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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/07/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1641/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCARAMUZZINO ELIO Parte_1
ATTORE contro
,in persona del suo legale rappresentante p.t. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2
GANGI ANGELO
CONVENUTO nonché
, in persona del suo procuratore, Dott. con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio dell'avv. LIBONATI COSIMO DAMIANO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: lesioni personali-risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la società per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non ex artt. 2043 e 2051 CP_1
c.c. subiti in data 30.05.2020 presso la clinica “Villa Adelchi” sita in Longobardi, c.so Marina, di proprietà della convenuta quantificati in €52.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 29.06.2021, si costituiva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a CP_1
pagina 1 di 7 chiamare in causa la compagnia assicurativa con conseguente rinvio Controparte_3 dell'udienza ai sensi del 269 c.p.c.; nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda, chiedeva che fosse la compagnia assicuratrice a rispondere del risarcimento a propria manleva;
con vittoria di spese e competenze di lite.
A seguito dell'istanza formulata dalla convenuta il G.I. con decreto del 23.07.2021 autorizzava CP_1 la chiamata in causa della compagnia assicurativa che si costituiva in Controparte_3 giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2021 eccependo, in via preliminare, l'operatività della polizza stipulata con nei limiti della franchigia fissa di euro 1.500,00 per sinistro, nonché la CP_1 violazione del patto di gestione delle vertenze lite, ex art. 19 da parte dell'assicurato, con conseguente esclusione delle spese legali dal rimborso;
in via principale, rigettare la domanda attrice poiché infondata nell'an e nel quantum;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la limitazione del risarcimento nei limiti della polizza e l'eventuale riduzione per concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale e prova testimoniale e, successivamente, veniva disposta
CTU medico-legale per valutare il danno biologico lamentato nominando a tal fine il dott. . Persona_1
All'udienza del 22.10.2024 il G.I., rilevato l'ingiustificato ritardo del consulente nel deposito della consulenza tecnica e la mancata risposta ai solleciti susseguitisi dall'udienza del 21.11.2023, ne disponeva la revoca dell'incarico e nominava al suo posto la dott.ssa presente in aula. All'esito della Persona_2 disposta consulenza, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
Ed invero, la presente causa trae origine dall'evento del 30.5.2020 occorso alla sig.ra Parte_1 nel mentre si apprestava ad uscire dalla clinica denominata “Villa Adelchi”, sita in Longobardi, c.so Marina, attraverso l'apertura che, dal locale dove era stata allestita la camera ardente della sig.ra Parte_2 conduce alla corte esterna della clinica.
L'attrice, recatasi nella struttura per rendere omaggio alla salma di una parente, sig.ra uscendo, Parte_2 scivolava a terra e subiva lesioni personali.
L'attrice ricollega la caduta all'inclinazione delle mattonelle presenti sulla soglia, prive di dispositivo antiscivolo.
Orbene, va premesso che la domanda va qualificata sotto la fattispecie ex art. 2051 c.c. la quale non pagina 2 di 7 prevede una forma di responsabilità aquiliana, stabilendo, piuttosto, una responsabilità oggettiva, esclusa unicamente dal caso fortuito e non dall'ordinaria diligenza del custode (cfr. Cass. 12027/2017).
E' onere del custode dimostrare la inevitabilità della presenza sul pavimento integrante il caso fortuito che,
è solo quello che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, in quanto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile e tale da favorire da solo il verificarsi dell'evento lesivo. Prova non offerta nel caso di specie alla luce dell'istruttoria svolta.
Deve, inoltre, rammentarsi che la particolare responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. trova la sua ratio negli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza che fanno capo sul custode e in base ai quali il custode stesso è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi (Cass.
8811/2020).
La domanda dell'attrice deve, pertanto, trovare accoglimento in ordine all'an debeatur in quanto rimane assolto l'onere probatorio disciplinato su di lei incombente.
Ed invero, i rilievi fotografici e la prova orale raccolta in corso di causa confermano il fatto storico posto a fondamento della domanda.
Emerge che la soglia della quota del pavimento della citata camera ardente presentava un'andatura inclinata più alta rispetto a quella dell'attigua corte esterna, rivestita con mattonelle di ceramica, prive di dispositivo antiscivolo e di indicazioni di pericolo.
Il rivestimento del pavimento interno e quello del pavimento esterno risulta contiguo ed uniforme stante il materiale, il colore ed il posizionamento delle mattonelle e ciò rese difficile la percezione dell'insidia.
La difatti dopo il sinistro per cui è causa¸ ha eseguito interventi per tentare di rendere conformi CP_1 alle norme di sicurezza il luogo ove è avvenuto il descritto infortunio dotandolo di bande antiscivolo già presenti all'epoca della verifica effettuata dal perito fiduciario della del 17/07/2020. CP_3
I testi di parte convenuta, dipendenti, non forniscono elementi specifici di prova contraria, e forniscono una descrizione dei luoghi -pavimento rivestito da porcellana corrugata- non corrispondente dalle fotografie in atti.
Non emergono elementi di prova, il cui onere spetta al convenuto, su cui fondare il giudizio di comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso ed integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
pagina 3 di 7 Deve, invece, rimanere a carico dell'assicurato la franchigia di euro 1.500,00 prevista in contratto, sulla base delle condizioni generali di polizza n. 41865237 e conseguentemente ogni richiesta di risarcimento dei danni può essere accolta nei confronti della compagnia nei termini indicati nella polizza sottoscritta ex art. 41.
-Sulla violazione del patto di gestione.
La terza chiamata eccepisce le condizioni di polizza previste in riferimento al patto gestione vertenze sottoscritto dalla convenuta chiamante e chiede di dichiarare la violazione del patto gestione della lite di cui all'art. 19 delle condizioni di assicurazione.
In particolare, tale articolo prevede che: “la società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato.”.
Nel caso di specie l'assicurato non si è avvalso dei legali designati dalla convenuta compagnia di assicurazioni.
Orbene, la Corte di Cassazione (Cass., 19.2.2020, n. 4202) ha ritenuto che il patto di gestione della lite non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., co. 3° (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.
Tuttavia ha osservato che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale.
A giustificare, quindi, l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto.
La Compagnia non può pretendere che l'assicurato debba con lei concordare la nomina del legale e dei tecnici che l'hanno assistita, in quanto il patto di gestione della lite dovrà intendersi operante tra le parti soltanto ove la Compagnia abbia inteso assumere la gestione della lite.
Una clausola contrattuale che consenta all'assicuratore di non gestire la lite e di rifiutare il pagamento delle pagina 4 di 7 spese legali e tecniche di professionisti incaricati dall'assicurato sarebbe pertanto nulla, in quanto si tradurrebbe in un limite al diritto riconosciuto dall'art. 1917 co. 3 all'assicurato (Così Cass, 19.2.2020, n.
4202, cit;
Cass., 17.11.1976, n. 4276).
Una volta appreso che parte convenuta aveva nominato proprio legale e consulenti di parte, la Compagnia, tenuta ad un comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.) ed all'esecuzione del contratto secondo il sovrano principio della buona fede, imposto dall'art. 1375 cc, avrebbe dovuto rendere edotta l'assicurata che tali designazioni costituivano palese violazione del patto di gestione della lite.
Del resto, secondo la giurisprudenza, “il patto di gestione della lite contenuto nella polizza di assicurazione della responsabilità civile ha una configurazione giuridica atipica, in cui predominano i caratteri dell'attività concordata, dell'interesse reciproco e dell'aleatorietà” (Cass., 17.11.1994, n. 9744; Trib. Pescara, 28.4.1982), con la precisazione che “nel contratto di assicurazione di tutela giudiziaria, il mandato di gestione della lite conferito all'assicuratore non incide sulla natura giuridica del contratto, la cui causa deve rinvenirsi essenzialmente nella copertura del rischio di dover pagare spese legali e peritali” (Trib. Torino, 29.3.1990).
Ne consegue che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il patto di gestione della lite comporta, a seguito dell'evento, il diritto dell'assicuratore di pretendere dall'assicurato un mandato ad lites nei confronti di legale di propria fiducia, nonché il dovere dell'assicurato di conferire tale mandato”. Ove
l'assicuratore non faccia valere, dopo la nomina autonoma da parte dell'assicurato, il patto di gestione della lite, l'assicuratore non può esimersi dall'onere delle spese di difesa, secondo i criteri dettati dall'art. 1917 co.
3 c.c.; ciò anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l'invalidità della medesima, ai sensi dell'art. 1932 c.c., ove pregiudichi i diritti riconosciuti all'assicurato dal citato co. 3 dell'art. 1917 c.c. (Cass.
17.11.1976 n. 4276).
In sintesi, per quello che qui interessa, pattuita come sopra fra le parti la gestione della lite a carico dell'assicuratore: a) è necessario che costui, ricevuta notizia dell'iniziativa del terzo danneggiato nei confronti del proprio assicurato, manifesti a quest'ultimo la propria volontà di avvalersi del patto attraverso l'assunzione diretta della sua difesa legale. Se la manifestazione di tale volontà perviene nella sfera di conoscenza dell'assicurato, e questo non si adegua, preferendo non avvalersi della difesa offerta, troverà applicazione il “ragionevole corollario” del patto contrattuale, che prevede l'esonero dell'assicuratore dall'obbligo di rimborso delle spese legali autonomamente sostenute dall'assicurato. Corollario che ha lo scopo, legittimo, di qualificare pattiziamente l'altrui condotta di rifiuto quale inadempimento del patto di gestione della lite, e di predeterminarne le conseguenze. b) Specularmente, l'omessa comunicazione all'assicurato della volontà di avvalersi del patto rende questo non operativo per scelta dell'assicuratore, in ognuna delle sue articolazioni.
pagina 5 di 7 Con la conseguenza che, in tal caso, l'assicuratore non potrà sottrarsi all'obbligo di rimborso previsto a suo carico dall'art.1917 co.3° cc. invocando l'esonero contenuto nel patto di cui non si è a tempo debito avvalso.
-Sul quantum debeatur
E' stata prodotta tutta la documentazione sanitaria attestante l'esistenza delle lesioni personali subite dall'attrice a seguito del sinistro per cui è causa esaminata nella ctu che viene posta a base della presente decisione in quanto logica, coerente e priva di contraddizioni interne.
I postumi sono stati ritenuti causalmente riconducibili al trauma da caduta riportato dalla Sig.ra e Pt_1 sono dati da una limitazione funzionale a carico del gomito sinistro.
Gli esiti, secondo i comuni baremes valutativi, integrano un danno biologico permanente stimabile in 14 punti percentuali.
Per ciò che attiene alla invalidità temporanea, dalle certificazioni prodotte si evince un periodo di malattia di 202 giorni ovvero Invalidità temporanea totale in giorni 33 (relativi al ricovero presso il reparto di
Ortopedia dell' e il successivo ricovero per la riabilitazione presso Villa Michelino); CP_5 Parte_3
Invalidità temporanea parziale al 75% in giorni 59; - Invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 50;
Invalidità temporanea parziale al 25% in giorni 60.
Tale danno viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto utilizzati dal Tribunale Milano -anno
2024- che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (76 anni essendo nata il
19/09/1943- evento del 30/05/2020) e dell'entità dei postumi permanenti, punto danno biologico €
3.091,34, punto base ITT € 115, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno biologico
€27.049,00, € 3.795,00 per ITT, € 5.088,75 per ITP al 75%, €2.875 per ITP al 50%, €1.725 per ITP al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di €13.483,75. Per un totale generale di € 40.532,75 in moneta attuale comprensiva dell'incremento per sofferenza soggettiva pari al 30% per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
L'importo liquidato, sulla base delle tabelle è già comprensivo della sofferenza morale;
al fine del riconoscimento del danno ulteriore è necessario allegare e comprovare la personalizzazione dello stesso, che non risulta in alcun documentata, apparendo i profili allegati da parte attrice francamente eccessivi pagina 6 di 7 rispetto alla tipologia di lesione riportata.
Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato all'attualità, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, nella misura suindicata cui sono da aggiungersi le spese mediche sostenute dall'attrice in euro
74,45.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n, 55/14 e succ. modificazioni sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che l'infortunio per cui è causa si è verificato per esclusiva e completa responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. e e per l'effetto la condanna, CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in euro 40.532,75 oltre spese mediche di euro 74,45 ed oltre accessori come in parte motiva;
-in accoglimento della domanda di manleva, condanna , in persona del l.r.p.t, a Controparte_3 mantenere indenne il convenuto, in forza del rapporto assicurativo tra le parti e detratta la franchigia contrattualmente prevista, quale somma destinata a rimanere a carico dell'assicurato;
-Condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
545 per spese e € 7.616 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu;
-distrae le spese come sopra liquidate ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Elio Scaramuzzino, procuratore antistatario.
Cosenza, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1641/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCARAMUZZINO ELIO Parte_1
ATTORE contro
,in persona del suo legale rappresentante p.t. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2
GANGI ANGELO
CONVENUTO nonché
, in persona del suo procuratore, Dott. con il Controparte_3 Controparte_4 patrocinio dell'avv. LIBONATI COSIMO DAMIANO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: lesioni personali-risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la società per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non ex artt. 2043 e 2051 CP_1
c.c. subiti in data 30.05.2020 presso la clinica “Villa Adelchi” sita in Longobardi, c.so Marina, di proprietà della convenuta quantificati in €52.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 29.06.2021, si costituiva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a CP_1
pagina 1 di 7 chiamare in causa la compagnia assicurativa con conseguente rinvio Controparte_3 dell'udienza ai sensi del 269 c.p.c.; nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda, chiedeva che fosse la compagnia assicuratrice a rispondere del risarcimento a propria manleva;
con vittoria di spese e competenze di lite.
A seguito dell'istanza formulata dalla convenuta il G.I. con decreto del 23.07.2021 autorizzava CP_1 la chiamata in causa della compagnia assicurativa che si costituiva in Controparte_3 giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2021 eccependo, in via preliminare, l'operatività della polizza stipulata con nei limiti della franchigia fissa di euro 1.500,00 per sinistro, nonché la CP_1 violazione del patto di gestione delle vertenze lite, ex art. 19 da parte dell'assicurato, con conseguente esclusione delle spese legali dal rimborso;
in via principale, rigettare la domanda attrice poiché infondata nell'an e nel quantum;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva la limitazione del risarcimento nei limiti della polizza e l'eventuale riduzione per concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale e prova testimoniale e, successivamente, veniva disposta
CTU medico-legale per valutare il danno biologico lamentato nominando a tal fine il dott. . Persona_1
All'udienza del 22.10.2024 il G.I., rilevato l'ingiustificato ritardo del consulente nel deposito della consulenza tecnica e la mancata risposta ai solleciti susseguitisi dall'udienza del 21.11.2023, ne disponeva la revoca dell'incarico e nominava al suo posto la dott.ssa presente in aula. All'esito della Persona_2 disposta consulenza, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
Ed invero, la presente causa trae origine dall'evento del 30.5.2020 occorso alla sig.ra Parte_1 nel mentre si apprestava ad uscire dalla clinica denominata “Villa Adelchi”, sita in Longobardi, c.so Marina, attraverso l'apertura che, dal locale dove era stata allestita la camera ardente della sig.ra Parte_2 conduce alla corte esterna della clinica.
L'attrice, recatasi nella struttura per rendere omaggio alla salma di una parente, sig.ra uscendo, Parte_2 scivolava a terra e subiva lesioni personali.
L'attrice ricollega la caduta all'inclinazione delle mattonelle presenti sulla soglia, prive di dispositivo antiscivolo.
Orbene, va premesso che la domanda va qualificata sotto la fattispecie ex art. 2051 c.c. la quale non pagina 2 di 7 prevede una forma di responsabilità aquiliana, stabilendo, piuttosto, una responsabilità oggettiva, esclusa unicamente dal caso fortuito e non dall'ordinaria diligenza del custode (cfr. Cass. 12027/2017).
E' onere del custode dimostrare la inevitabilità della presenza sul pavimento integrante il caso fortuito che,
è solo quello che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, in quanto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile e tale da favorire da solo il verificarsi dell'evento lesivo. Prova non offerta nel caso di specie alla luce dell'istruttoria svolta.
Deve, inoltre, rammentarsi che la particolare responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. trova la sua ratio negli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza che fanno capo sul custode e in base ai quali il custode stesso è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi (Cass.
8811/2020).
La domanda dell'attrice deve, pertanto, trovare accoglimento in ordine all'an debeatur in quanto rimane assolto l'onere probatorio disciplinato su di lei incombente.
Ed invero, i rilievi fotografici e la prova orale raccolta in corso di causa confermano il fatto storico posto a fondamento della domanda.
Emerge che la soglia della quota del pavimento della citata camera ardente presentava un'andatura inclinata più alta rispetto a quella dell'attigua corte esterna, rivestita con mattonelle di ceramica, prive di dispositivo antiscivolo e di indicazioni di pericolo.
Il rivestimento del pavimento interno e quello del pavimento esterno risulta contiguo ed uniforme stante il materiale, il colore ed il posizionamento delle mattonelle e ciò rese difficile la percezione dell'insidia.
La difatti dopo il sinistro per cui è causa¸ ha eseguito interventi per tentare di rendere conformi CP_1 alle norme di sicurezza il luogo ove è avvenuto il descritto infortunio dotandolo di bande antiscivolo già presenti all'epoca della verifica effettuata dal perito fiduciario della del 17/07/2020. CP_3
I testi di parte convenuta, dipendenti, non forniscono elementi specifici di prova contraria, e forniscono una descrizione dei luoghi -pavimento rivestito da porcellana corrugata- non corrispondente dalle fotografie in atti.
Non emergono elementi di prova, il cui onere spetta al convenuto, su cui fondare il giudizio di comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso ed integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
pagina 3 di 7 Deve, invece, rimanere a carico dell'assicurato la franchigia di euro 1.500,00 prevista in contratto, sulla base delle condizioni generali di polizza n. 41865237 e conseguentemente ogni richiesta di risarcimento dei danni può essere accolta nei confronti della compagnia nei termini indicati nella polizza sottoscritta ex art. 41.
-Sulla violazione del patto di gestione.
La terza chiamata eccepisce le condizioni di polizza previste in riferimento al patto gestione vertenze sottoscritto dalla convenuta chiamante e chiede di dichiarare la violazione del patto gestione della lite di cui all'art. 19 delle condizioni di assicurazione.
In particolare, tale articolo prevede che: “la società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato.”.
Nel caso di specie l'assicurato non si è avvalso dei legali designati dalla convenuta compagnia di assicurazioni.
Orbene, la Corte di Cassazione (Cass., 19.2.2020, n. 4202) ha ritenuto che il patto di gestione della lite non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., co. 3° (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.
Tuttavia ha osservato che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale.
A giustificare, quindi, l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto.
La Compagnia non può pretendere che l'assicurato debba con lei concordare la nomina del legale e dei tecnici che l'hanno assistita, in quanto il patto di gestione della lite dovrà intendersi operante tra le parti soltanto ove la Compagnia abbia inteso assumere la gestione della lite.
Una clausola contrattuale che consenta all'assicuratore di non gestire la lite e di rifiutare il pagamento delle pagina 4 di 7 spese legali e tecniche di professionisti incaricati dall'assicurato sarebbe pertanto nulla, in quanto si tradurrebbe in un limite al diritto riconosciuto dall'art. 1917 co. 3 all'assicurato (Così Cass, 19.2.2020, n.
4202, cit;
Cass., 17.11.1976, n. 4276).
Una volta appreso che parte convenuta aveva nominato proprio legale e consulenti di parte, la Compagnia, tenuta ad un comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.) ed all'esecuzione del contratto secondo il sovrano principio della buona fede, imposto dall'art. 1375 cc, avrebbe dovuto rendere edotta l'assicurata che tali designazioni costituivano palese violazione del patto di gestione della lite.
Del resto, secondo la giurisprudenza, “il patto di gestione della lite contenuto nella polizza di assicurazione della responsabilità civile ha una configurazione giuridica atipica, in cui predominano i caratteri dell'attività concordata, dell'interesse reciproco e dell'aleatorietà” (Cass., 17.11.1994, n. 9744; Trib. Pescara, 28.4.1982), con la precisazione che “nel contratto di assicurazione di tutela giudiziaria, il mandato di gestione della lite conferito all'assicuratore non incide sulla natura giuridica del contratto, la cui causa deve rinvenirsi essenzialmente nella copertura del rischio di dover pagare spese legali e peritali” (Trib. Torino, 29.3.1990).
Ne consegue che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il patto di gestione della lite comporta, a seguito dell'evento, il diritto dell'assicuratore di pretendere dall'assicurato un mandato ad lites nei confronti di legale di propria fiducia, nonché il dovere dell'assicurato di conferire tale mandato”. Ove
l'assicuratore non faccia valere, dopo la nomina autonoma da parte dell'assicurato, il patto di gestione della lite, l'assicuratore non può esimersi dall'onere delle spese di difesa, secondo i criteri dettati dall'art. 1917 co.
3 c.c.; ciò anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l'invalidità della medesima, ai sensi dell'art. 1932 c.c., ove pregiudichi i diritti riconosciuti all'assicurato dal citato co. 3 dell'art. 1917 c.c. (Cass.
17.11.1976 n. 4276).
In sintesi, per quello che qui interessa, pattuita come sopra fra le parti la gestione della lite a carico dell'assicuratore: a) è necessario che costui, ricevuta notizia dell'iniziativa del terzo danneggiato nei confronti del proprio assicurato, manifesti a quest'ultimo la propria volontà di avvalersi del patto attraverso l'assunzione diretta della sua difesa legale. Se la manifestazione di tale volontà perviene nella sfera di conoscenza dell'assicurato, e questo non si adegua, preferendo non avvalersi della difesa offerta, troverà applicazione il “ragionevole corollario” del patto contrattuale, che prevede l'esonero dell'assicuratore dall'obbligo di rimborso delle spese legali autonomamente sostenute dall'assicurato. Corollario che ha lo scopo, legittimo, di qualificare pattiziamente l'altrui condotta di rifiuto quale inadempimento del patto di gestione della lite, e di predeterminarne le conseguenze. b) Specularmente, l'omessa comunicazione all'assicurato della volontà di avvalersi del patto rende questo non operativo per scelta dell'assicuratore, in ognuna delle sue articolazioni.
pagina 5 di 7 Con la conseguenza che, in tal caso, l'assicuratore non potrà sottrarsi all'obbligo di rimborso previsto a suo carico dall'art.1917 co.3° cc. invocando l'esonero contenuto nel patto di cui non si è a tempo debito avvalso.
-Sul quantum debeatur
E' stata prodotta tutta la documentazione sanitaria attestante l'esistenza delle lesioni personali subite dall'attrice a seguito del sinistro per cui è causa esaminata nella ctu che viene posta a base della presente decisione in quanto logica, coerente e priva di contraddizioni interne.
I postumi sono stati ritenuti causalmente riconducibili al trauma da caduta riportato dalla Sig.ra e Pt_1 sono dati da una limitazione funzionale a carico del gomito sinistro.
Gli esiti, secondo i comuni baremes valutativi, integrano un danno biologico permanente stimabile in 14 punti percentuali.
Per ciò che attiene alla invalidità temporanea, dalle certificazioni prodotte si evince un periodo di malattia di 202 giorni ovvero Invalidità temporanea totale in giorni 33 (relativi al ricovero presso il reparto di
Ortopedia dell' e il successivo ricovero per la riabilitazione presso Villa Michelino); CP_5 Parte_3
Invalidità temporanea parziale al 75% in giorni 59; - Invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 50;
Invalidità temporanea parziale al 25% in giorni 60.
Tale danno viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto utilizzati dal Tribunale Milano -anno
2024- che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (76 anni essendo nata il
19/09/1943- evento del 30/05/2020) e dell'entità dei postumi permanenti, punto danno biologico €
3.091,34, punto base ITT € 115, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno biologico
€27.049,00, € 3.795,00 per ITT, € 5.088,75 per ITP al 75%, €2.875 per ITP al 50%, €1.725 per ITP al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di €13.483,75. Per un totale generale di € 40.532,75 in moneta attuale comprensiva dell'incremento per sofferenza soggettiva pari al 30% per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.
L'importo liquidato, sulla base delle tabelle è già comprensivo della sofferenza morale;
al fine del riconoscimento del danno ulteriore è necessario allegare e comprovare la personalizzazione dello stesso, che non risulta in alcun documentata, apparendo i profili allegati da parte attrice francamente eccessivi pagina 6 di 7 rispetto alla tipologia di lesione riportata.
Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato all'attualità, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, nella misura suindicata cui sono da aggiungersi le spese mediche sostenute dall'attrice in euro
74,45.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n, 55/14 e succ. modificazioni sul valore del decisum per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che l'infortunio per cui è causa si è verificato per esclusiva e completa responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. e e per l'effetto la condanna, CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in euro 40.532,75 oltre spese mediche di euro 74,45 ed oltre accessori come in parte motiva;
-in accoglimento della domanda di manleva, condanna , in persona del l.r.p.t, a Controparte_3 mantenere indenne il convenuto, in forza del rapporto assicurativo tra le parti e detratta la franchigia contrattualmente prevista, quale somma destinata a rimanere a carico dell'assicurato;
-Condanna la parte convenuta, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
545 per spese e € 7.616 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di liquidazione del ctu;
-distrae le spese come sopra liquidate ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Elio Scaramuzzino, procuratore antistatario.
Cosenza, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
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