Articolo 5 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 gennaio 2024
Art. 5.

Sostegno all'imprenditorialita' femminile

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialita' promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo e' rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024