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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale promossa da nata a [...] l'[...] (C.F.: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Scuole Vecchie n. 10, rappresentata e difesa, dall' Avv. Salvatore Timpanaro, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso, dall' Avv. Loredana Sfienti, giusta procura in atti;
- Resistente –
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3.12.2024 di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.07.2023, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile a Nicosia in data 15.09.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 11, parte I, anno 2018, optando per il regime della separazione dei beni.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale non sono nati figli, ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di incomprensioni e incompatibilità caratteriali con il marito che, nel tempo, hanno condotto alla definitiva rottura del vincolo matrimoniale.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il matrimonio, nonostante i tentativi di conciliazione, è stato distrutto e disgregato dalla condotta tenuta dalla moglie che ha manifestato sentimenti di eccessiva e morbosa gelosia, nonché di continua sofferenza nei confronti del marito per la sola circostanza di trovarsi in Germania lontano dagli affetti.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti ed emessi, con ordinanza del 29.02.2024, i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., all'udienza del 3.12.2024 il
Giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 04.12.2024.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto cessata ormai dal 28 febbraio 2023.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la ricorrente ha svolto per sé medesima, va preliminarmente premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c.: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Presupposti imprescindibili per il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge “debole” sono, pertanto, sia il fatto che a quest'ultimo non sia stata addebitata la separazione, sia che il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri. Il giudizio di adeguatezza presuppone quindi anzitutto il confronto della situazione economico- reddituale delle parti e l'accertamento di una situazione patrimoniale di squilibrio tra i coniugi.
Va inoltre verificata non soltanto l'attuale condizione economica di ciascuno dei coniugi, ma altresì il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
È quindi necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre ponderare dapprima la situazione economica del coniuge richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre), per poi verificare se i mezzi economici a disposizione dello stesso gli permettano di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio indipendentemente dalla percezione di detto assegno (cfr. Cass. ordinanza n. 14367/2024).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ordinanza n. 14367/2024; Cass. ordinanza n.
20866/2021; Cass. ordinanza n. 11484/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto attività lavorativa come collaboratrice domestica fino a quando è rimasta a vivere in Germania con il resistente (ossia fino al 15 marzo 2023), percependo un importo mensile medio di circa € 950,00 (cfr. doc. n. 6, fascicolo di parte ricorrente).
Cessata la convivenza con il resistente, la ricorrente è rientrata a Nicosia, dove, pur avendo insistentemente cercato lavoro, non è riuscita a trovare un'occupazione lavorativa ed è quindi attualmente disoccupata. La ricorrente ha tuttavia dichiarato che sta svolgendo un corso per O.S.S.,
(operatore socio-sanitario), il cui positivo esito le consentirà probabilmente di conseguire un adeguato sbocco lavorativo (cfr. verbale d'udienza del 20/12/2023).
Parte ricorrente ha inoltre dedotto e documentato che dall'aprile 2020 al febbraio 2023 ha investito i suoi risparmi, mediante bonifici mensili di € 340,00, nell'acquisto dell'autovettura Nissan KEH 20
FV che è rimasta nella disponibilità del resistente (circostanza documentata e confermata dal resistente), residuando sul suo conto corrente, al 14 luglio 2023, un saldo attivo pari ad € 1.423,00.
Per questi motivi
la ricorrente, dando atto del notevole squilibrio tra la sua situazione economico- reddituale e quella del marito, ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento, anche al fine di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il resistente ha invece dedotto e documentato di essere dipendente della Controparte_2 Diversamente da quanto rilevato nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in ordine alle somme percepite mensilmente dal resistente, da una analisi incrociata delle buste paga, degli estratti conto e delle dichiarazioni dei redditi prodotti da quest'ultimo emerge che la sua retribuzione mensile oscilla tra € 2.000,00 ed € 2.600,00 (cfr. doc.ti nn. 4, 5, 8, 9 e 10).
Il resistente, inoltre, pur avendo confermato che la ricorrente ha provveduto al pagamento delle rate mensili di € 340,00 per l'acquisto dell'autovettura Nissan Qashqai, ha dedotto di avere provveduto sempre lui, in costanza di matrimonio, al pagamento mensile del canone di locazione pari ad € 570,00, oltre alle utenze domestiche e la spesa alimentare.
Ciò posto, diversamente da quanto disposto con l'ordinanza di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., si ritiene che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, emerga una rilevante sperequazione economica tra il resistente e la ricorrente, la quale certamente ad oggi non ha le risorse per mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto, tenuto conto, da un lato, dello stato di disoccupazione della ricorrente e della retribuzione mensile percepita dal resistente, dall'altro lato, della giovane età della ricorrente (trentasei anni), la quale è certamente abile al lavoro, dell'esperienza lavorativa maturata in Germania come collaboratrice domestica e del fatto che si sta adoperando per trovare un lavoro mediante la frequentazione di un corso professionale per il conseguimento della qualifica di O.S.S., considerato il tenore di vita presumibilmente goduto dalle parti durante la breve durata del matrimonio sulla base del reddito complessivo di cui i coniugi godevano in Germania, delle spese da affrontare per la locazione della casa di abitazione, per l'acquisto dell'autovettura, per il pagamento delle bollette, per l'acquisto dei beni di prima necessità e del costo della vita in Germania, si stima congruo riconoscere in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 250,00.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'1/06/1988 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
13/11/1985 (C.F.: ); CodiceFiscale_3
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nicosia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto al numero 11, parte I, anno 2018, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) dispone che versi a l'importo di euro 250,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente domanda, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 22.02.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale promossa da nata a [...] l'[...] (C.F.: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Scuole Vecchie n. 10, rappresentata e difesa, dall' Avv. Salvatore Timpanaro, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso, dall' Avv. Loredana Sfienti, giusta procura in atti;
- Resistente –
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3.12.2024 di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.07.2023, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile a Nicosia in data 15.09.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 11, parte I, anno 2018, optando per il regime della separazione dei beni.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale non sono nati figli, ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di incomprensioni e incompatibilità caratteriali con il marito che, nel tempo, hanno condotto alla definitiva rottura del vincolo matrimoniale.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il matrimonio, nonostante i tentativi di conciliazione, è stato distrutto e disgregato dalla condotta tenuta dalla moglie che ha manifestato sentimenti di eccessiva e morbosa gelosia, nonché di continua sofferenza nei confronti del marito per la sola circostanza di trovarsi in Germania lontano dagli affetti.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti ed emessi, con ordinanza del 29.02.2024, i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., all'udienza del 3.12.2024 il
Giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa, rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 04.12.2024.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto cessata ormai dal 28 febbraio 2023.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la ricorrente ha svolto per sé medesima, va preliminarmente premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c.: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Presupposti imprescindibili per il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge “debole” sono, pertanto, sia il fatto che a quest'ultimo non sia stata addebitata la separazione, sia che il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri. Il giudizio di adeguatezza presuppone quindi anzitutto il confronto della situazione economico- reddituale delle parti e l'accertamento di una situazione patrimoniale di squilibrio tra i coniugi.
Va inoltre verificata non soltanto l'attuale condizione economica di ciascuno dei coniugi, ma altresì il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
È quindi necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre ponderare dapprima la situazione economica del coniuge richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre), per poi verificare se i mezzi economici a disposizione dello stesso gli permettano di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio indipendentemente dalla percezione di detto assegno (cfr. Cass. ordinanza n. 14367/2024).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ordinanza n. 14367/2024; Cass. ordinanza n.
20866/2021; Cass. ordinanza n. 11484/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto attività lavorativa come collaboratrice domestica fino a quando è rimasta a vivere in Germania con il resistente (ossia fino al 15 marzo 2023), percependo un importo mensile medio di circa € 950,00 (cfr. doc. n. 6, fascicolo di parte ricorrente).
Cessata la convivenza con il resistente, la ricorrente è rientrata a Nicosia, dove, pur avendo insistentemente cercato lavoro, non è riuscita a trovare un'occupazione lavorativa ed è quindi attualmente disoccupata. La ricorrente ha tuttavia dichiarato che sta svolgendo un corso per O.S.S.,
(operatore socio-sanitario), il cui positivo esito le consentirà probabilmente di conseguire un adeguato sbocco lavorativo (cfr. verbale d'udienza del 20/12/2023).
Parte ricorrente ha inoltre dedotto e documentato che dall'aprile 2020 al febbraio 2023 ha investito i suoi risparmi, mediante bonifici mensili di € 340,00, nell'acquisto dell'autovettura Nissan KEH 20
FV che è rimasta nella disponibilità del resistente (circostanza documentata e confermata dal resistente), residuando sul suo conto corrente, al 14 luglio 2023, un saldo attivo pari ad € 1.423,00.
Per questi motivi
la ricorrente, dando atto del notevole squilibrio tra la sua situazione economico- reddituale e quella del marito, ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento, anche al fine di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il resistente ha invece dedotto e documentato di essere dipendente della Controparte_2 Diversamente da quanto rilevato nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in ordine alle somme percepite mensilmente dal resistente, da una analisi incrociata delle buste paga, degli estratti conto e delle dichiarazioni dei redditi prodotti da quest'ultimo emerge che la sua retribuzione mensile oscilla tra € 2.000,00 ed € 2.600,00 (cfr. doc.ti nn. 4, 5, 8, 9 e 10).
Il resistente, inoltre, pur avendo confermato che la ricorrente ha provveduto al pagamento delle rate mensili di € 340,00 per l'acquisto dell'autovettura Nissan Qashqai, ha dedotto di avere provveduto sempre lui, in costanza di matrimonio, al pagamento mensile del canone di locazione pari ad € 570,00, oltre alle utenze domestiche e la spesa alimentare.
Ciò posto, diversamente da quanto disposto con l'ordinanza di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., si ritiene che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, emerga una rilevante sperequazione economica tra il resistente e la ricorrente, la quale certamente ad oggi non ha le risorse per mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto, tenuto conto, da un lato, dello stato di disoccupazione della ricorrente e della retribuzione mensile percepita dal resistente, dall'altro lato, della giovane età della ricorrente (trentasei anni), la quale è certamente abile al lavoro, dell'esperienza lavorativa maturata in Germania come collaboratrice domestica e del fatto che si sta adoperando per trovare un lavoro mediante la frequentazione di un corso professionale per il conseguimento della qualifica di O.S.S., considerato il tenore di vita presumibilmente goduto dalle parti durante la breve durata del matrimonio sulla base del reddito complessivo di cui i coniugi godevano in Germania, delle spese da affrontare per la locazione della casa di abitazione, per l'acquisto dell'autovettura, per il pagamento delle bollette, per l'acquisto dei beni di prima necessità e del costo della vita in Germania, si stima congruo riconoscere in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 250,00.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'1/06/1988 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
13/11/1985 (C.F.: ); CodiceFiscale_3
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nicosia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto al numero 11, parte I, anno 2018, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) dispone che versi a l'importo di euro 250,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente domanda, oltre rivalutazione monetaria Istat annuale;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 22.02.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo