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Articolo 8 della Legge 1 maggio 1952, n. 579
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Articolo 7
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Legge 1 maggio 1952, n. 579
Articolo 8 della Legge 1 maggio 1952, n. 579
Versione
15 giugno 1952
Art. 8.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 15 giugno 1952
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