Sentenza 24 agosto 1999
Massime • 1
La cancellazione dall'albo degli avvocati può avvenire, ai sensi dell'art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, per sopravvenuto difetto di uno dei motivi di iscrizione o comunque per un motivo a cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo, oppure quale sanzione disciplinare conseguente ad abuso o mancanza nell'esercizio della professione o in genere a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale.
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- 1. Cons. St., A. P., 14 dicembre 2018, n. 18https://www.iusinitinere.it/
Pubblicato il 14/12/2018 00018/2018 REG.PROV.COLL. 00018/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 18 di A.P. del 2018, proposto dalla Signora Elisa Denaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Agatino Cariola, Carmelo Floreno, domiciliata presso il Consiglio Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agatino Cariola in Roma, c/o Cds, piazza Capo di Ferro, 13; contro Ministero della Giustizia, Sottocommissione …
Leggi di più… - 2. Avvocato, concorsi a pubblici impieghi, esame di abilitazione, composizione della sottocommissioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/1999, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Michele CANTILLO - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVONE CACCIAVILLANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 02244/99 proposto da:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO AGNINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO STIVANELLO GUSSONI, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OR NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVONE CACCIAVILLANI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSASIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 141/98 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 11/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/99 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli Avvocati Ivone CACCIAVILLANI, per il ricorrente principale, Franco STIVANELLO GUSSONI, per il controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con deliberazione del 20 marzo 1997 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia apriva procedimento disciplinare a carico dell'avvocato Antonio IO, addebitandogli violazione dell'art.38 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, e precisamente di avere abusato della fiducia in lui riposta da una cliente.
Risultava infatti da una denunzia presentata da costei alla locale Procura della Repubblica che il IO la aveva indotta, approfittando dello stato di salute precaria di lei e della incapacità di comprendere appieno il significato di atti giuridici, a conferirgli un mandato irrevocabile con procura a vendere immobili, una procura speciale di egual contenuto nonché una procura generale all'amministrazione ordinaria e straordinaria, per effetto delle quali aveva concluso due contratti definitivi e due preliminari di vendita immobiliare, ma non aveva versato alla mandataria il relativo prezzo ed aveva versato con ritardo di alcuni mesi le somme ricevute a titolo di caparra.
Avendo l'incolpato inviato deduzioni difensive, il Consiglio dell'Ordine con decisione del 9 giugno 1997 infliggeva la sanzione della cancellazione dall'albo, dopo aver accertato che il professionista aveva dichiarato alla cliente di avere venduto gli immobili a prezzo vile e così aveva intascato la differenza rispetto al prezzo vero. La violazione del principio di fedeltà e l'abuso erano resi evidenti dal fatto che egli doveva ancora restituire duecentottanta milioni di lire.
Il ricorso proposto dal IO veniva rigettato dal Consiglio nazionale forense, che, giudicando con dodici componenti, riteneva la sussistenza dei fatti addebitati e la congruità della pena inflitta.
Contro questa sentenza ricorrevano per cassazione in via principale il IO e in via incidentale condizionata il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia.
Entrambe le parti presentavano memorie. Prima della discussione la Corte rigettava l'istanza, proposta dal difensore del ricorrente principale, di parlare dopo aver ascoltato le richieste del Pubblico ministero, ciò risultando, ad avviso dello stesso difensore, necessario ad assicurare l'"equo processo" di cui all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 848 del 1955. Osservava invero la Corte come la facoltà di depositare note scritte ex art. 379, ultimo comma, cod. proc. civ. bastasse a garantire il diritto di difesa del ricorrente e richiamava al riguardo, quale precedente specifico, la sentenza Sez. un. 5 febbraio 1999 n. 39. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Col primo motivo il ricorrente principale lamenta l'irregolare composizione dell'organo giudicante che, in quanto giurisdizionale (contro questa qualifica il ricorrente non propone una vera doglianza ma parla genericamente di una propria "viva contrarietà"), dovrebbe giudicare con la totalità dei suoi componenti e non, com'è avvenuto nella specie, con una parte di loro, in modo da assicurare la composizione di un giudice non variabile secondo le incontrollabili determinazioni del presidente. Il ricorrente tiene conto dell'art. 22, secondo comma, del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, secondo cui "per la validità delle sedute (del Consiglio nazionale forense) occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei dure vicepresidenti", ma - ritenuto che la parziale presenza dei giudici in un collegio giudicante contrasti colla precostituzione del giudice naturale per legge, imposta dall'art. 25, primo comma, Cost. - egli chiede, in alternativa, o che sia data all'art. 22 cit.
un'interpretazione adeguatrice, considerandolo applicabile soltanto nel caso di funzioni amministrative esercitate dal Consiglio oppure che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma (oltreché dell'art. 4 della legge 23 marzo 1940 n. 254, che richiede solo sette membri per la validità delle deliberazioni del Consiglio, e dell'art. 43, primo comma, r.d. 22 gennaio 1934 n.37, che ne richiede nove), e ciò per contrasto con il citato art. 25 Cost. e con "norme internazionali".
Il motivo non è fondato.
Occorre premettere che - nella molteplicità di norme che regolano la materia, talvolta susseguitesi sullo stesso oggetto senza che la più recente abrogasse esplicitamente la più antica - esattamente il Consiglio nazionale ha ritenuto di dover applicare l'art. 22, capoverso, d.lgs.lgt. n. 382 del 1944, onde le altre norme evocate dal ricorrente appaiono estranee alla presente controversia. Inoltre, poiché detta disposizione non distingue, essa si applica a tutte le sedute del Consiglio nazionale, quando vi si esercitino sia funzioni amministrative sia funzioni giurisdizionali. Rimane la questione del prospettato contrasto fra il più volte citato art. 22 e l'art. 25, primo comma, della Costituzione, la quale è però manifestamente infondata.
Già nella sentenza 24 marzo 1976 n. 1030 queste Sezioni unite, richiamando il precedente costituito dalla sent. Sez. I civ., 20 gennaio 1969 n. 127, hanno affermato che la sufficienza, ai fini della validità delle sedute del Consiglio nazionale forense, dell'intervento di un numero minimo di componenti, senza la necessità del plenum dell'organo o comunque di un numero fisso di consiglieri, non contrasta col principio di precostituzione del giudice naturale, il quale si riferisce alla prefissione della competenza, sotto ogni possibile titolo, dell'organo o ufficio giurisdizionale, impersonalmente considerato. Ne rimangono perciò estranei i problemi di composizione numerica degli organi collegiali. Del resto - hanno aggiunto le Sezioni unite - la stessa Corte costituzionale, che opera secondo modelli processuali, è composta da quindici giudici, ma ne bastano undici per la validità delle decisioni. In senso conforme si sono già espresse queste Sezioni unite con la sentenza 5 febbraio 1999 n. 39, riferita anche al "processo equo" di cui all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848 ed evocata anche in questo processo dal ricorrente.
E la persuasività di questi precedenti è rafforzata dalla giurisprudenza successiva al 1976.
Con la sentenza 30 dicembre 1997 n. 452 la Corte costituzionale, richiamando numerosi suoi provvedimenti, ha riaffermato che l'art.25 Cost. richiede soltanto l'istituzione dell'organo giurisdizionale attraverso una legge, e sulla base di criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie.
Esso si riferisce dunque, come ha aggiunto questa Corte, ad organi o uffici impersonalmente considerati, rimanendo estranei sia i problemi di assegnazione del singolo affare ad una o ad altra persona fisica sia, trattandosi di organi collegiali, i problemi riguardanti le modalità di composizione numerica del collegio e della sua formazione (Cass. n. 127 del 1969 cit., 3 novembre 1982 n. 5755, 26 marzo 1983 n. 2115, 22 aprile 1992 n. 4839, 9 febbraio 1993 n. 1615). Col secondo motivo il ricorrente sostiene l'insussistenza della sanzione della cancellazione dall'albo, richiamando la sentenza di questa Corte n. 845 del 1998. Neppure questo motivo è fondato.
La cancellazione dall'albo può avvenire, ai sensi dell'art. 37 r.d.l. n. 1578 del 1933, per sopravvenuto difetto di uno dei motivi di iscrizione o comunque per un motivo a cui non è connesso dalla legge alcun giudizio di valore negativo (anche se il detto art. 37 parla nel n. 3 di inosservanza di un obbligo), oppure quale sanzione disciplinare conseguente ad abuso o mancanza nell'esercizio della professione o comunque a fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale (art. 38, primo comma, e 40 n. 4, r.d.l. ult. cit.). L'affermazione su quest'ultimo punto, contenuta nella motivazione della sentenza 28 gennaio 1998 n. 845 cit. non è in realtà pertinente e invero la decisione contenuta in tale sentenza, di cassazione senza rinvio per incertezza del capo d'incolpazione, attiene ad una fattispecie diversa da quella qui in esame (cfr. Sez. Un. 1 febbraio 1999 n. 22). Il ricorso principale deve dunque essere rigettato. Rimangono così assorbiti sia il ricorso incidentale condizionale sia l'istanza di sospensione della sanzione.
Le spese e gli onorari seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in lire 276.000, oltre a lire tremilioni per onorario. Così deciso in Roma il 15 aprile 1999.
Depositata in Cancelleria il 24 agosto 1999.