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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 814/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito DEl'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni DEle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi DEl'art. 281 undecies c.p.c. da nato a [...], LA (Stati Uniti d'America) il 17.12.1963 Parte_1
e residente in 79 Delahow Street, Daniel Island, South AR (Stati Uniti d'America), c.f.
C.F._1 nato a [...], Illinois (Stati Uniti d'America) il Parte_2
08.01.2002 e residente in 79 Delahow Street, Daniel Island, South AR (Stati Uniti
d'America), c.f. , C.F._2 nata a [...], Illinois (Stati Uniti d'America) il Parte_3
19.05.2004 e residente in 79 Delahow Street, Daniel Island, South AR (Stati
Unitid'America), c.f. C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. PERMUNIAN ANDREA e avv. MARCO PERMUNIAN, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona DE Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento DE P.M. in persona DE Procuratore DEla Repubblica;
OGGETTO: Diritti DEla cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione DEla sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona DE Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale DElo Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo Stato Civile e anagrafici, DEla cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti di (alias , Persona_1 Persona_2 cittadina italiana nata a [...] il [...] la quale si è sposata ad Agordo il
09.09.1927 con (alias , cittadino Parte_4 Parte_5 italiano nato in [...] il [...] , come risulta dal doc. 3 e, in considerazione DEle discrepanze presenti negli atti DE SI. (alias / / Parte_4 Pt_5 Pt_5
dalla certificazione di congruità anagrafiche emessa dal comune di Pescantina Parte_5
(cfr doc. 4 fascicolo ricorrenti).
Hanno dedotto che (alias / / , in seguito Parte_4 Pt_5 Pt_5 Parte_5 al matrimonio con (alias , si è naturalizzato statunitense in Persona_1 Persona_2 data 02.06.1927 presso il Tribunale Civile in Edensburg, Pennsylvania (Stati Uniti d'America
– doc. 5, 6), mentre la SI.ra (alias si è naturalizzata presso Persona_1 Persona_2 lo stesso tribunale in data 24.02.1941 (doc. 7, 8); che in costanza DE matrimonio fra
[...]
(alias / / e (alias Parte_6 Pt_5 Pt_5 Parte_5 Persona_1 [...]
è nato in data [...] in [...], Per_2 Persona_3
(alias / (cfr. doc. doc. 9), il quale ha acquisito la cittadinanza Pt_2 Persona_4 italiana iure sanguinis, in quanto figlio di madre cittadina italiana essendosi la madre, a differenza DE padre, naturalizzata nel 1941 (cfr. doc. 7, 8), dopo la sua nascita trasmettendogli così la cittadinanza italiana;
che il 23.06.1962 (alias / Persona_3 Pt_2 Persona_4
si è coniugato nella contea di Prince George, LA (Stati Uniti d'America- doc.
[...]
11) con ed in costanza di tale matrimonio è nato in data [...] Controparte_2 in Riverdale, LA (cfr doc. 12) e, in considerazione DEle Parte_1 discrepanze presenti negli atti DE SI. (alias / , Persona_3 Pt_2 Persona_4 il certificato di previdenza sociale DElo stesso (doc. 13) ed il certificato di morte, avvenuta in data 15.02.1987 in Silver Spring, LA (Stati Uniti d'America- doc. 14); che in data 19.04.1997 si è sposato con in Columbia, Parte_1 Persona_5
AR DE SU (Stati Uniti d'America- doc. 15) ed in costanza di tale matrimonio sono nati in Chicago, i ricorrenti in data 08.01.2002 e Per_6 Parte_2
n data 19.05.2004 (cfr docc. 16, 17). Parte_3
Su queste premesse, i ricorrenti chiedono di essere riconosciuti cittadini italiani dalla nascita iure sanguinis.
2 - La domanda è fondata.
Osserva il Tribunale che la linea di discendenza nei termini in cui è stata descritta nel ricorso è stata provata dalla documentazione prodotta, debitamente apostillata e tradotta nel rispetto DEle formalità previste.
3 - Ora, la prospettazione dei ricorrenti secondo cui (alias è Persona_1 Persona_2 nata cittadina italiana ed ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio già in Persona_3 possesso DEla cittadinanza americana iure soli, in quanto si è naturalizzata americana in epoca successiva alla sua nascita, è corretta in base alle considerazioni che seguono.
A norma DEl'art. 4 DE Codice Civile DE 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano».
Parimenti, ai sensi DEl'art. 1 DEla L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino».
La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 DE 09.02.1983, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale DEl'art. 1, n. 1, DEla legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
Tale sentenza, che risolveva il conflitto tra la legge discriminatoria DE 1912 ed i principi egalitari DEla Costituzione, riconosce ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza DEla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 DE 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva DEla sentenza DEla Corte Costituzionale DE 1983 - così come quella DEla sentenza DE 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima DE 01.01.1948.
In base al combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 l. 555/1912 in vigore ratione temporis, il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto DEla naturalizzazione DE genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero. L'art. 12 DEla predetta legge, difatti, così disponeva “[…] I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potesta' o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno pero' loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9 […]”.
Si condivide la lettura di tali norme contenuta nel ricorso introduttivo secondo cui nessuna automatica perdita DEla cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore DE minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età DE figlio.
Giustamente i ricorrenti si appellano alla Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 DE
[...]
che a pagina 1 prevede che «in virtù DEla contemporanea operatività DE CP_1 combinato disposto dagli artt. 1 e 7 DEla Legge 13 giugno 1912 n. 555 e DEle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli DElo status civitatis, la prole nata sul territorio DElo Stato di emigrazione
(ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto DEla cittadinanza italiana … quanto DEla cittadinanza DElo Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». La Circolare specifica che a seguito di Corte Cost. n.
30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente - Cass. Civ.
4466/2009).
Correttamente i ricorrenti richiamano nel ricorso introduttivo il parere DE Consiglio di Stato n.
1820/1975 DE 24.10.1975 secondo cui “l'acquisto DEla cittadinanza italiana da parte DE genitore comporta l'acquisto DEla cittadinanza italiana da parte DE figlio minorenne, ma la perdita DEla cittadinanza italiana da parte DE genitore non comporta senz'altro la perdita DEla cittadinanza suddetta da parte DE figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
Eloquente a tale riguardo è la spiegazione data dal Ministero degli Esteri DEla ratio di tale disposizione: “La Legge DE 1912, sebbene all'art. 1 confermasse il principio DE riconoscimento DEla cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio DE cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile DE 1865, all'art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento DE legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio DEl'unicità DEla cittadinanza.
L'art. 7 DEla legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio DElo ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento DEla maggiore età, se residente all'estero. Tale norma speciale derogava, oltre al principio DEl'unicità di cittadinanza, anche a quello DEla dipendenza DEle sorti DEla cittadinanza DE figlio minore da quelle DE padre, sancito in via ordinaria dall'art.
12 DEla medesima legge n. 555\1912.” (cfr doc. 19 ricorrenti).
Ora, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, la specialità DEl'art. 7 rispetto all'art. 12, si desume proprio dalla ratio insita nella stessa Legge 13.06.1912 n. 555 entrata in vigore il
01.07.1912. Fino a tale momento, ai sensi DEl'art. 36 DEla Legge sull'Emigrazione n. 23 DE
31.01.1901 e secondo quanto disposto dal Codice Civile DE 1865, il figlio di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana in quanto seguiva le medesime sorti DE genitore.
La legge n. 555/'12 ha superato questo criterio stabilendo che il discendente minore DEl'avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione conservi la cittadinanza italiana a condizione che la nascita sia precedente alla naturalizzazione. La precedente normativa DE 1901 non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, diversamente la Legge n. 555 DE 1912 stabiliva che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera da parte DE padre, il figlio, se all'epoca minorenne conservava la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di italiano.
L'art. 12 DEla L. 13.06.1912 n. 555 non si estende a coloro i quali siano destinatari DEla disciplina prevista dall'art. 7 vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini per nascita nel territorio DElo Stato secondo il principio DElo ius soli.
Di ulteriore conforto a tale interpretazione, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, deve ritenersi la stessa interpretazione letterale DEl'art. 12 DEla legge DE 1912, avuto riguardo alle parole “..e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero..”.
Anche a questo Tribunale appare infatti palese l'intento DE legislatore di collegare la perdita DEla cittadinanza da parte DE figlio minore, quale effetto automatico DEla perdita da parte DE genitore convivente ed esercente la potestà, al fatto che il figlio stesso “acquisti” la cittadinanza straniera. Con la conseguenza che ove invece il figlio minore sia già per nascita, iure soli, in possesso DEla nuova cittadinanza DE genitore non possa nuovamente acquistarla.
D'altronde il , per il tramite di numerosi Uffici impartisce disposizioni Controparte_1 dirette, ad esempio, a riconoscere la cittadinanza nel caso in cui l'ascendente/avo cittadino italiano non abbia acquistato la cittadinanza canadese o altra cittadinanza prima DEla nascita DE richiedente (cfr. doc. 20 fascicolo ricorrenti).
Tale interpretazione è stata adottata anche dal Consolato Italiano in Houston - Stati Uniti
d'America formulata in un caso molto simile laddove l'Autorità consolare ha ritenuto applicabile l'art. 7 DEla legge 13 giugno 1912, n. 555 concludendo che il figlio nato negli Stati
Uniti d'America è automaticamente in possesso DEla cittadinanza statunitense (iure soli) e pertanto conserva la cittadinanza italiana anche nel caso in cui il genitore che trasmette la cittadinanza italiana acquisisca successivamente alla nascita DE figlio la cittadinanza americana. Consegue che il genitore ex italiano non poteva certamente estendere la cittadinanza statunitense acquisita per naturalizzazione al figlio minorenne in quanto questi la deteneva già alla nascita” (cfr. doc. 21 - PEC di Houston DE 02.07.2018). Per_7
4 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
è nato sul suolo americano pertanto nasce cittadino americano iure soli. Persona_3
Essendo nato da madre italiana acquista anche la cittadinanza italiana iure sanguinis e per tutte le ragioni su esposte non l'ha persa nel 1941 quando la madre ha deciso di naturalizzarsi cittadina americana in epoca successiva alla sua nascita durante la minore età.
Anche il Tribunale di Roma ritiene che il mutamento di cittadinanza DEla genitrice durante la minore età DEla prole non ha rilievo ai fini DE mantenimento DEla titolarità DElo status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” DE possesso di una cittadinanza straniera in quanto l'art. 7 DEla l. 555/1912 garantiva al figlio degli emigrati il mantenimento DE legame con il Paese di origine degli ascendenti, consentendo al figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio DElo ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età DE figlio l'avesse perduta. Ha altresì precisato non è applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto DEla scelta DE genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli» (cfr Trib. Roma n. 2235 DE 31.01.2018, n. 3227 DE 13.02.2018 e ordinanze pronunciate nei procedimenti R.G. 6505/2017 in data 18.09.2018,
R.G. 82972/2017 in data 14.11.2018 e R.G. 16830/2018 in data 21.12.2018 - doc. 22 e 23).
La Corte d'Appello di Roma ha dato continuità a tale principio statuendo che «A nulla rileva ai fini DEla perdita DEla cittadinanza italiana da parte DEl'ava degli attori/appellanti l'intervenuta naturalizzazione (DE genitore) durante la minore età DEla figlia, in quanto successiva alla sua nascita, avendo egli trasmesso alla figlia al momento DEla nascita la cittadinanza italiana ed avendo la minore autonomamente conseguito la cittadinanza americana. La naturalizzazione DE padre non ha dunque avuto effetti su di lei ai fini DEla perdita DEla cittadinanza italiana. Non può quindi trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 12 DEla già menzionata Legge, posto che dalla lettura sistematica degli artt. 12, 9 e7 DEla L. 555/1912 è da ritenersi che la norma di carattere generale di cui all'art. 12 DEla citata legge sia stato derogato dal principio speciale di cui al precedente art. 7, secondo cui al figlio DE cittadino italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la cittadinanza secondo lo ius soli, era consentito conservare la cittadinanza italiana anche se il genitore durante la sua minore età ne fosse incorso nella perdita …. Ne consegue che tutte le vicende relative alla eventuale perdita DEla cittadinanza italiana da parte DE genitore non incidono sullo stato di cittadinanza DE figlio, salva la facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana al conseguimento DEla maggiore età» (cfr Corte d'Appello di Roma 29.03.2022 n. 2064/2022 - doc. 24).
La Corte d'Appello di Roma ha altresì stabilito che «Il meccanismo di perdita DEla cittadinanza di cui all'art. 12 L. n. 555/1912 operava … secondo il dato letterale DEla norma, quando l'acquisto DEla cittadinanza straniera da parte DE minore costituiva un effetto automatico DEl'acquisto DEla cittadinanza da parte DE genitore convivente ed esercente la potestà» e che «diverso, invece, era il caso DE figlio minore, come quello sottoposto all'attenzione di questa Corte, nato all'estero da genitore italiano, ma considerato dallo stato estero di nascita proprio cittadino iure soli» (…) «l'art. 7 L. n. 5571912, innovando rispetto al precedente regime DE codice civile DE 1865, favoriva il mantenimento di entrambe le cittadinanze, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo paese, sia il legame col paese
d'origine» e pertanto, «In virtù DEl'applicazione di tale norma, da ritenersi speciale rispetto all'articolo 12 citato, il discendente di avo italiano, nato prima DEla naturalizzazione DE genitore, conservava entrambe le cittadinanze».
5 - Va altresì accertato che il matrimonio di con un cittadino italiano, Persona_1 naturalizzatosi statunitense in data successiva al matrimonio, ovvero il 02.06.1927, non è causa di perdita DEla cittadinanza italiana per effetto DEla legislazione garantista americana che aveva eliminato qualsiasi automatismo in tal senso in conseguenza DE matrimonio con un cittadino statunitense o DEla naturalizzazione DE marito straniero. Secondo la legge federale
“Cable Act”, approvata il 22.09.1922, infatti, le donne coniugate con un cittadino di nazionalità statunitense non acquisivano automaticamente la cittadinanza statunitense per effetto DE matrimonio;
allo stesso modo, le cittadine straniere coniugate con cittadino straniero, non ottenevano la cittadinanza statunitense a seguito DEla naturalizzazione DE marito.
Tale normativa aveva rivoluzionato drasticamente la normativa Statunitense in tema di cittadinanza, introducendo il diritto e dovere DEle donne di manifestare autonomamente la volontà di acquisire la cittadinanza statunitense per naturalizzazione: il “Cable Act” abrogò espressamente le sezioni 3 e 4 DEla Legge federale “Expatriation Act”, le quali prevedevano che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella DE marito e che, pertanto, la naturalizzazione statunitense DE marito comportasse l'automatica acquisizione DEla cittadinanza statunitense da parte DEla moglie.
In particolare il “Cable Act” disponeva che «qualsiasi donna che contragga matrimonio con un cittadino degli Stati Uniti dopo l'entrata in vigore di questa legge, o una donna il cui marito si naturalizzi dopo l'entrata in vigore di questa legge NON diventerà una cittadina degli Stati
Uniti in conseguenza di tale matrimonio o naturalizzazione».
Conseguentemente, a partire dal 22.09.1922 le donne che volevano acquisire la cittadinanza
Statunitense dovevano manifestare autonomamente la propria volontà e un eventuale matrimonio con un cittadino statunitense lasciava inalterato il loro status civitatis, come nel caso DEla SI.ra che presentò istanza autonoma di naturalizzazione statunitense, Per_1 naturalizzandosi cittadina americana in modo DE tutto autonomo in data 24.02.1941 (cfr. doc.
7, 8).
Anche dal punto di vista DEla legislazione italiana, la SI.ra ha mantenuto la Per_1 cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 87 DE 16.04.1975 ha infatti autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà DEla donna di conservare
l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità DE legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale DEl'art. 10, comma terzo, DEla legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita DEla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DEla donna”.
Ulteriormente, le Sezioni Unite DEla Corte di Cassazione con sentenza n. 4466 DE 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva DEla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 87 DE
1975, affermando così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima DE 1.1.1948. 6 - Alla stregua DEle svolte considerazioni, considerato che (alias / Persona_3 Pt_2
è nato cittadino italiano iure sanguinis, anche il figlio legittimo ed Persona_4 odierno ricorrente nato a [...], LA (Stati Uniti Parte_1
d'America), in data 17.12.1963 in costanza DE matrimonio tra (alias Persona_3 Pt_2
/ e celebratosi in data 23.06.1962 nella contea di Persona_4 Controparte_2
Prince George, LA (Stati Uniti d'America), è conseguentemente cittadino italiano iure sanguinis per via paterna.
Per analoghe considerazioni i figli legittimi di ed odierni ricorrenti Parte_1 nato in data [...] e Parte_2 Parte_3 nata il [...], entrambi in Chicago, (Stati Uniti d'America)- in
[...] Per_6 costanza DE matrimonio tra e - sono Parte_1 Persona_5 conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis per via paterna.
Conseguentemente i ricorrenti hanno il diritto di chiedere all'Ufficiale di Stato Civile di
Voltago (BL) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana (alias Persona_1
le annotazioni e trascrizioni nei Registri DElo Stato Civile DEla popolazione Persona_2 di Voltago (BL);
7 - La particolarità DEle questioni affrontate giustifica la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
814/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia DE;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara che i ricorrenti hanno il diritto di chiedere all'Ufficiale di Stato Civile di
Voltago (BL) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana Persona_1
(alias le annotazioni e trascrizioni nei Registri DElo Stato Civile DEla Persona_2 popolazione di Voltago (BL);
- Compensa le spese.
Venezia, 24/09/2025
Il Giudice
Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito DEl'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni DEle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi DEl'art. 281 undecies c.p.c. da nato a [...], LA (Stati Uniti d'America) il 17.12.1963 Parte_1
e residente in 79 Delahow Street, Daniel Island, South AR (Stati Uniti d'America), c.f.
C.F._1 nato a [...], Illinois (Stati Uniti d'America) il Parte_2
08.01.2002 e residente in 79 Delahow Street, Daniel Island, South AR (Stati Uniti
d'America), c.f. , C.F._2 nata a [...], Illinois (Stati Uniti d'America) il Parte_3
19.05.2004 e residente in 79 Delahow Street, Daniel Island, South AR (Stati
Unitid'America), c.f. C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. PERMUNIAN ANDREA e avv. MARCO PERMUNIAN, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona DE Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento DE P.M. in persona DE Procuratore DEla Repubblica;
OGGETTO: Diritti DEla cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione DEla sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona DE Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale DElo Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo Stato Civile e anagrafici, DEla cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti di (alias , Persona_1 Persona_2 cittadina italiana nata a [...] il [...] la quale si è sposata ad Agordo il
09.09.1927 con (alias , cittadino Parte_4 Parte_5 italiano nato in [...] il [...] , come risulta dal doc. 3 e, in considerazione DEle discrepanze presenti negli atti DE SI. (alias / / Parte_4 Pt_5 Pt_5
dalla certificazione di congruità anagrafiche emessa dal comune di Pescantina Parte_5
(cfr doc. 4 fascicolo ricorrenti).
Hanno dedotto che (alias / / , in seguito Parte_4 Pt_5 Pt_5 Parte_5 al matrimonio con (alias , si è naturalizzato statunitense in Persona_1 Persona_2 data 02.06.1927 presso il Tribunale Civile in Edensburg, Pennsylvania (Stati Uniti d'America
– doc. 5, 6), mentre la SI.ra (alias si è naturalizzata presso Persona_1 Persona_2 lo stesso tribunale in data 24.02.1941 (doc. 7, 8); che in costanza DE matrimonio fra
[...]
(alias / / e (alias Parte_6 Pt_5 Pt_5 Parte_5 Persona_1 [...]
è nato in data [...] in [...], Per_2 Persona_3
(alias / (cfr. doc. doc. 9), il quale ha acquisito la cittadinanza Pt_2 Persona_4 italiana iure sanguinis, in quanto figlio di madre cittadina italiana essendosi la madre, a differenza DE padre, naturalizzata nel 1941 (cfr. doc. 7, 8), dopo la sua nascita trasmettendogli così la cittadinanza italiana;
che il 23.06.1962 (alias / Persona_3 Pt_2 Persona_4
si è coniugato nella contea di Prince George, LA (Stati Uniti d'America- doc.
[...]
11) con ed in costanza di tale matrimonio è nato in data [...] Controparte_2 in Riverdale, LA (cfr doc. 12) e, in considerazione DEle Parte_1 discrepanze presenti negli atti DE SI. (alias / , Persona_3 Pt_2 Persona_4 il certificato di previdenza sociale DElo stesso (doc. 13) ed il certificato di morte, avvenuta in data 15.02.1987 in Silver Spring, LA (Stati Uniti d'America- doc. 14); che in data 19.04.1997 si è sposato con in Columbia, Parte_1 Persona_5
AR DE SU (Stati Uniti d'America- doc. 15) ed in costanza di tale matrimonio sono nati in Chicago, i ricorrenti in data 08.01.2002 e Per_6 Parte_2
n data 19.05.2004 (cfr docc. 16, 17). Parte_3
Su queste premesse, i ricorrenti chiedono di essere riconosciuti cittadini italiani dalla nascita iure sanguinis.
2 - La domanda è fondata.
Osserva il Tribunale che la linea di discendenza nei termini in cui è stata descritta nel ricorso è stata provata dalla documentazione prodotta, debitamente apostillata e tradotta nel rispetto DEle formalità previste.
3 - Ora, la prospettazione dei ricorrenti secondo cui (alias è Persona_1 Persona_2 nata cittadina italiana ed ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio già in Persona_3 possesso DEla cittadinanza americana iure soli, in quanto si è naturalizzata americana in epoca successiva alla sua nascita, è corretta in base alle considerazioni che seguono.
A norma DEl'art. 4 DE Codice Civile DE 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano».
Parimenti, ai sensi DEl'art. 1 DEla L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino».
La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 DE 09.02.1983, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale DEl'art. 1, n. 1, DEla legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
Tale sentenza, che risolveva il conflitto tra la legge discriminatoria DE 1912 ed i principi egalitari DEla Costituzione, riconosce ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore DEla Costituzione il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza DEla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 DE 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva DEla sentenza DEla Corte Costituzionale DE 1983 - così come quella DEla sentenza DE 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima DE 01.01.1948.
In base al combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 l. 555/1912 in vigore ratione temporis, il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto DEla naturalizzazione DE genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero. L'art. 12 DEla predetta legge, difatti, così disponeva “[…] I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potesta' o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno pero' loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9 […]”.
Si condivide la lettura di tali norme contenuta nel ricorso introduttivo secondo cui nessuna automatica perdita DEla cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore DE minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età DE figlio.
Giustamente i ricorrenti si appellano alla Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 DE
[...]
che a pagina 1 prevede che «in virtù DEla contemporanea operatività DE CP_1 combinato disposto dagli artt. 1 e 7 DEla Legge 13 giugno 1912 n. 555 e DEle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli DElo status civitatis, la prole nata sul territorio DElo Stato di emigrazione
(ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto DEla cittadinanza italiana … quanto DEla cittadinanza DElo Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». La Circolare specifica che a seguito di Corte Cost. n.
30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente - Cass. Civ.
4466/2009).
Correttamente i ricorrenti richiamano nel ricorso introduttivo il parere DE Consiglio di Stato n.
1820/1975 DE 24.10.1975 secondo cui “l'acquisto DEla cittadinanza italiana da parte DE genitore comporta l'acquisto DEla cittadinanza italiana da parte DE figlio minorenne, ma la perdita DEla cittadinanza italiana da parte DE genitore non comporta senz'altro la perdita DEla cittadinanza suddetta da parte DE figlio minorenne, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia”.
Eloquente a tale riguardo è la spiegazione data dal Ministero degli Esteri DEla ratio di tale disposizione: “La Legge DE 1912, sebbene all'art. 1 confermasse il principio DE riconoscimento DEla cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio DE cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile DE 1865, all'art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento DE legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio DEl'unicità DEla cittadinanza.
L'art. 7 DEla legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio DElo ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento DEla maggiore età, se residente all'estero. Tale norma speciale derogava, oltre al principio DEl'unicità di cittadinanza, anche a quello DEla dipendenza DEle sorti DEla cittadinanza DE figlio minore da quelle DE padre, sancito in via ordinaria dall'art.
12 DEla medesima legge n. 555\1912.” (cfr doc. 19 ricorrenti).
Ora, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, la specialità DEl'art. 7 rispetto all'art. 12, si desume proprio dalla ratio insita nella stessa Legge 13.06.1912 n. 555 entrata in vigore il
01.07.1912. Fino a tale momento, ai sensi DEl'art. 36 DEla Legge sull'Emigrazione n. 23 DE
31.01.1901 e secondo quanto disposto dal Codice Civile DE 1865, il figlio di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana in quanto seguiva le medesime sorti DE genitore.
La legge n. 555/'12 ha superato questo criterio stabilendo che il discendente minore DEl'avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione conservi la cittadinanza italiana a condizione che la nascita sia precedente alla naturalizzazione. La precedente normativa DE 1901 non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, diversamente la Legge n. 555 DE 1912 stabiliva che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera da parte DE padre, il figlio, se all'epoca minorenne conservava la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di italiano.
L'art. 12 DEla L. 13.06.1912 n. 555 non si estende a coloro i quali siano destinatari DEla disciplina prevista dall'art. 7 vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini per nascita nel territorio DElo Stato secondo il principio DElo ius soli.
Di ulteriore conforto a tale interpretazione, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, deve ritenersi la stessa interpretazione letterale DEl'art. 12 DEla legge DE 1912, avuto riguardo alle parole “..e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero..”.
Anche a questo Tribunale appare infatti palese l'intento DE legislatore di collegare la perdita DEla cittadinanza da parte DE figlio minore, quale effetto automatico DEla perdita da parte DE genitore convivente ed esercente la potestà, al fatto che il figlio stesso “acquisti” la cittadinanza straniera. Con la conseguenza che ove invece il figlio minore sia già per nascita, iure soli, in possesso DEla nuova cittadinanza DE genitore non possa nuovamente acquistarla.
D'altronde il , per il tramite di numerosi Uffici impartisce disposizioni Controparte_1 dirette, ad esempio, a riconoscere la cittadinanza nel caso in cui l'ascendente/avo cittadino italiano non abbia acquistato la cittadinanza canadese o altra cittadinanza prima DEla nascita DE richiedente (cfr. doc. 20 fascicolo ricorrenti).
Tale interpretazione è stata adottata anche dal Consolato Italiano in Houston - Stati Uniti
d'America formulata in un caso molto simile laddove l'Autorità consolare ha ritenuto applicabile l'art. 7 DEla legge 13 giugno 1912, n. 555 concludendo che il figlio nato negli Stati
Uniti d'America è automaticamente in possesso DEla cittadinanza statunitense (iure soli) e pertanto conserva la cittadinanza italiana anche nel caso in cui il genitore che trasmette la cittadinanza italiana acquisisca successivamente alla nascita DE figlio la cittadinanza americana. Consegue che il genitore ex italiano non poteva certamente estendere la cittadinanza statunitense acquisita per naturalizzazione al figlio minorenne in quanto questi la deteneva già alla nascita” (cfr. doc. 21 - PEC di Houston DE 02.07.2018). Per_7
4 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
è nato sul suolo americano pertanto nasce cittadino americano iure soli. Persona_3
Essendo nato da madre italiana acquista anche la cittadinanza italiana iure sanguinis e per tutte le ragioni su esposte non l'ha persa nel 1941 quando la madre ha deciso di naturalizzarsi cittadina americana in epoca successiva alla sua nascita durante la minore età.
Anche il Tribunale di Roma ritiene che il mutamento di cittadinanza DEla genitrice durante la minore età DEla prole non ha rilievo ai fini DE mantenimento DEla titolarità DElo status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” DE possesso di una cittadinanza straniera in quanto l'art. 7 DEla l. 555/1912 garantiva al figlio degli emigrati il mantenimento DE legame con il Paese di origine degli ascendenti, consentendo al figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio DElo ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età DE figlio l'avesse perduta. Ha altresì precisato non è applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto DEla scelta DE genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli» (cfr Trib. Roma n. 2235 DE 31.01.2018, n. 3227 DE 13.02.2018 e ordinanze pronunciate nei procedimenti R.G. 6505/2017 in data 18.09.2018,
R.G. 82972/2017 in data 14.11.2018 e R.G. 16830/2018 in data 21.12.2018 - doc. 22 e 23).
La Corte d'Appello di Roma ha dato continuità a tale principio statuendo che «A nulla rileva ai fini DEla perdita DEla cittadinanza italiana da parte DEl'ava degli attori/appellanti l'intervenuta naturalizzazione (DE genitore) durante la minore età DEla figlia, in quanto successiva alla sua nascita, avendo egli trasmesso alla figlia al momento DEla nascita la cittadinanza italiana ed avendo la minore autonomamente conseguito la cittadinanza americana. La naturalizzazione DE padre non ha dunque avuto effetti su di lei ai fini DEla perdita DEla cittadinanza italiana. Non può quindi trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 12 DEla già menzionata Legge, posto che dalla lettura sistematica degli artt. 12, 9 e7 DEla L. 555/1912 è da ritenersi che la norma di carattere generale di cui all'art. 12 DEla citata legge sia stato derogato dal principio speciale di cui al precedente art. 7, secondo cui al figlio DE cittadino italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la cittadinanza secondo lo ius soli, era consentito conservare la cittadinanza italiana anche se il genitore durante la sua minore età ne fosse incorso nella perdita …. Ne consegue che tutte le vicende relative alla eventuale perdita DEla cittadinanza italiana da parte DE genitore non incidono sullo stato di cittadinanza DE figlio, salva la facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana al conseguimento DEla maggiore età» (cfr Corte d'Appello di Roma 29.03.2022 n. 2064/2022 - doc. 24).
La Corte d'Appello di Roma ha altresì stabilito che «Il meccanismo di perdita DEla cittadinanza di cui all'art. 12 L. n. 555/1912 operava … secondo il dato letterale DEla norma, quando l'acquisto DEla cittadinanza straniera da parte DE minore costituiva un effetto automatico DEl'acquisto DEla cittadinanza da parte DE genitore convivente ed esercente la potestà» e che «diverso, invece, era il caso DE figlio minore, come quello sottoposto all'attenzione di questa Corte, nato all'estero da genitore italiano, ma considerato dallo stato estero di nascita proprio cittadino iure soli» (…) «l'art. 7 L. n. 5571912, innovando rispetto al precedente regime DE codice civile DE 1865, favoriva il mantenimento di entrambe le cittadinanze, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo paese, sia il legame col paese
d'origine» e pertanto, «In virtù DEl'applicazione di tale norma, da ritenersi speciale rispetto all'articolo 12 citato, il discendente di avo italiano, nato prima DEla naturalizzazione DE genitore, conservava entrambe le cittadinanze».
5 - Va altresì accertato che il matrimonio di con un cittadino italiano, Persona_1 naturalizzatosi statunitense in data successiva al matrimonio, ovvero il 02.06.1927, non è causa di perdita DEla cittadinanza italiana per effetto DEla legislazione garantista americana che aveva eliminato qualsiasi automatismo in tal senso in conseguenza DE matrimonio con un cittadino statunitense o DEla naturalizzazione DE marito straniero. Secondo la legge federale
“Cable Act”, approvata il 22.09.1922, infatti, le donne coniugate con un cittadino di nazionalità statunitense non acquisivano automaticamente la cittadinanza statunitense per effetto DE matrimonio;
allo stesso modo, le cittadine straniere coniugate con cittadino straniero, non ottenevano la cittadinanza statunitense a seguito DEla naturalizzazione DE marito.
Tale normativa aveva rivoluzionato drasticamente la normativa Statunitense in tema di cittadinanza, introducendo il diritto e dovere DEle donne di manifestare autonomamente la volontà di acquisire la cittadinanza statunitense per naturalizzazione: il “Cable Act” abrogò espressamente le sezioni 3 e 4 DEla Legge federale “Expatriation Act”, le quali prevedevano che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diversa da quella DE marito e che, pertanto, la naturalizzazione statunitense DE marito comportasse l'automatica acquisizione DEla cittadinanza statunitense da parte DEla moglie.
In particolare il “Cable Act” disponeva che «qualsiasi donna che contragga matrimonio con un cittadino degli Stati Uniti dopo l'entrata in vigore di questa legge, o una donna il cui marito si naturalizzi dopo l'entrata in vigore di questa legge NON diventerà una cittadina degli Stati
Uniti in conseguenza di tale matrimonio o naturalizzazione».
Conseguentemente, a partire dal 22.09.1922 le donne che volevano acquisire la cittadinanza
Statunitense dovevano manifestare autonomamente la propria volontà e un eventuale matrimonio con un cittadino statunitense lasciava inalterato il loro status civitatis, come nel caso DEla SI.ra che presentò istanza autonoma di naturalizzazione statunitense, Per_1 naturalizzandosi cittadina americana in modo DE tutto autonomo in data 24.02.1941 (cfr. doc.
7, 8).
Anche dal punto di vista DEla legislazione italiana, la SI.ra ha mantenuto la Per_1 cittadinanza italiana nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 87 DE 16.04.1975 ha infatti autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà DEla donna di conservare
l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità DE legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale DEl'art. 10, comma terzo, DEla legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita DEla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà DEla donna”.
Ulteriormente, le Sezioni Unite DEla Corte di Cassazione con sentenza n. 4466 DE 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva DEla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 87 DE
1975, affermando così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima DE 1.1.1948. 6 - Alla stregua DEle svolte considerazioni, considerato che (alias / Persona_3 Pt_2
è nato cittadino italiano iure sanguinis, anche il figlio legittimo ed Persona_4 odierno ricorrente nato a [...], LA (Stati Uniti Parte_1
d'America), in data 17.12.1963 in costanza DE matrimonio tra (alias Persona_3 Pt_2
/ e celebratosi in data 23.06.1962 nella contea di Persona_4 Controparte_2
Prince George, LA (Stati Uniti d'America), è conseguentemente cittadino italiano iure sanguinis per via paterna.
Per analoghe considerazioni i figli legittimi di ed odierni ricorrenti Parte_1 nato in data [...] e Parte_2 Parte_3 nata il [...], entrambi in Chicago, (Stati Uniti d'America)- in
[...] Per_6 costanza DE matrimonio tra e - sono Parte_1 Persona_5 conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis per via paterna.
Conseguentemente i ricorrenti hanno il diritto di chiedere all'Ufficiale di Stato Civile di
Voltago (BL) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana (alias Persona_1
le annotazioni e trascrizioni nei Registri DElo Stato Civile DEla popolazione Persona_2 di Voltago (BL);
7 - La particolarità DEle questioni affrontate giustifica la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
814/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia DE;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara che i ricorrenti hanno il diritto di chiedere all'Ufficiale di Stato Civile di
Voltago (BL) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana Persona_1
(alias le annotazioni e trascrizioni nei Registri DElo Stato Civile DEla Persona_2 popolazione di Voltago (BL);
- Compensa le spese.
Venezia, 24/09/2025
Il Giudice
Mauro Brambullo