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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2024, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.9672/2015
Verbale di udienza del 02.07.2024 celebrata ex art. 127 ter cpc h. 9.30
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive riportandosi al proprio atto introduttivo per l'udienza disposta per il 02.07.2024 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Raffaelina Chioccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9672 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno
2015 posta in deliberazione all'udienza del 2.07.2024 a seguito di discussione orale
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AN Golini (C.F. e AB IA (C.F. , in C.F._2 C.F._3
virtù di procura in calce all'atto di citazione e successive in atti, presso il cui studio legale in Capriati
A Volturno (CE), alla Piazza Roma, n. 7 elettivamente domicilia. P.E.C.:
e Email_1 Email_2
1 ATTORE
CONTRO
, (P. IVA - C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sindaco p.t., domiciliato per la carica in Gallo Matese (CE) alla Via Roma, n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo GO (C.F. ), giusta procura a margine della comparsa C.F._4
di costituzione e risposta in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 19 del 28 aprile 2016, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Marcianise (CE) al Corso
MATTEOTTI n. 53. P.E.C.: Email_3
CONVENUTO
udienza di discussione orale 281- sexies c.p.c.: 02.07.2024 oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in data 18.12.2015, - sul presupposto di essere conduttore di un immobile ad uso diverso sito in Gallo Matese (CE) alla Via Palazzo/Via Castello n.14/16, piano terra, NCEU del Comune di Gallo Matese al Fog.23 P.lla 971 Sub.1, P.lla 975 Sub. 3 e P.lla 983, ha convenuto in giudizio il chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. al Controparte_1
risarcimento del danno subito a causa delle infiltrazioni provenienti dalla strada comunale sovrastante, non dotata di adeguato sistema di impermeabilizzazione.
Si è costituito il convenuto insistendo per il rigetto della domanda, Controparte_1
eccependo che i danni deriverebbero da cause non imputabili ad infiltrazioni provenienti dalla pubblica via ma dalla forte umidità dovuta alla posizione seminterrata dell'immobile ed al naturale fenomeno di infiltrazione capillare proveniente dal sottosuolo.
In corso di causa, il giudice, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
2 La causa è stata, pertanto, istruita a mezzo escussione dei testi, documentazione depositata dalle parti ed espletamento della CTU.
All'udienza del 2.07. 2024, previa discussione orale dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI IN DIRITTO
In primo luogo, occorre ribadire che la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione
III, Ordinanza, 6 settembre 2022 n. 26214.).
Inoltre, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Alla luce di quanto innanzi, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato da questo giudicante.
Tanto premesso, appare necessario procedere all'inquadramento giuridico della domanda proposta, in considerazione delle allegazioni di fatto di cui agli atti. Ebbene, nel momento in cui l'attore, affermandosi conduttore di un'unità immobiliare posta al piano terra e sottostante la via comunale, lamenta fenomeni di infiltrazioni dovuti ad una non corretta manutenzione della strada pubblica, instando per il risarcimento dei danni, introduce una domanda di ristoro ex art. 2051 c.c.. Né osta a tale qualificazione la natura di P.A. della parte convenuta alla luce della giurisprudenza della Suprema
Corte (ex multis si segnala Cass. civ. n 8953/13).
Sul punto, si osserva che l'ente pubblico si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze del bene, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (in tal senso Cass. civ. n.
3 8935/13 ed 11802/16, in materia di strada, applicabile in generale ai beni sottoposti alla custodia degli enti pubblici).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata, non sono emersi elementi dai quali desumere l'esclusione del rapporto di custodia tra il e la strada comunale, con Controparte_1 particolare riferimento al tratto di strada ove è ubicato l'immobile di proprietà dell'attore.
Tale tipo di responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente
“un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso
o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno", (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 28811 del 05/12/2008).
In sostanza, la Suprema Corte ha specificato che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (come sopra specificato).
Sotto il profilo dell'onere della prova, dunque, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. comporta che la parte attrice deve provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa (strada comunale) e l'evento lesivo (infiltrazioni d'acqua) ed il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità
o a ridurlo fortemente (v. Cass. civ. sez. III n.16373 del 20.06.2005; id. Cass. sez. III n.20317 del
20.10.2005; Cass. civ. sez. III n.376 del 11.01.2005).
Qualificata in tali termini, la domanda attorea può trovare parziale accoglimento.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta in atti si ritenere adeguatamente provato che l'immobile condotto in locazione dall'attore abbia subito infiltrazioni d'acqua e connessi e conseguenti danni.
La causa è stata, infatti, istruita con prove documentali, fotografie e ctu che hanno consentito di accertare, anche se parzialmente, la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti dall'immobile e l'infiltrazione proveniente dalla strada comunale (cfr. ctu depositata datata 24.09.2018, laddove l'ausiliario del giudice afferma che, con riferimento ai punti 1, 2 e 3 - dei 6 individuati dal ctu -
“Verificata l'esistenza di fenomeni infiltrativi attivi, si è provveduto ad effettuare opportuni
4 accertamenti in corrispondenza … Da tale ispezione, è emerso che, nell'intorno dell'area di interesse, vi è la presenza di alcune criticità a carico della pavimentazione stradale. In concreto, a confine con l'area sovrastante i beni oggetto di causa, e prossimo alla zona interessata dal fenomeno infiltrativo di cui al presente punto, vi è la presenza di un tratto di via caratterizzata da gradini, la cui pavimentazione è realizzata in parte con cubetti di materiale lapideo ed in parte con opere in calcestruzzo. In particolare, da una più attenta analisi, si può osservare che, i “cubetti di basalto” o
“san pietrini” sono tra loro disconnessi con presenza di fughe aperte tra i conci…Inoltre, è possibile osservare come anche la pavimentazione in calcestruzzo presenta dei possibili punti di infiltrazione in occasione di piogge o nevicate. Pertanto, le condizioni in cui versa la pavimentazione stradale, in uno alla tipologia dei materiali utilizzati, risulta essere un effetto combinato che contribuisce alla genesi di fenomeni infiltrativi.” pag. 19 e ss., 25 e ss. e 29). In altre parole, secondo il ctu, con riferimento ai soli punti 1, 2 e 3 non vi è dubbio che “le condizioni in cui versa la pavimentazione stradale, in uno alla tipologia dei materiali utilizzati, risulta essere un effetto combinato che contribuisce alla genesi di fenomeni infiltrativi”.
Lo stesso ctu, però, afferma che con riferimento ai punti 1, 2 e 3 oltre alle cause connesse alla cattiva manutenzione della strada comunale “…risulta necessario evidenziare ulteriori elementi che possono avere incidenza sulle infiltrazioni di cui trattasi. In particolare, dallo studio dei grafici redatti dal
CTP di parte attrice e per quanto è stato possibile verificare, nel corso delle operazioni peritali, emerge che, i locali oggetto di accertamento risultano essere in parte rivolti verso il terrapieno. In relazione a tale circostanza, nel corso delle operazioni peritali, la parte attrice ha dichiarato che, attesa l'epoca di realizzazione dei beni, le strutture risultavano essere sprovviste di qualsiasi sistema di isolamento. Tale circostanza comporta che, una struttura muraria interamente interrata, ma, senza un idoneo sistema di isolamento, risente di per sé di azioni infiltrative proveniente dal terrapieno.
Resta evidente che, però, la presenza delle criticità rilevate a carico della via pubblica, conduce a considerare un effetto combinato di più fattori di genesi delle infiltrazioni. Si evidenzia che, i fenomeni infiltrativi incidono anche sul soffitto dei locali, quindi non confinanti con il terrapieno.
Pertanto, si ritiene che, le infiltrazioni rilevate trovino origine da una combinazione di cause generatrici.” mentre per le infiltrazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 l'ausiliario “…ritiene che, le stesse siano caratterizzate da un fenomeno di umidità di risalita capillare, ossia dal basso verso l'alto. In tali circostanze, l'umidità di risalita o ascendente risale lungo i muri, fino ad impregnarli. Le cause del fenomeno sono da attribuirsi alla risalita capillare dell'acqua proveniente dal terreno, tramite i pori ed i minuscoli canali che distinguono i materiali ed i leganti da costruzione.”.
Alla luce di quanto innanzi, con l'elaborato peritale dell'ausiliario che si ritiene condivisibile in quanto logico, coerente e privo di contraddizioni apparenti, il tecnico nominato ha accertato una
5 corresponsabilità dell'ente convenuto solo limitatamente ad alcune parti dell'immobile condotto da parte attrice (punti 1, 2 e 3 di cui alla CTU) escludendola per le altre (punti 4, 5 e 6).
Per ciò che attiene alla quantificazione dei danni lamentati dall'attore, questo giudice non ritiene di doversi discostare dagli accertamenti effettuati dal ctu, in quanto fondati su un ragionamento logico e sull'analitica individuazione dei parametri di riferimento, peraltro non oggetto di specifica contestazione delle parti e pertanto ritiene che i danni derivanti da infiltrazioni prevalentemente proveniente da via pubblica siano pari a €. 3.651,59 ovverosia pari al 62% dell'importo quantificato dal CTU come danno derivante dall'infiltrazione dovuta a cattiva manutenzione del bene comunale.
Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea, sono compensate per metà e per la restante parte seguono la soccombenza e saranno liquidate, come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 1.101,00 ed € 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Anche le spese di C.T.U. sono per metà compensate e per l'altra metà definitivamente poste a carico del convenuto che, pertanto, è condannato a restituire all'attore quanto eventualmente da CP_1 quest'ultimo già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda e difesa disattesa, così provvede:
1) - accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità del convenuto , in perdona del Sindaco p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 nella causazione dei danni subiti dall'attore e per l'effetto condanna il primo Parte_1
al pagamento, in favore del secondo, della somma di €. 3.651,59 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei fatti e sino al deposito della presente e con i soli interessi legali dal dì successivo al deposito della presente e sino al soddisfo;
2) - condanna il convenuto in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1
pagamento, delle spese processuali, nella misura del 50% che liquida in complessivi €. 1.276,00 per compenso professionale, oltre rimborso del C.U., delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e se dovute, con attribuzione agli Avv.ti AN GO e AB IA, dichiaratisi antistatari e compensa per la restante metà;
6 3) – compensa tra le parti il 50% delle spese di CTU e pone definitivamente a carico del convenuto la restante parte;
Controparte_1
Così deciso in Santa Maria C.V. 02.07.2024
Il G.o.p.
Avv. Raffaelina Chioccarelli
7
Terza sezione civile
R.G.9672/2015
Verbale di udienza del 02.07.2024 celebrata ex art. 127 ter cpc h. 9.30
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive riportandosi al proprio atto introduttivo per l'udienza disposta per il 02.07.2024 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. avv. Raffaelina Chioccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9672 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno
2015 posta in deliberazione all'udienza del 2.07.2024 a seguito di discussione orale
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AN Golini (C.F. e AB IA (C.F. , in C.F._2 C.F._3
virtù di procura in calce all'atto di citazione e successive in atti, presso il cui studio legale in Capriati
A Volturno (CE), alla Piazza Roma, n. 7 elettivamente domicilia. P.E.C.:
e Email_1 Email_2
1 ATTORE
CONTRO
, (P. IVA - C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sindaco p.t., domiciliato per la carica in Gallo Matese (CE) alla Via Roma, n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo GO (C.F. ), giusta procura a margine della comparsa C.F._4
di costituzione e risposta in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 19 del 28 aprile 2016, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Marcianise (CE) al Corso
MATTEOTTI n. 53. P.E.C.: Email_3
CONVENUTO
udienza di discussione orale 281- sexies c.p.c.: 02.07.2024 oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in data 18.12.2015, - sul presupposto di essere conduttore di un immobile ad uso diverso sito in Gallo Matese (CE) alla Via Palazzo/Via Castello n.14/16, piano terra, NCEU del Comune di Gallo Matese al Fog.23 P.lla 971 Sub.1, P.lla 975 Sub. 3 e P.lla 983, ha convenuto in giudizio il chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. al Controparte_1
risarcimento del danno subito a causa delle infiltrazioni provenienti dalla strada comunale sovrastante, non dotata di adeguato sistema di impermeabilizzazione.
Si è costituito il convenuto insistendo per il rigetto della domanda, Controparte_1
eccependo che i danni deriverebbero da cause non imputabili ad infiltrazioni provenienti dalla pubblica via ma dalla forte umidità dovuta alla posizione seminterrata dell'immobile ed al naturale fenomeno di infiltrazione capillare proveniente dal sottosuolo.
In corso di causa, il giudice, ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
2 La causa è stata, pertanto, istruita a mezzo escussione dei testi, documentazione depositata dalle parti ed espletamento della CTU.
All'udienza del 2.07. 2024, previa discussione orale dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI IN DIRITTO
In primo luogo, occorre ribadire che la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione
III, Ordinanza, 6 settembre 2022 n. 26214.).
Inoltre, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Alla luce di quanto innanzi, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato da questo giudicante.
Tanto premesso, appare necessario procedere all'inquadramento giuridico della domanda proposta, in considerazione delle allegazioni di fatto di cui agli atti. Ebbene, nel momento in cui l'attore, affermandosi conduttore di un'unità immobiliare posta al piano terra e sottostante la via comunale, lamenta fenomeni di infiltrazioni dovuti ad una non corretta manutenzione della strada pubblica, instando per il risarcimento dei danni, introduce una domanda di ristoro ex art. 2051 c.c.. Né osta a tale qualificazione la natura di P.A. della parte convenuta alla luce della giurisprudenza della Suprema
Corte (ex multis si segnala Cass. civ. n 8953/13).
Sul punto, si osserva che l'ente pubblico si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze del bene, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (in tal senso Cass. civ. n.
3 8935/13 ed 11802/16, in materia di strada, applicabile in generale ai beni sottoposti alla custodia degli enti pubblici).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata, non sono emersi elementi dai quali desumere l'esclusione del rapporto di custodia tra il e la strada comunale, con Controparte_1 particolare riferimento al tratto di strada ove è ubicato l'immobile di proprietà dell'attore.
Tale tipo di responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente
“un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso
o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno", (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 28811 del 05/12/2008).
In sostanza, la Suprema Corte ha specificato che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (come sopra specificato).
Sotto il profilo dell'onere della prova, dunque, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. comporta che la parte attrice deve provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa (strada comunale) e l'evento lesivo (infiltrazioni d'acqua) ed il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità
o a ridurlo fortemente (v. Cass. civ. sez. III n.16373 del 20.06.2005; id. Cass. sez. III n.20317 del
20.10.2005; Cass. civ. sez. III n.376 del 11.01.2005).
Qualificata in tali termini, la domanda attorea può trovare parziale accoglimento.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta in atti si ritenere adeguatamente provato che l'immobile condotto in locazione dall'attore abbia subito infiltrazioni d'acqua e connessi e conseguenti danni.
La causa è stata, infatti, istruita con prove documentali, fotografie e ctu che hanno consentito di accertare, anche se parzialmente, la sussistenza del nesso di causalità tra i danni subiti dall'immobile e l'infiltrazione proveniente dalla strada comunale (cfr. ctu depositata datata 24.09.2018, laddove l'ausiliario del giudice afferma che, con riferimento ai punti 1, 2 e 3 - dei 6 individuati dal ctu -
“Verificata l'esistenza di fenomeni infiltrativi attivi, si è provveduto ad effettuare opportuni
4 accertamenti in corrispondenza … Da tale ispezione, è emerso che, nell'intorno dell'area di interesse, vi è la presenza di alcune criticità a carico della pavimentazione stradale. In concreto, a confine con l'area sovrastante i beni oggetto di causa, e prossimo alla zona interessata dal fenomeno infiltrativo di cui al presente punto, vi è la presenza di un tratto di via caratterizzata da gradini, la cui pavimentazione è realizzata in parte con cubetti di materiale lapideo ed in parte con opere in calcestruzzo. In particolare, da una più attenta analisi, si può osservare che, i “cubetti di basalto” o
“san pietrini” sono tra loro disconnessi con presenza di fughe aperte tra i conci…Inoltre, è possibile osservare come anche la pavimentazione in calcestruzzo presenta dei possibili punti di infiltrazione in occasione di piogge o nevicate. Pertanto, le condizioni in cui versa la pavimentazione stradale, in uno alla tipologia dei materiali utilizzati, risulta essere un effetto combinato che contribuisce alla genesi di fenomeni infiltrativi.” pag. 19 e ss., 25 e ss. e 29). In altre parole, secondo il ctu, con riferimento ai soli punti 1, 2 e 3 non vi è dubbio che “le condizioni in cui versa la pavimentazione stradale, in uno alla tipologia dei materiali utilizzati, risulta essere un effetto combinato che contribuisce alla genesi di fenomeni infiltrativi”.
Lo stesso ctu, però, afferma che con riferimento ai punti 1, 2 e 3 oltre alle cause connesse alla cattiva manutenzione della strada comunale “…risulta necessario evidenziare ulteriori elementi che possono avere incidenza sulle infiltrazioni di cui trattasi. In particolare, dallo studio dei grafici redatti dal
CTP di parte attrice e per quanto è stato possibile verificare, nel corso delle operazioni peritali, emerge che, i locali oggetto di accertamento risultano essere in parte rivolti verso il terrapieno. In relazione a tale circostanza, nel corso delle operazioni peritali, la parte attrice ha dichiarato che, attesa l'epoca di realizzazione dei beni, le strutture risultavano essere sprovviste di qualsiasi sistema di isolamento. Tale circostanza comporta che, una struttura muraria interamente interrata, ma, senza un idoneo sistema di isolamento, risente di per sé di azioni infiltrative proveniente dal terrapieno.
Resta evidente che, però, la presenza delle criticità rilevate a carico della via pubblica, conduce a considerare un effetto combinato di più fattori di genesi delle infiltrazioni. Si evidenzia che, i fenomeni infiltrativi incidono anche sul soffitto dei locali, quindi non confinanti con il terrapieno.
Pertanto, si ritiene che, le infiltrazioni rilevate trovino origine da una combinazione di cause generatrici.” mentre per le infiltrazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 l'ausiliario “…ritiene che, le stesse siano caratterizzate da un fenomeno di umidità di risalita capillare, ossia dal basso verso l'alto. In tali circostanze, l'umidità di risalita o ascendente risale lungo i muri, fino ad impregnarli. Le cause del fenomeno sono da attribuirsi alla risalita capillare dell'acqua proveniente dal terreno, tramite i pori ed i minuscoli canali che distinguono i materiali ed i leganti da costruzione.”.
Alla luce di quanto innanzi, con l'elaborato peritale dell'ausiliario che si ritiene condivisibile in quanto logico, coerente e privo di contraddizioni apparenti, il tecnico nominato ha accertato una
5 corresponsabilità dell'ente convenuto solo limitatamente ad alcune parti dell'immobile condotto da parte attrice (punti 1, 2 e 3 di cui alla CTU) escludendola per le altre (punti 4, 5 e 6).
Per ciò che attiene alla quantificazione dei danni lamentati dall'attore, questo giudice non ritiene di doversi discostare dagli accertamenti effettuati dal ctu, in quanto fondati su un ragionamento logico e sull'analitica individuazione dei parametri di riferimento, peraltro non oggetto di specifica contestazione delle parti e pertanto ritiene che i danni derivanti da infiltrazioni prevalentemente proveniente da via pubblica siano pari a €. 3.651,59 ovverosia pari al 62% dell'importo quantificato dal CTU come danno derivante dall'infiltrazione dovuta a cattiva manutenzione del bene comunale.
Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea, sono compensate per metà e per la restante parte seguono la soccombenza e saranno liquidate, come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 1.101,00 ed € 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Anche le spese di C.T.U. sono per metà compensate e per l'altra metà definitivamente poste a carico del convenuto che, pertanto, è condannato a restituire all'attore quanto eventualmente da CP_1 quest'ultimo già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda e difesa disattesa, così provvede:
1) - accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità del convenuto , in perdona del Sindaco p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 nella causazione dei danni subiti dall'attore e per l'effetto condanna il primo Parte_1
al pagamento, in favore del secondo, della somma di €. 3.651,59 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei fatti e sino al deposito della presente e con i soli interessi legali dal dì successivo al deposito della presente e sino al soddisfo;
2) - condanna il convenuto in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1
pagamento, delle spese processuali, nella misura del 50% che liquida in complessivi €. 1.276,00 per compenso professionale, oltre rimborso del C.U., delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e se dovute, con attribuzione agli Avv.ti AN GO e AB IA, dichiaratisi antistatari e compensa per la restante metà;
6 3) – compensa tra le parti il 50% delle spese di CTU e pone definitivamente a carico del convenuto la restante parte;
Controparte_1
Così deciso in Santa Maria C.V. 02.07.2024
Il G.o.p.
Avv. Raffaelina Chioccarelli
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