzata, testualmente, a “1) Dare atto del fatto che, per quasi un Parte_2
decennio, - in proprio e quale legale rappresentante di - Controparte_3 Parte_2
si è disinteressata dal dare esecuzione alla scrittura privata del 29.6.2011; in particolare di quanto necessario per la stipula dell'atto - da trascrivere – relativo alla costituzione di servitù per l'installazione d'un impianto ascensore (per il raggiungimento, per quanto possibile, degli immobili di proprietà della suddetta in proprio e nella Controparte_3
qualità.
2) Dare altresì atto della disponibilità di , in proprio e nella qualità, Parte_1
di procedere, per atto notarile, alla costituzione della servitù di cui sopra e all'esecuzione dei lavori previsti, nel rigoroso rispetto di quanto previsto con la "scrittura aggiuntiva" del
29.6.2011 (anche per quel che concerne la regolarizzazione amministrativa della previsione
e la regolarità dei lavori necessari, nel rispetto della normativa applicabile) per la realizzazione dell'impianto.
3) Dichiarare l'obbligo delle parti convenute di procedere all'esecuzione dei lavori previsti con la dovuta cautela, allo scopo di impedire danni all' , alle sue Parte_3 pertinenze e ai servizi annessi.”.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato la ricostruzione dell'attore chiedendo il rigetto delle domande da questi avanzate e, comunque, di dare “…atto della volontà della Sig.ra in proprio e n.q. nonché del Sig. in Controparte_3 Parte_1
proprio e n.q. di voler dare esecuzione alla scrittura privata datata 29.6.2011, depositata in atti e, per l'effetto, con ogni statuizione, ordinare a parte attrice di costituire la servitù per
l'installazione di un impianto d'ascensore che consenta il collegamento tra il sottosuolo del 3 TRIBUNALE di MESSINA terrazzo circostante la piscina dell' di Taormina alle unità abitative di Parte_3
proprietà della parte attrice”.
Nel giudizio in esame, dichiarata la contumacia della – la quale, Parte_2
pur ritualmente citata, non si è costituita – va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
L'art. 5 quater del D.Lgs. 28/10, nella formulazione vigente dal 18.10.2022 applicabile ratione temporis a questo procedimento in ragione del disposto dell'art. 41 del
D.Lgs. 149/22 che ne prevede l'applicazione a decorrere dal 30 Giugno 2023, stabilisce “1.
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Orbene, con ordinanza del 19.09.2024, ritualmente comunicata alle parti in data
20.09.2024, il Tribunale ha disposto la mediazione delegata a carico delle parti rinviando all'udienza del 02.04.2025 per la verifica dell'adempimento; a questa udienza nonché a quelle successive del 23.04.2025, 14.05.2025 e 21.05.2025 nessuna delle parti ha dimostrato l'avveramento della condizione di procedibilità ragione per la quale va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione del fatto che nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio attivandosi al fine di consentire l'avveramento della condizione di procedibilità (cfr. Cass. Civ., ord. n.
33216/24).
P.Q.M.
4 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in proprio e n.q. di legale rappresentante di " Parte_1 [...]
(già s.n.c. " ), nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di e della Controparte_3 Parte_2
1) accerta e dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata da Pt_1
, in proprio e n.q. di legale rappresentante di "
[...] Controparte_1
(già s.n.c. " ), nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
e della Parte_2
2) compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 28.05.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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