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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del
25.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai n. 12655, 12656, 12708 e 12719 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Cantile che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e CP_1 difeso come in atti dall'avv. Davide Catalano
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi, tutti depositati in data 17.10.2024, e successivamente riuniti identità di petitum e di causa petendi, parte ricorrente ha esposto che l , con n. 4 solleciti di pagamento notificati in data 21.8.2024, aveva CP_1
richiesto la restituzione di complessivi euro 4.111,87, somma indebita per aver fruito negli anni 2001 e 2002 di prestazioni di disoccupazione agricola e indennità di maternità e malattia non dovute, già richieste con precedenti comunicazioni di indebito notificate nel mese di ottobre 2011.
Parte ricorrente sosteneva che, a fronte della predetta notifica degli indebiti nel 2011, le pretese sarebbero comunque prescritte, e concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
L' si costituiva e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, CP_1
per aver parte ricorrente proposto quattro separati ricorsi, tutti iscritti nello stesso giorno e con il patrocinio del medesimo difensore, aventi ad oggetto le quattro comunicazioni pure ricevute tutte nella stessa data, senza che CP_1
sussistesse un apprezzabile interesse alla separazione dei giudizi, e con conseguente abuso dello strumento processuale.
Alla odierna udienza cartolare, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra.
Ritiene il Tribunale che la tesi di parte ricorrente vada condivisa, sicché
l'eccezione di prescrizione è fondata.
Va rilevato, invero, che il diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
Segnatamente, la Corte di Cassazione, proprio in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, ha chiarito che l'azione di ripetizione dell'indebito
è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ed il dies a quo della stessa deve individuarsi nel momento del pagamento (Cass., 14.5.2008 n. 12092).
In proposito, anche le SS.UU., con sentenza 9 marzo 2009 n. 5624 hanno chiarito che: “l'art 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi”.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi che, a fronte della notifica degli indebiti nel mese di otto 2011, in assenza della prova dell'invio di ulteriori tempestivi atti interruttivi della prescrizione, al momento della comunicazione dei solleciti di pagamento avversati in questa sede (21.8.2024), è ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale e, pertanto, le somme risultano irripetibili.
In ragione di tutto quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere pertanto accolto con la conseguenza che va accertata l'insussistenza di erogazioni indebite da parte dell' CP_1
Le spese si compensano in considerazione della condotta processuale di parte ricorrente che procedeva ad un ingiustificato frazionamento delle domande (cfr. Sezioni Unite n. 23726/2007).
Parte ricorrente, infatti, ingiustificatamente ha promosso quattro diversi ricorsi impugnando sì quattro diverse comunicazioni dell , ma aventi il CP_1
medesimo oggetto, vale a dire la comunicazione di indebito della disoccupazione agricola e dell'indennità di malattia e maternità percepite negli anni 2001 e 2002.
A ciò si aggiunga che la ricorrente proponeva i quattro separati ricorsi nella medesima data, quando aveva già contezza di tutte le missive comunicate dall e senza che sussistesse un apprezzabile interesse alla separazione dei CP_1
giudizi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che, con riferimento alla somma di euro 4.111,87 di cui alle n. 4 comunicazioni del CP_1
21.8.2024, non sussistono pagamenti indebiti da parte dell' ; CP_1
b) compensa le spese.
Aversa, 26.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli