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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 01.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3727/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
3262/2021 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(c.f. ), nella qualità di erede di , originario Parte_1 C.F._1 Persona_1 ricorrente nato a [...] il [...] e deceduto il 21.12.2022 (c.f.
), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Avallone ed elettivamente domiciliata C.F._2 come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.07.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., il de cuius, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del procedimento a.t.p. nr. Persona_2
3262/2021 R.g., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/1992, ha proposto il
Pag. 1 di 4 giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuto soggetto non avente diritto alle prestazioni richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 08.07.2020, con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, CP_1 diritti e onorari da attribuirsi al procuratore antistatario. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
In data 21.12.2022, nelle more del giudizio, il sig. decedeva lasciando quale erede Persona_1 legittima la sig.ra , la quale si costituiva in giudizio in data 24.07.2023 (cfr. costituzione Parte_1 nel fasc. telematico).
Atteso il decesso dell'originario ricorrente, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 08.07.2020 fino al decesso del 21.12.2022.
Esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento ATP, lette le contestazioni contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 31.10.2023, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. Per_3
[...]
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, lette le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 08.06.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 05.07.2022, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 13.07.2022, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Pag. 2 di 4 Il ricorso, inoltre, è ammissibile attesa la specificità dei motivi di contestazione contenuti nell'atto di opposizione.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
A ben vedere, le infermità riscontrate dal ctu, dott. a seguito dell'esame di tutta la Persona_3 documentazione in atti e di quella depositata per l'udienza del 30.10.2023, sono quelle risultanti dalla perizia.
Il consulente d'ufficio ha riscontrato che il de cuius era affetto da “psicosi cronica schizoaffettiva e diabete mellito con iniziali complicanze oculari”, e che, pertanto, le sue condizioni di salute determinavano la necessità di assistenza continua presentando una deambulazione significativamente compromessa in forma autonoma ed essendo impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita.
Il ctu ha evidenziato che vi è stata una evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute del de cuius, il quale era affetto da un complesso morboso, tra cui la patologia che aveva assunto maggiore rilievo è stata la sindrome schizofrenica che ha determinato una condizione di non autosufficienza al punto da inficiare in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita ricorrendo, quindi, necessariamente ad una presenza esterna costante.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti, è condivisibile anche in punto di decorrenza delle prestazioni sanitarie richieste.
A tal riguardo, il ctu puntualmente motivando, ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere dal 18.01.2021, epoca in cui è stato documentato l'aggravarsi della condizione psichiatrica che ha realizzato, oltre all'invalidità del 100%, anche i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento.
In definitiva, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e il de cuius andava considerato soggetto avente diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.01.2021 sino alla data del decesso del 21.12.2022 (cfr. perizia in atti).
Le spese del giudizio a.t.p. sono irripetibili atteso il deposito di idonea dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Pag. 3 di 4 Le spese del giudizio di opposizione sono compensate della metà atteso che il requisito sanitario, sebbene maturato già anteriormente al deposito del ricorso di opposizione, è sorto successivamente alla domanda amministrativa. La restante parte è posta a carico dell' secondo la regola della CP_1 soccombenza.
Le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistente in capo al de cuius Persona_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
18.01.2021 e fino al 21.12.2022 (data del decesso);
3) dichiara le spese del giudizio a.t.p. irripetibili;
4) condanna l' al pagamento della restante parte che liquida, in misura già ridotta, in complessivi € CP_1
2.697,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
CP_ 4) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 01.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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