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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7915/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Cristina Lindiri CP_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Cristina CP_2 C.F._2
Lindiri
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 3 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione nella quale hanno esposto:
“1) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Narcao, in data 11.09.1982. Il
matrimonio è stato registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Narcao, per l'anno 1982 atto n° 1 0 Parte 2 Serie A (doc.2);
2) successivamente, le parti si sono separate legalmente ed in data 02 dicembre 2004 è stato sottoscritto nanti il Presidente del Tribunale di Cagliari, il Verbale di Comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale iscritto al RAC 8905/04 e la separazione
è stata Omologata alle condizioni di cui al Verbale in questione, in data 16 dicembre 2004
(doc.3;
3) la situazione economico reddituale delle parti, dalla data della separazione ad oggi è
cambiata.
Il OR , percepisce ad oggi un reddito annuo da pensione, pari ad Euro CP_2
15.091,28 lord e (doc.4) e la S NO AR percepisce ad oggi un reddito annuo da CP_1
attività lavorativa, pari ad Euro 11.868,34 lorde (do c.5). I figli nato a [...]_1
il 12/07/1984 e nata a [...] il [...] sono entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente indipendenti, così che non sussistono più i presupposti perché il padre o comunque i genitori debbano concorrere al loro mantenimento;
4) le parti, pertanto, si sono accordate perché l'assegno di mantenimento posto a carico del
OR ed in favore della ORa in sede di separazione, venga CP_2 CP_1
modificato e quantificato in Euro 100,00 al mese, da aggiornarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT.
Tutto ciò premesso, e , come sopra rapp.ti e difesi, CP_1 CP_2
CHIEDONO
Pag. 2 a 3 Che l'Ill.mo Tribunale adito, a modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione, Voglia disporre che , versi un assegno di mantenimento, in favore CP_2
di , pari ad Euro 100,00 (cent o/00) al mese, da rivalutarsi annualmente secondo CP_1
gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal 01.11.2024”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra CP_1
e CP_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non CP_1 CP_2
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto in data 16.12.20204 con omologa del verbale di separazione consensuale del 02.12.2004 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile
nel procedimento coniugi nel procedimento di separazione consensuale iscritto al
RAC 8905/04,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cagliari, 20.12.2024
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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