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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/12/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice rel.
dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1457/2025 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con l'avv. CATERINA CECCHI Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'avv. MAXIMILIANO PARISSIS Parte_2 C.F._2 presso il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28/10/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
1 data 30/07/1994 a Poggio a Caiano (PO), trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Poggio a Caiano (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1994, Parte II, Serie A, atto n. 10.
I coniugi hanno dedotto di aver ottenuto la separazione personale all'esito del giudizio RG
3024/2020 con decreto del Tribunale di Prato cron. 3535/2021 del 26/04/2021 e di non aver più ripreso la convivenza.
Nelle note autorizzate ai sensi dell'artt. 127 – ter cpc, le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non volersi riconciliare, insistendo nell'accoglimento delle condizioni concordate di seguito riportate:
“1) il sig. verserà un contributo al mantenimento del figlio pari ad Euro 350,00 Parte_1 Per_1 mensili, oltre aggiornamento ISTAT di legge;
2) entrambi i coniugi contribuiranno al pagamento pro quota nella misura del 50% delle spese straordinarie per;
per quanto attiene alla Per_1 disciplina delle spese ordinarie e di quelle straordinarie farà fede quanto disposto dal Protocollo
d'intesa adottato dal Tribunale di Prato, ad eccezione delle spese di abbigliamento e trasporto per i figli che saranno ripartite, se documentate, nella misura del 50% tra le parti, con la precisazione che le spese per abbigliamento dovranno essere ragionevoli e, se di ingente entità
(ovvero superiore ad Euro 150,00), dovranno previamente essere concordate tra i genitori;
3)
manterrà la propria residenza nella casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra Per_1
4) vista la maggiore età dei figli, le modalità ed i tempi di visita e di incontro saranno Pt_2 concordati direttamente con loro;
5) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi emolumento, mantenimento o alimenti per sè; 6) le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a regolare consensualmente ogni altro precedente rapporto di natura economica tra loro”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data del 14/04/2021 di udienza di trattazione scritta per la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi anche in relazione al mantenimento del figlio , maggiorenne e non Per_1 economicamente indipendente ( nato in data [...] ha raggiunto l'indipendenza); Per_2 rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il
2 Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Poggio a Caiano (PO) il 30/07/1994, tra e trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro atti di matrimonio dell'anno
1994, parte II, serie A, atto n. 10;
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di seguito riportate:
1) il sig. verserà un contributo al mantenimento del figlio pari ad Euro Parte_1 Per_1
350,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT di legge;
2) entrambi i coniugi contribuiranno al pagamento pro quota nella misura del 50% delle spese straordinarie per per quanto attiene alla disciplina delle spese ordinarie e di Per_1 quelle straordinarie farà fede quanto disposto dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Prato, ad eccezione delle spese di abbigliamento e trasporto per i figli che saranno ripartite, se documentate, nella misura del 50% tra le parti, con la precisazione che le spese per abbigliamento dovranno essere ragionevoli e, se di ingente entità (ovvero superiore ad
Euro 150,00), dovranno previamente essere concordate tra i genitori;
3) manterrà la propria residenza nella casa familiare, di proprietà esclusiva della Per_1 sig.ra Pt_2
4) vista la maggiore età dei figli, le modalità ed i tempi di visita e di incontro saranno concordati direttamente con loro;
5) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi emolumento, mantenimento o alimenti per sè;
- prende atto dell'accordo delle parti sulla condizione di seguito riportata:
6) le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a regolare consensualmente ogni altro precedente rapporto di natura economica tra loro
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio a Caiano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente
3 dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
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