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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter scritta del 19.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3479/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di previdenza /lavoro” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Incaldana Daniela Cattolico ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Mondragone (CE) alla via Pisa n. 92 RICORRENTE E Controparte_1
- in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore - rappresentata e
[...] ocato RC GA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carmine Guarriello in Carinola (CE) alla via Arena n. 9 RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avv. Teodolinda Stocchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Piedimonte Matese (CE) alla via A.S. Coppola RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 16.05.2022, il ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 02820220011637688000 notificata in data 07.04.2022 avente ad oggetto il mancato pagamento dell'importo di euro 8.391,29 a titolo di contributi Inarcassa, per gli anni
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, interessi e sanzioni, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare la richiesta di pagamento per i motivi indicati in ricorso;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente che deduceva CP_1
l'infondatezza dell'avverso ricorso avendo tempestivamente interrotto la prescrizione come da missive allegate in atti.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1 Si costituiva, altresì, l' che eccepiva, preliminarmente, il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e concludeva per il suo rigetto.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
La causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE
L'articolo 25, commi 2 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973 prevede che: la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la cartella di pagamento deve contenere anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
Il contenuto minimo della cartella di pagamento è descritto dall'art. 6 del DM. n. 321/1999, costituito dagli elementi che devono essere elencati nel ruolo ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 dello stesso DM ovvero: l'ente creditore;
la specie del ruolo;
il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore;
l'anno o il periodo di riferimento del credito;
il totale degli importi iscritti a ruolo.
Si tratta di effetti della ormai accentuata informatizzazione delle procedure amministrative, che non sembrano, salvo casi di totale indeterminatezza, ledere la posizione del contribuente.
Il contenuto minimo va, quindi, commisurato all'esigenza di consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio della proprio diritto alla difesa
In altri termini, ritiene il giudicante che allorquando nella cartella sia indicato espressamente, negli esatti estremi temporali di riferimento, l'atto posto a fondamento dell'addebito, ovvero se esso ha origine da autodenunce del debitore o da rettifiche operate dall'istituto e siano altresì indicati, sia pure in estratto, tutti i dati necessari all'individuazione del titolo del credito azionato, alcuna sanzione per censure formali può essere comminata.
Nel caso di specie, analizzando la cartella oggetto della presente impugnazione, emerge che sussistono gli elementi minimi richiesti: l'ente creditore, l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni, l'importo dovuto e la natura ed il dettaglio del credito, l'anno di riferimento, l'atto presupposto (ovvero l'accertamento unificato), l'indicazione del debitore e del suo codice fiscale, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, l'autorità giurisdizionale avverso cui proporre impugnazione. 2 Ne consegue che l'eccezione sollevata di difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata non può trovare accoglimento
PRESCRIZIONE
La cartella di pagamento impugnata n. 02820220011637688000 ha ad oggetto il mancato pagamento dei contributi Inarcassa, con interessi e sanzioni, relativi gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti a titolo di contributi ed accessori, relativamente al periodo indicato, si osserva che, in base al regime previdenziale gestito da , la prescrizione CP_1 quinquennale dei contributi previdenziali e dei relativi accessori (sanzioni e interessi) inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento (cfr. artt. 37 e 38 dello Statuto previgente e artt. 10 e 11 del Regolamento Generale Previdenza 2012 , nonché delibera del CP_1 CP_1
C.d.A. di n. 10499/2004, allegati). CP_1
Tanto premesso va rilevato che, dal certificato di residenza storico allegato, risulta che il ricorrente è stato residente dal 4.09.2000 al 09.04.2009 in Mondragone via Como n. 81 e dal 10.04.2009 fino al
22.06.2016 in Mondragone via XXIV Maggio n. 12.
A questo punto occorre analizzare gli atti interruttivi della prescrizione allegati da . CP_1
Ebbene appaiono correttamente inviate all'indirizzo via Como n. 81 le missive ricevute dall'istante in data 28.06.2008 e 12.01.2009. Queste possono considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione.
Al contrario non possono costituire validi atti interruttivi della prescrizione le successive comunicazioni ricevute in data 17.03.2010 e 27.10.2011, all'indirizzo via Como n. 81, atteso che, quest'ultimo non risultava più essere l'indirizzo di residenza del ricorrente già dal 10.04.2019
Pertanto, alla luce di tali considerazioni e tenuto conto del termine da cui decorre la prescrizione, risultano estinti per intervenuta prescrizione quinquennale i contributi relativi alle annualità dal 2003 al
2007 atteso che la non ha provveduto a notificare all'istante validi atti interruttivi entro il CP_1 quinquennio decorrente dal 12.01.2009 (ultimo valido atto interruttivo della prescrizione) .
Al contrario non risulta decorsa la prescrizione in relazione ai successivi contributi (annualità dal 2008 al 2016,) rivendicati con la cartella esattoriale opposta in quanto la ha interrotto detta prescrizione CP_1 notificando, al professionista le comunicazioni di messa in mora relative al pagamento di detti crediti al suo indirizzo, come risultante dall'estratto conto. Precisamente tali comunicazioni risultano consegnate in data 18.06.2014 – 21.06.2014 - 13.07.2016 – 29.06.2018 – 15.12.2018, 27.06.2019 – 26.07.2019 –
23.06.2021.
Ne consegue che in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni, tali contributi risultano dovuti.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)i in accoglimento parziale del ricorso dichiara non dovuti i contributi richiesti al ricorrente con la cartella di pagamento n. 02820220011637688000 limitatamente alle annualità dal 2003 al 2007 per intervenuta prescrizione
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
4
rapp.to e difeso dall'avvocato Incaldana Daniela Cattolico ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Mondragone (CE) alla via Pisa n. 92 RICORRENTE E Controparte_1
- in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore - rappresentata e
[...] ocato RC GA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carmine Guarriello in Carinola (CE) alla via Arena n. 9 RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'avv. Teodolinda Stocchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Piedimonte Matese (CE) alla via A.S. Coppola RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 16.05.2022, il ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 02820220011637688000 notificata in data 07.04.2022 avente ad oggetto il mancato pagamento dell'importo di euro 8.391,29 a titolo di contributi Inarcassa, per gli anni
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, interessi e sanzioni, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare la richiesta di pagamento per i motivi indicati in ricorso;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente che deduceva CP_1
l'infondatezza dell'avverso ricorso avendo tempestivamente interrotto la prescrizione come da missive allegate in atti.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1 Si costituiva, altresì, l' che eccepiva, preliminarmente, il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e concludeva per il suo rigetto.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
La causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE
L'articolo 25, commi 2 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973 prevede che: la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la cartella di pagamento deve contenere anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
Il contenuto minimo della cartella di pagamento è descritto dall'art. 6 del DM. n. 321/1999, costituito dagli elementi che devono essere elencati nel ruolo ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 dello stesso DM ovvero: l'ente creditore;
la specie del ruolo;
il codice fiscale e i dati anagrafici del debitore;
l'anno o il periodo di riferimento del credito;
il totale degli importi iscritti a ruolo.
Si tratta di effetti della ormai accentuata informatizzazione delle procedure amministrative, che non sembrano, salvo casi di totale indeterminatezza, ledere la posizione del contribuente.
Il contenuto minimo va, quindi, commisurato all'esigenza di consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio della proprio diritto alla difesa
In altri termini, ritiene il giudicante che allorquando nella cartella sia indicato espressamente, negli esatti estremi temporali di riferimento, l'atto posto a fondamento dell'addebito, ovvero se esso ha origine da autodenunce del debitore o da rettifiche operate dall'istituto e siano altresì indicati, sia pure in estratto, tutti i dati necessari all'individuazione del titolo del credito azionato, alcuna sanzione per censure formali può essere comminata.
Nel caso di specie, analizzando la cartella oggetto della presente impugnazione, emerge che sussistono gli elementi minimi richiesti: l'ente creditore, l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni, l'importo dovuto e la natura ed il dettaglio del credito, l'anno di riferimento, l'atto presupposto (ovvero l'accertamento unificato), l'indicazione del debitore e del suo codice fiscale, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, l'autorità giurisdizionale avverso cui proporre impugnazione. 2 Ne consegue che l'eccezione sollevata di difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata non può trovare accoglimento
PRESCRIZIONE
La cartella di pagamento impugnata n. 02820220011637688000 ha ad oggetto il mancato pagamento dei contributi Inarcassa, con interessi e sanzioni, relativi gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti a titolo di contributi ed accessori, relativamente al periodo indicato, si osserva che, in base al regime previdenziale gestito da , la prescrizione CP_1 quinquennale dei contributi previdenziali e dei relativi accessori (sanzioni e interessi) inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento (cfr. artt. 37 e 38 dello Statuto previgente e artt. 10 e 11 del Regolamento Generale Previdenza 2012 , nonché delibera del CP_1 CP_1
C.d.A. di n. 10499/2004, allegati). CP_1
Tanto premesso va rilevato che, dal certificato di residenza storico allegato, risulta che il ricorrente è stato residente dal 4.09.2000 al 09.04.2009 in Mondragone via Como n. 81 e dal 10.04.2009 fino al
22.06.2016 in Mondragone via XXIV Maggio n. 12.
A questo punto occorre analizzare gli atti interruttivi della prescrizione allegati da . CP_1
Ebbene appaiono correttamente inviate all'indirizzo via Como n. 81 le missive ricevute dall'istante in data 28.06.2008 e 12.01.2009. Queste possono considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione.
Al contrario non possono costituire validi atti interruttivi della prescrizione le successive comunicazioni ricevute in data 17.03.2010 e 27.10.2011, all'indirizzo via Como n. 81, atteso che, quest'ultimo non risultava più essere l'indirizzo di residenza del ricorrente già dal 10.04.2019
Pertanto, alla luce di tali considerazioni e tenuto conto del termine da cui decorre la prescrizione, risultano estinti per intervenuta prescrizione quinquennale i contributi relativi alle annualità dal 2003 al
2007 atteso che la non ha provveduto a notificare all'istante validi atti interruttivi entro il CP_1 quinquennio decorrente dal 12.01.2009 (ultimo valido atto interruttivo della prescrizione) .
Al contrario non risulta decorsa la prescrizione in relazione ai successivi contributi (annualità dal 2008 al 2016,) rivendicati con la cartella esattoriale opposta in quanto la ha interrotto detta prescrizione CP_1 notificando, al professionista le comunicazioni di messa in mora relative al pagamento di detti crediti al suo indirizzo, come risultante dall'estratto conto. Precisamente tali comunicazioni risultano consegnate in data 18.06.2014 – 21.06.2014 - 13.07.2016 – 29.06.2018 – 15.12.2018, 27.06.2019 – 26.07.2019 –
23.06.2021.
Ne consegue che in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni, tali contributi risultano dovuti.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)i in accoglimento parziale del ricorso dichiara non dovuti i contributi richiesti al ricorrente con la cartella di pagamento n. 02820220011637688000 limitatamente alle annualità dal 2003 al 2007 per intervenuta prescrizione
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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