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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 26 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4373/2022 RG Lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 ivi residente a[...], in proprio nonché C.F._1 in qualità di Presidente della disciolta e cancellata Controparte_1 con sede legale in Qualiano (NA) alla via Bovio n.2 (C.F. ), elett.te P.IVA_1 dom.ta in Casoria (NA) alla Via Pio XII n. 114, presso lo studio dell'Avv. Olga Spena (Cod. Fisc. ) dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù CodiceFiscale_2 di mandato allegato al presente atto (separato in telematico), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec: Email_1 ovvero al seguente numero di fax: 08119569198
- Appellante
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sede dell' di sita a Controparte_2 CP_2
Via Amerigo Vespucci 172 (PEC: t- CP_2 Email_2
C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocato Luciano P.IVA_2
Scafidi e dalla Dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati ex art 9 comma 2 D.lgs 149/2015
- Appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.10.2022 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NAPOLI NORD n. 1497/2022 pubbl. il 21/04/2022 con la quale era stata respinta l'opposizione proposta ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1978 del 24.1.2019 Prot. 4243 dell' di – con la quale le era Controparte_3 CP_2 stata irrogata, in qualità di presidente dell'associazione “ , la Controparte_1 sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.150,00 per l'accertata violazione: 1) dell'art 3, comma 3, L. n. 73/2002, per aver impiegato lavoratrici subordinate ( assunta l'8.2.2016, assunta l'11.1.2016 e Persona_1 Controparte_4
Corte di Appello di Napoli
assunta il 14.9.2015) senza preventiva comunicazione di Controparte_5 instaurazione del rapporto;
2) dell'art. 25 bis D.P.R. n. 313/2002, per aver omesso di richiedere, prima dell'assunzione delle predette lavoratrici, il certificato del casellario giudiziale previsto per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tale ingiunzione era stata preceduta dalla notifica – in data 16.5.2016 - del Verbale Unico di Accertamento n. NA00001/2016-541-01 del 27.4.2016. Il Tribunale aveva ritenuto priva di riscontro probatorio la tesi della opponente secondo la quale le citate , e Persona_1 Controparte_4 [...]
, all'epoca dell'accertamento, erano socie dell'associazione e prestavano CP_5 in maniera volontaria la loro attività in favore dello scopo sociale, in assenza di retribuzione, con una gestione autonoma del tempo da dedicarvi e senza sottostare ad alcun potere direttivo.
L'appellante, ripercorsi i fatti, ha censurato la sentenza per l'erroneo apprezzamento del materiale istruttorio;
ha rilevato che il Giudice aveva basato il proprio convincimento su dichiarazioni rese fuori dal procedimento e riportate su moduli prestampati che non rappresentavano la realtà dei fatti. Si è lamentato dell'errata valutazione della efficacia probatoria dei verbali ispettivi oltre che della mancata ammissione della prova orale articolata in ricorso. Con il quarto motivo ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver il Giudice di prime cure applicato la scriminante di cui all'art. 3 della L. 689/81. Infine ha denunciato l'illegittimità della sentenza per omessa pronuncia su fatti ed eccezioni prospettati dalla ricorrente, rilevanti ai fini della corretta decisione della controversia: ha dedotto infatti di aver espressamente documentato che la presenza dei soci volontari all'interno della associazione era stata portata a conoscenza del nelle comunicazioni istituzionali. CP_6
Ha concluso chiedendo in riforma della sentenza gravata, dichiararsi nulla, illegittima, inefficace e infondata e, per l'effetto, annullarsi l'ordinanza- ingiunzione n.1978/18 del 24/01/2019 protocollo nn.4238 e 4243 del 24/01/2019 notificata in data 12/04/2019, per tutti i motivi in premessa indicati. Notificato l'atto, l'appellato si è costituito, eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione in quanto notificata oltre il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza;
nel merito ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte. Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3 maggio 2023 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., erano state depositate le note;
quindi, con ordinanza, vista la richiesta dell'appellante di un termine per note, la causa era stata rinviata per la discussione all'udienza del 15.10.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive sino a 30 giorni prima.
________________________________________________________________________ 2
Corte di Appello di Napoli
Nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è infondato.
1.Deve anzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto notificata oltre il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza. Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.150/2011 “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo” e quindi sono introdotte con ricorso da depositarsi nel termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza, al fine di impedire il passaggio in giudicato della sentenza. La notifica dell'atto di gravame costituisce adempimento successivo. E' tuttavia applicabile la sospensione feriale dei termini.
2.Nel merito in premessa deve rammentarsi che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01). Le risultanze degli accertamenti effettuati in sede ispettiva rimandano infatti a
“circostanze fattuali direttamente constatate attraverso tali accertamenti, onde il verbale di che trattasi, essendo in grado di esprimere gli elementi da cui trae origine, riveste una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria (cfr. Cass., nn. 15702/2004; 405/2004 cit.)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4558 del 2009). Come è pacifico - in quanto è incontestato - in occasione dell'accesso eseguito in data 17.2.2016 presso la sede dell'associazione dagli ispettori Controparte_1 della DTL di erano state rivenute, intente al lavoro, , CP_2 Persona_1
e . Controparte_4 Controparte_5
________________________________________________________________________ 3
Corte di Appello di Napoli
Il Giudice ha correttamente posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese agli ispettori dalle lavoratrici. La prima, – che indossava un grembiule blu con il logo Persona_1 dell'associazione - aveva dichiarato: di lavorare come operatrice socio- assistenziale alle dipendenze della dall'8.2.2016, sotto le direttive Controparte_1 di di essere in prova e di non aver ancora firmato alcun Parte_1 contratto;
di lavorare cinque giorni alla settimana, con orario dalle 8:00 alle 16:00, non era sempre rispettato però trattandosi di periodo di prova.
aveva riferito di lavorare come assistente alle dipendenze Controparte_4 della dall'11.1.2016, secondo direttive da e di Controparte_1 Parte_1 non aver sottoscritto alcun contratto;
di lavorare per 30 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle 13:30, anche il sabato a settimane alterne. con indosso un grembiule – aveva anch'ella dichiarato di Controparte_5 lavorare come assistente all'infanzia per i bambini di due anni dal 14.9.2015; di non aver sottoscritto alcun contrato e di lavorare per cinque giorni la settimana Part dalle ore 8:00 alle 16:00 secondo le direttive di , ricevendo Parte_2 mensilmente a titolo retributivo la somma netta di € 400,00. L'opponente ha sostenuto la tesi dello svolgimento di attività per l'associazione a titolo strettamente volontario da parte delle suddette operatrici, senza offrire dati di segno contrario convincenti ed idonei a confutare gli elementi qualificanti della subordinazione enucleati dagli ispettori dalle suddette dichiarazioni. Nella specie, non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici nell'immediatezza delle indagini, senza subire alcun condizionamento da parte datoriale. In riscontro alle domande degli ispettori le lavoratrici non possono che aver riferito quanto di loro diretta conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di “convenienza” delle conseguenze di tali affermazioni. Ne consegue che non hanno alcun effetto eventuali ritrattazioni in giudizio di dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, in quanto si deve ritenere che le affermazioni sottoscritte davanti a funzionari accertatori, rese senza preavviso, siano sicuramente più genuine e sincere, perché non “inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro (cfr. anche C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010 -Rv. 614797). Del resto, a conforto della genuinità delle dichiarazioni, deve evidenziarsi che le stesse, oltre ad essere intrinsecamente coerenti, sono anche tra loro concordanti, di modo che appare superflua la sollecitata attività istruttoria mediante escussione in giudizio delle medesime lavoratrici. Pacifico il contenuto di tali dichiarazioni, in quanto giammai contestato, non vale ad inficiarne la genuinità il denunciato utilizzo – da parte dei verbalizzanti -di una modulistica in parte prestampata. Infine, la parte ha dedotto di aver espressamente documentato che la presenza dei soci volontari all'interno della associazione era stata portata a conoscenza del nelle comunicazioni istituzionali: si tratta di documentazione formata dal CP_6 titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva. L'indicazione è generica e parziale, insufficiente a confutare il paradigma dell'eterodirezione emergente dalle dichiarazioni rese dalle suddette operatrici, presenti all'accesso ispettivo (sottoposizione a direttive, osservanza di ________________________________________________________________________ 4
Corte di Appello di Napoli
orario, retribuzione corrispettiva-anche specificamente quantificata). La situazione di fatto, come descritta dalle persone escusse sul posto, non è risultata conforme a quanto dichiarato dal datore nelle suddette comunicazioni istituzionali. 3.Con il quarto motivo ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver il Giudice di prime cure applicato la scriminante di cui all'art. 3 della L. 689/81, per assenza del presupposto della colpevolezza. Secondo la citata norma infatti “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Ha evidenziato il Tribunale che il principio secondo cui, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico dell'autore, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. Né si può sostenere l'inesigibilità degli obblighi in esame ovvero l'errore sul fatto, posto che le attività delle lavoratrici indicate in atti sono state organizzate con modalità proprie della subordinazione, imponendo alle stesse direttive, orari, periodicità della retribuzione: tale assetto è stato predisposto in maniera cosciente e volontaria, dovendosi reputare conosciuta la normativa vigente in materia contributiva. Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a ________________________________________________________________________ 5
Corte di Appello di Napoli
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 26 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4373/2022 RG Lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 ivi residente a[...], in proprio nonché C.F._1 in qualità di Presidente della disciolta e cancellata Controparte_1 con sede legale in Qualiano (NA) alla via Bovio n.2 (C.F. ), elett.te P.IVA_1 dom.ta in Casoria (NA) alla Via Pio XII n. 114, presso lo studio dell'Avv. Olga Spena (Cod. Fisc. ) dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù CodiceFiscale_2 di mandato allegato al presente atto (separato in telematico), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec: Email_1 ovvero al seguente numero di fax: 08119569198
- Appellante
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sede dell' di sita a Controparte_2 CP_2
Via Amerigo Vespucci 172 (PEC: t- CP_2 Email_2
C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocato Luciano P.IVA_2
Scafidi e dalla Dott.ssa Rossella Santoro, funzionari delegati ex art 9 comma 2 D.lgs 149/2015
- Appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.10.2022 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NAPOLI NORD n. 1497/2022 pubbl. il 21/04/2022 con la quale era stata respinta l'opposizione proposta ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1978 del 24.1.2019 Prot. 4243 dell' di – con la quale le era Controparte_3 CP_2 stata irrogata, in qualità di presidente dell'associazione “ , la Controparte_1 sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.150,00 per l'accertata violazione: 1) dell'art 3, comma 3, L. n. 73/2002, per aver impiegato lavoratrici subordinate ( assunta l'8.2.2016, assunta l'11.1.2016 e Persona_1 Controparte_4
Corte di Appello di Napoli
assunta il 14.9.2015) senza preventiva comunicazione di Controparte_5 instaurazione del rapporto;
2) dell'art. 25 bis D.P.R. n. 313/2002, per aver omesso di richiedere, prima dell'assunzione delle predette lavoratrici, il certificato del casellario giudiziale previsto per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tale ingiunzione era stata preceduta dalla notifica – in data 16.5.2016 - del Verbale Unico di Accertamento n. NA00001/2016-541-01 del 27.4.2016. Il Tribunale aveva ritenuto priva di riscontro probatorio la tesi della opponente secondo la quale le citate , e Persona_1 Controparte_4 [...]
, all'epoca dell'accertamento, erano socie dell'associazione e prestavano CP_5 in maniera volontaria la loro attività in favore dello scopo sociale, in assenza di retribuzione, con una gestione autonoma del tempo da dedicarvi e senza sottostare ad alcun potere direttivo.
L'appellante, ripercorsi i fatti, ha censurato la sentenza per l'erroneo apprezzamento del materiale istruttorio;
ha rilevato che il Giudice aveva basato il proprio convincimento su dichiarazioni rese fuori dal procedimento e riportate su moduli prestampati che non rappresentavano la realtà dei fatti. Si è lamentato dell'errata valutazione della efficacia probatoria dei verbali ispettivi oltre che della mancata ammissione della prova orale articolata in ricorso. Con il quarto motivo ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver il Giudice di prime cure applicato la scriminante di cui all'art. 3 della L. 689/81. Infine ha denunciato l'illegittimità della sentenza per omessa pronuncia su fatti ed eccezioni prospettati dalla ricorrente, rilevanti ai fini della corretta decisione della controversia: ha dedotto infatti di aver espressamente documentato che la presenza dei soci volontari all'interno della associazione era stata portata a conoscenza del nelle comunicazioni istituzionali. CP_6
Ha concluso chiedendo in riforma della sentenza gravata, dichiararsi nulla, illegittima, inefficace e infondata e, per l'effetto, annullarsi l'ordinanza- ingiunzione n.1978/18 del 24/01/2019 protocollo nn.4238 e 4243 del 24/01/2019 notificata in data 12/04/2019, per tutti i motivi in premessa indicati. Notificato l'atto, l'appellato si è costituito, eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione in quanto notificata oltre il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza;
nel merito ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte. Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3 maggio 2023 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., erano state depositate le note;
quindi, con ordinanza, vista la richiesta dell'appellante di un termine per note, la causa era stata rinviata per la discussione all'udienza del 15.10.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive sino a 30 giorni prima.
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Corte di Appello di Napoli
Nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è infondato.
1.Deve anzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione in quanto notificata oltre il termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza. Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.150/2011 “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo” e quindi sono introdotte con ricorso da depositarsi nel termine di mesi sei dalla data di pubblicazione della sentenza, al fine di impedire il passaggio in giudicato della sentenza. La notifica dell'atto di gravame costituisce adempimento successivo. E' tuttavia applicabile la sospensione feriale dei termini.
2.Nel merito in premessa deve rammentarsi che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01). Le risultanze degli accertamenti effettuati in sede ispettiva rimandano infatti a
“circostanze fattuali direttamente constatate attraverso tali accertamenti, onde il verbale di che trattasi, essendo in grado di esprimere gli elementi da cui trae origine, riveste una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria (cfr. Cass., nn. 15702/2004; 405/2004 cit.)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4558 del 2009). Come è pacifico - in quanto è incontestato - in occasione dell'accesso eseguito in data 17.2.2016 presso la sede dell'associazione dagli ispettori Controparte_1 della DTL di erano state rivenute, intente al lavoro, , CP_2 Persona_1
e . Controparte_4 Controparte_5
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Corte di Appello di Napoli
Il Giudice ha correttamente posto a fondamento della decisione le dichiarazioni rese agli ispettori dalle lavoratrici. La prima, – che indossava un grembiule blu con il logo Persona_1 dell'associazione - aveva dichiarato: di lavorare come operatrice socio- assistenziale alle dipendenze della dall'8.2.2016, sotto le direttive Controparte_1 di di essere in prova e di non aver ancora firmato alcun Parte_1 contratto;
di lavorare cinque giorni alla settimana, con orario dalle 8:00 alle 16:00, non era sempre rispettato però trattandosi di periodo di prova.
aveva riferito di lavorare come assistente alle dipendenze Controparte_4 della dall'11.1.2016, secondo direttive da e di Controparte_1 Parte_1 non aver sottoscritto alcun contratto;
di lavorare per 30 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle 13:30, anche il sabato a settimane alterne. con indosso un grembiule – aveva anch'ella dichiarato di Controparte_5 lavorare come assistente all'infanzia per i bambini di due anni dal 14.9.2015; di non aver sottoscritto alcun contrato e di lavorare per cinque giorni la settimana Part dalle ore 8:00 alle 16:00 secondo le direttive di , ricevendo Parte_2 mensilmente a titolo retributivo la somma netta di € 400,00. L'opponente ha sostenuto la tesi dello svolgimento di attività per l'associazione a titolo strettamente volontario da parte delle suddette operatrici, senza offrire dati di segno contrario convincenti ed idonei a confutare gli elementi qualificanti della subordinazione enucleati dagli ispettori dalle suddette dichiarazioni. Nella specie, non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici nell'immediatezza delle indagini, senza subire alcun condizionamento da parte datoriale. In riscontro alle domande degli ispettori le lavoratrici non possono che aver riferito quanto di loro diretta conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di “convenienza” delle conseguenze di tali affermazioni. Ne consegue che non hanno alcun effetto eventuali ritrattazioni in giudizio di dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, in quanto si deve ritenere che le affermazioni sottoscritte davanti a funzionari accertatori, rese senza preavviso, siano sicuramente più genuine e sincere, perché non “inquinate” dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro (cfr. anche C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010 -Rv. 614797). Del resto, a conforto della genuinità delle dichiarazioni, deve evidenziarsi che le stesse, oltre ad essere intrinsecamente coerenti, sono anche tra loro concordanti, di modo che appare superflua la sollecitata attività istruttoria mediante escussione in giudizio delle medesime lavoratrici. Pacifico il contenuto di tali dichiarazioni, in quanto giammai contestato, non vale ad inficiarne la genuinità il denunciato utilizzo – da parte dei verbalizzanti -di una modulistica in parte prestampata. Infine, la parte ha dedotto di aver espressamente documentato che la presenza dei soci volontari all'interno della associazione era stata portata a conoscenza del nelle comunicazioni istituzionali: si tratta di documentazione formata dal CP_6 titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva. L'indicazione è generica e parziale, insufficiente a confutare il paradigma dell'eterodirezione emergente dalle dichiarazioni rese dalle suddette operatrici, presenti all'accesso ispettivo (sottoposizione a direttive, osservanza di ________________________________________________________________________ 4
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orario, retribuzione corrispettiva-anche specificamente quantificata). La situazione di fatto, come descritta dalle persone escusse sul posto, non è risultata conforme a quanto dichiarato dal datore nelle suddette comunicazioni istituzionali. 3.Con il quarto motivo ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver il Giudice di prime cure applicato la scriminante di cui all'art. 3 della L. 689/81, per assenza del presupposto della colpevolezza. Secondo la citata norma infatti “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Ha evidenziato il Tribunale che il principio secondo cui, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico dell'autore, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. Né si può sostenere l'inesigibilità degli obblighi in esame ovvero l'errore sul fatto, posto che le attività delle lavoratrici indicate in atti sono state organizzate con modalità proprie della subordinazione, imponendo alle stesse direttive, orari, periodicità della retribuzione: tale assetto è stato predisposto in maniera cosciente e volontaria, dovendosi reputare conosciuta la normativa vigente in materia contributiva. Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a ________________________________________________________________________ 5
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titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli il 26 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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