Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/1999, n. 603
CASS
Sentenza 24 agosto 1999

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La cancellazione dall'albo degli avvocati può avvenire, ai sensi dell'art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, per sopravvenuto difetto di uno dei motivi di iscrizione o comunque per un motivo a cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo, oppure quale sanzione disciplinare conseguente ad abuso o mancanza nell'esercizio della professione o in genere a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale.

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/1999, n. 603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 603
Data del deposito : 24 agosto 1999

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