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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/09/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.05.2024 avverso la sentenza n. 4086/2024 resa dal Tribunale di
Milano, pubblicata il 12.04.2024 e notificata in data 18.04.2024,
DA
Parte_1
(P.IVA ), rappresentato e difeso, come da delega allegata
[...] P.IVA_1 all'atto di citazione in appello, dall' avv. ENRICO MACRI' (C.F. , C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AMEDEO VALZER (C.F.
), sito in MILANO, LARGO RICHINI N.
2-A; C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in PIAZZA FILIPPO MEDA 4 20121 MILANO, con il patrocinio dell'avv.
DE LUCIA ANDREA, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 7, MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA
INTRUM , IN QUALITA' DI PROCURATRICE DI CP_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 12 tempore, con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA ANDREA, elettivamente domiciliata in
LARGO AUGUSTO 7, MILANO presso lo studio del predetto difensore;
-TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4086/2024, pubblicata il
12/04/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
:
[...]
“In via principale, nel merito, accogliere l'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande del come formulate in seno all'atto di citazione di primo grado e quindi: Parte_1
1) confermato e dichiarato che il contratto di locazione finanziaria, stipulato in data
07.02.2007 e relativo all'immobile di via Oberdan n. 144 è un “leasing traslativo” ed è pertanto sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non a quella della l. 124/2017 né dell'art. 72-quater l. fall., accertare e dichiarare la nullità della penale - prevista dall'art. 15 Cont del contratto stipulato tra IG e (oggi )- per le ragioni indicate in parte CP_4 motiva;
2) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del Controparte_5 [...] Cont
alla restituzione di tutti i canoni corrisposti in favore di (quantificati nel Parte_1 totale di € 1.267.596,96 oltre iva) fino al momento della risoluzione contrattuale formalizzata con comunicazione del concedente avente data 31 ottobre 2013 –oltre interessi maturati dal dì del dovuto sino al soddisfo. Quindi condannare la convenuta a restituire i canoni di leasing versati, pari ad € 1.267.596,96 oltre iva, oltre interessi maturati dal dì del dovuto sino al soddisfo o condannandola al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta equa;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi che l'adita Corte ritenga valida la clausola contrattuale di cui si è chiesta la dichiarazione di nullità, accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità della clausola penale contenuta all'art. 15 del contratto di leasing e, per l'effetto, ridurla ai sensi del combinato disposto degli artt. 1384 e 1526 c.c., condannando controparte
a restituire i canoni di leasing versati, pari ad € 1.267.596,96 oltre iva, oltre interessi maturati dal dì del dovuto sino al soddisfo o condannandola al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta equa;
4) in via istruttoria, si formula all'Ill.ma Corte adita istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei Cont confronti di degli estratti conto relativi del rapporto in questione, dall'inizio sino alla chiusura conto, nonché istanza di c.t.u. come meglio descritta in parte motiva;
5) con vittoria di spese, diritti, onorari anche del giudizio di primo grado, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA secondo disposizione di legge;
pagina 2 di 12 6) in via ulteriormente subordinata, qualora non venga accolto l'appello, disporre la compensazione delle spese legali anche del primo grado di giudizio per le ragioni esposte in parte motiva”.
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: nel merito e in via principale: respingere, siccome infondato in fatto
e in diritto, l'appello proposto dal Parte_2
nei confronti del avverso la sentenza n. 4086/2024 emessa e
[...] Controparte_1 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 12.0.2024, accertando e dichiarando che, allo stato, nulla deve al Controparte_1 Parte_2
, fermo tuttavia restando l'obbligo in capo al di
[...] Controparte_1 rendicontazione delle somme che il medesimo avesse a ricavare con la vendita o la diversa allocazione dell'immobile, nonché di versamento a favore della Procedura fallimentare dell'eventuale eccedenza che dovesse essere ricavata da tale vendita o diversa allocazione dell'immobile rispetto al credito vantato dal in conseguenza dell'avvenuta Controparte_1 risoluzione del contratto di leasing;
nel merito e in via subordinata: nell'ipotesi in cui dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 1526 cod. civ., accertare e dichiarare che gli importi incassati dalla concedente in corso di rapporto possono, in ogni caso, essere trattenuti dalla medesima, a titolo di penale e/o di equo compenso e, conseguentemente, assolvere il da ogni avversa pretesa;
in ulteriore Controparte_1 subordine: e sempre nella non creduta ipotesi in cui dovesse dichiarare il convenuto
[...] tenuto alla restituzione a favore del CP_1 Parte_2
di una qualsivoglia somma, dichiarare in ogni caso la
[...] compensazione, sino a reciproca concorrenza, tra questo eventuale debito della concedente e il credito alla medesima spettante a titolo di penale e/o di equo compenso per l'uso dell'immobile; in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulata dall'appellante. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per N QUALITA' DI PROCURATRICE DI Controparte_7 [...]
Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: nel merito e in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal nei Parte_2 confronti del avverso la sentenza n. 4086/2024 emessa e pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Milano in data 12.0.2024, accertando e dichiarando che, allo stato, CP_1 nulla deve al
[...] Parte_2
, fermo tuttavia restando l'obbligo in capo al i rendicontazione
[...] Controparte_1 delle somme che il medesimo avesse a ricavare con la vendita o la diversa allocazione dell'immobile, nonché di versamento a favore della Procedura fallimentare dell'eventuale eccedenza che dovesse essere ricavata da tale vendita o diversa allocazione dell'immobile
pagina 3 di 12 rispetto al credito vantato dal in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del Controparte_1 contratto di leasing;
nel merito e in via subordinata: nell'ipotesi in cui dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 1526 cod. civ., accertare e dichiarare che gli importi incassati dalla concedente in corso di rapporto possono, in ogni caso, essere trattenuti dalla medesima,
a titolo di penale e/o di equo compenso e, conseguentemente, assolvere il Controparte_1 da ogni avversa pretesa;
in ulteriore subordine: e sempre nella non creduta ipotesi in cui dovesse dichiarare il convenuto enuto alla restituzione a favore del Controparte_1 Parte_2
di una qualsivoglia somma, dichiarare in ogni caso la
[...] compensazione, sino a reciproca concorrenza, tra questo eventuale debito della concedente e il credito alla medesima spettante a titolo di penale e/o di equo compenso per l'uso dell'immobile; in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulata dall'appellante. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato veniva esperita dal
[...] azione ex artt. 1526 c.c. e 1384 Parte_1
c.c. nei confronti di per il recupero di tutti i canoni corrisposti dalla Controparte_1 in favore del nell'esecuzione del contratto di leasing n. 653081/001, fino Parte_1 CP_1 al momento della risoluzione contrattuale, formalizzata con comunicazione del locatore avente data 31.10.2013.
In particolare, il chiedeva dichiararsi la natura traslativa del Parte_1 suddetto contratto di leasing e la conseguente sottoposizione dello stesso alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c.; la nullità della penale prevista dall'art. 15 del contratto - o, in via subordinata, la riduzione della stessa per eccessiva onerosità - e il diritto alla restituzione di tutti i canoni versati, pari ad € 1.267.596,96 oltre iva e interessi dal giorno del dovuto al soddisfo.
L'attrice deduceva che:
- In data 07.02.2007, aveva sottoscritto il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un compendio immobiliare sito a Catania di proprietà di – poi Controparte_8
– per la cui utilizzazione si era impegnata al versamento di CP_1 Parte_1 complessivi € 2.973.666,66 oltre IVA, importo assoggettato a periodica variazione, in aumento o in diminuzione, secondo i criteri di indicizzazione indicati al punto b) della clausola n. 3 delle condizioni particolari e della clausola n. 6 delle condizioni generali di contratto. L'importo era suddiviso in 180 versamenti mensili, di cui il primo pari ad € 229.500,00 oltre IVA, da versare contestualmente alla stipula del contratto, come canone anticipato, e i successivi 179 versamenti, dell'importo di € 15.330,54 ciascuno, oltre IVA e indicizzazione, con un prezzo finale di opzione pari ad € 22.950,00.
pagina 4 di 12 - In costanza di contratto, si rendeva inadempiente nel pagamento del canone Parte_1 periodico convenuto, in particolare con riferimento ai canoni dal 01.05.2012 a seguire. Nelle more veniva accolta la richiesta della i essere ammessa al concordato preventivo Parte_1 con decreto del Tribunale di Catania del 16.05.2013. Verificata dalla concedente la volontà della procedura di non dare seguito alla prosecuzione del rapporto contrattuale, di fronte al perdurare dell'inadempimento della società utilizzatrice, , con raccomandata del CP_4
31.10.2013, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto, comunicava al Commissario Giudiziale e al liquidatore l'immediata risoluzione del contratto di leasing immobiliare.
- Successivamente, con sentenza n. 197/2013 del 21.11.2013, veniva dichiarato il Fallimento della Parte_1
- Posto che il contratto in esame doveva essere qualificato leasing traslativo, sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c., la clausola contenuta nell'art. 15 del contratto, secondo l'attore, doveva dichiararsi nulla per contrarietà alla predetta norma, quanto meno nella parte in cui non prevedeva la restituzione dei canoni versati;
conseguentemente, la disposizione contrattuale doveva essere disapplicata, o, al più, ridotta, per riequilibrare l'evidente alterazione del sinallagma contrattuale.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte CP_1 dal e deducendo: - l'inapplicabilità al contratto dell'art. 1526 cod. civ., ritenendo Parte_1 che la Curatela non avesse dimostrato la natura traslativa del contratto di leasing in questione;
- l'infondatezza delle pretese restitutorie, anche in caso di applicazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c., e delle domande di accertamento della nullità della clausola penale o di riduzione della stessa ex art. 1384 c.c.
3. Con sentenza n. 4086/2024, il Tribunale di Milano rigettava sia le domande proposte dal volte alla declaratoria della nullità della clausola penale e alla Parte_1 condanna di controparte alla restituzione dei canoni versati, sia le domande subordinate volte alla riduzione della penale e alla restituzione dei canoni, condannando il al Parte_1 Cont pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta , liquidate in € 19.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e IVA.
Il Tribunale qualificava il contratto tra le parti quale leasing traslativo. Infatti, essendo il prezzo di opzione pattuito molto basso rispetto al valore residuo del complesso immobiliare, risultava evidente che i canoni avevano incluso, in parte, il corrispettivo del valore d'uso degli immobili e, per altra parte, il corrispettivo del valore d'appartenenza e che quindi il leasing era stato strutturato come negozio finalizzato anche all'acquisto rateale. In merito all'individuazione della disciplina applicabile, il Tribunale riteneva esclusa l'applicazione retroattiva della legge n. 124\2017, con conseguente applicazione al contratto (risoltosi nel 2013) della disciplina di cui all'art. 1526 c.c.
pagina 5 di 12 Riteneva tuttavia pienamente valida la clausola penale prevista all'art. 15 del contratto, sostenendo che, se da un lato, la penale in questione prevedeva la liquidazione anticipata del danno anche attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati e di un ulteriore importo pari al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto, attualizzati al tasso contrattualmente stabilito, per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto, dall'altro lato, la stessa clausola prevedeva che fosse detratto dall'importo complessivamente dovuto quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene o derivante da indennizzi o risarcimenti di terzi,
“sì da potersi ritenere che la struttura della clausola penale risultasse astrattamente conforme al contemperamento degli opposti interessi, senza realizzare un ingiustificato arricchimento dell'un contraente (il concedente) a danno dell'altro (l'utilizzatore)”.
Il Tribunale aveva infine ritenuto che detta clausola non fosse nemmeno da ridurre ex art. 1384
c.c., poiché l'impianto contrattuale, così come sopra descritto, non poteva considerarsi manifestamente eccessivo a favore del concedente, atteso che, per effetto della clausola sopra descritta, la concedente non avrebbe conseguito in caso di inadempimento della locataria più di quanto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto.
4. Avverso tale sentenza, il a proposto appello, deducendo due motivi Parte_1 di gravame, di seguito meglio precisati, nonché un terzo motivo relativo alla condanna del alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
Si è costituito in data 06.11.2024 il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Nel corso della prima udienza, tenutasi in data 03.12.2024, il procuratore di parte appellante ha rilevato che, da notizie informalmente assunte e acquisite tramite fotografie, l'immobile oggetto della locazione finanziaria risultava essere stato venduto.
In sede di precisazione delle conclusioni, depositate il 14.05.2025, ha precisato CP_1 che il complesso immobiliare, rientrato nella sua effettiva disponibilità solo in data 05.10.2018
a seguito di azione esecutiva, era stato alienato a terzi per il prezzo di € 750.000,00 oltre IVA, con atto di compravendita datato 10.12.2024. Ha precisato inoltre che, nelle more del giudizio, il credito vantato nei confronti di n forza del contratto di leasing era stato ceduto Parte_1
a titolo oneroso e pro soluto ad Alcazar SPV S.r.l. con contratto di cessione di crediti del
24.03.2025; contestualmente a tale cessione, aveva stipulato atto di scissione in CP_1 data 24.03.2025 per effetto del quale aveva assegnato a favore di taluni Controparte_3 beni oggetto di contratti di leasing stipulati da e/o relativi rapporti giuridici, tra i CP_1 quali vi era anche il contratto di leasing n. 653081.
In data 14.05.2025 (quindi successivamente all'udienza del 3.12.2024, nel corso della quale è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione) veniva depositata comparsa di pagina 6 di 12 intervento ex art. 111 c.p.c. da parte di quale procuratrice di Alcazar SPV Controparte_9
S.r.l. e di Controparte_3
Il Consigliere istruttore, all'esito dell'udienza del 15.07.2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e la stessa è stata discussa nella camera di consiglio del 21.07.2025.
5. Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 1526 c.c. Irragionevolezza
e erroneità della sentenza per contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte. Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea, ritendendo la clausola penale valida e conforme all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. Motivazione errata della sentenza di prime cure. Errata valutazione della clausola penale prevista dal contratto, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1526 c.c.”, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale errato nell'escludere la nullità della clausola penale e nell'avere conseguentemente rigettato la domanda di condanna del CP_1
alla restituzione di tutti i canoni percepiti.
[...]
Ad avviso dell'appellante, la penale sarebbe del tutto iniqua, prevedendo un indennizzo costituito da tutto il capitale a scadere e dalla maxi-rata finale.
Il motivo di appello non è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota sentenza n. 2061/2021 - che ha composto il contrasto giurisprudenziale sull'ambito temporale di applicazione, sugli eventuali effetti retroattivi, della legge 124/2017 art. 1 commi 136-140, in caso di risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing preesistenti all'entrata in vigore della legge, e sugli effetti della riforma della legge fallimentare sulla disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing - hanno sottolineato l'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata, laddove essa venga a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente. In particolare, si ravvisa un arricchimento ingiustificato se il concedente, secondo lo schema contrattuale da lui stesso predisposto, si trovi a conseguire più di quanto avrebbe ottenuto in caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore.
In tema di determinazione anticipata del risarcimento del danno del concedente attraverso l'inserimento nell'assetto contrattuale di una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., le
Sezioni Unite hanno reputato pienamente legittime e coerenti con la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. le penali che prevedano che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente e che i canoni ancora a scadere siano dovuti allo stesso a titolo di penale, a patto che dalle somme dovute venga detratto l'importo ricavato dalla concedente con una diversa allocazione del bene oggetto del contratto, costituendo simili patti espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica, peraltro recepita dal legislatore con la legge n. 124 del 2017.
pagina 7 di 12 Tali principi vengono ribaditi, tra le altre, nella sentenza n. 28022/2021 della terza sezione civile della Corte di Cassazione, in cui, nel motivare l'infondatezza di una censura di nullità di una clausola sovrapponibile a quella del caso sottoposto al giudizio di questo Collegio, la Suprema
Corte ha ricostruito il quadro normativo applicabile ai casi di risoluzione di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore nei termini che seguono: “La risoluzione del contratto ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, le quali sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. La legge consente alle parti di disciplinare ex ante, con apposito atto, sia gli uni che gli altri. In particolare, sul piano restitutorio, l'articolo
1526, comma secondo c.c. (non è in discussione che il contratto oggetto del contendere costituisse un leasing traslativo) consente alle parti di prevedere che i canoni già pagati dall'utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa. Dunque la clausola in esame, nella parte in cui attribuisce tale diritto al concedente, lungi dall'essere contraria a qualsivoglia "ordine pubblico", costituisce applicazione di un criterio legale. Sul piano risarcitorio, l'articolo 1382 c.c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di leasing. Infatti, in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché in caso di risoluzione del contratto una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potui, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione. Infine, la previsione secondo cui il concedente, tornato in possesso del bene oggetto del contratto, aveva facoltà di venderlo o reimpiegarlo, defalcando dal proprio credito il ricavato della vendita del reimpiego, lungi dal costituire una pattuizione nulla, è anzi puntualmente conforme a princìpi già da tempo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui legittimamente la clausola penale attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento (Sez. 3 - , Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018, Rv. 649319 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014, Rv. 629425 - 01).”
Nel caso di specie, la clausola 15 del contratto di leasing di cui è causa, rubricata “Effetti della risoluzione anticipata del contratto”, prevede, al comma 3, che: “[…] Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e pertanto a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, tutti gli importi corrisposti dall'Utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile, per canone di locazione finanziaria, interessi di mora o per qualsiasi altro titolo, resteranno acquisiti alla Concedente. In aggiunta a quanto sopra l' è altresì tenuto, a titolo Parte_3 anche di penale predeterminata tra le parti, a corrispondere alla Concedente, in un'unica soluzione, anche un importo, attualizzato, pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell' per tutta la durata del contratto, maggiorato dell'importo Parte_3
pagina 8 di 12 indicato nella clausola n.
3. d) delle Condizioni Particolari di contratto, detratto quanto la
Concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita od il riutilizzo dell'immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi”.
La clausola penale così strutturata risulta dunque perfettamente aderente alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte e pienamente conforme al dettato dell'art. 1526 c.c.
Innanzitutto, la clausola prevede il diritto della concedente a ritenere i canoni già riscossi, posto che “gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite”. Tale previsione è del tutto legittima e risulta perfettamente in linea con la previsione del secondo comma dell'art. 1526 c.c., che prevede la possibilità che le parti convengano che “le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità”, salva la facoltà del giudice di ridurre l'indennità convenuta.
Inoltre, la citata clausola, prevedendo la detrazione di quanto la concedente abbia ricavato con la vendita o il riutilizzo dell'immobile, evita che la stessa possa conseguire indebitamente un vantaggio maggiore di quello che avrebbe ottenuto in caso di corretto adempimento del contratto di leasing, risultando pertanto rispettosa dei criteri individuati dalla sopra citata giurisprudenza, ai fini della valutazione della legittimità della clausola penale.
La censura circa la nullità di tale clausola risulta pertanto infondata ed il relativo motivo di appello va rigettato.
6. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea subordinata. Impugnazione del capo B.1, ossia l'ultimo capoverso di pagina 5 fino al secondo capoverso di pag. 6 (compreso). Motivazione errata della sentenza di prime cure per contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte. Errata valutazione della clausola penale prevista dal contratto, con conseguente violazione dell'art.
1384 c.c. in combinato disposto con l'art. 1526 c.c., comma 2”, parte appellante lamenta la mancata riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale da parte del Giudice di primo grado, invocando la lampante sproporzione tra quanto avrebbe guadagnato nel caso in cui CP_1 il contratto fosse stato regolarmente eseguito fino alla sua fine naturale (dunque con l'acquisto del bene da parte di esercitando l'opzione di cui all'art. 3 punto D del contratto) Parte_1
e quanto derivi in termini di guadagno per dal poter trattenere tutte le somme già CP_1 versate da al 2007 al 2012, unitamente al valore della proprietà dell'immobile. Parte_1
Ciò renderebbe evidente l'iniquità della pattuizione, con conseguente necessità di una riduzione della penale ad opera del Giudice.
Come già ampiamente illustrato in merito al primo motivo di gravame, le clausole come quella di cui si tratta, interpretate alla stregua dei princìpi delineati dalle citate pronunce della Corte di Cassazione, consentono alla concedente di trattenere le somme ricevute (e i canoni maturandi), fermo restando l'obbligo della stessa di portare in detrazione dal proprio credito residuo la somma ricavata dalla vendita a terzi del bene, e retrocedere all'utilizzatrice, una volta pagina 9 di 12 proceduto alla vendita degli immobili e qualora il prezzo ricavato dalla vendita dei medesimi dovesse essere superiore al suo credito residuo, l'eventuale plusvalenza venutasi a creare.
Tale meccanismo riequilibratore rende la clausola penale del tutto legittima e fa sì che la stessa non sia da ridurre ex art. 1384 c.c., posto che, per effetto dell'applicazione della clausola stessa, la concedente non può conseguire più di quanto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto. Solo se tale meccanismo non venisse applicato, si verrebbe a creare uno squilibrio a favore della società concedente, la quale conseguirebbe un vantaggio addirittura superiore a quello che le sarebbe derivato dal puntuale adempimento del contratto
(giustificando tale evenienza l'esercizio da parte del Giudice del potere correttivo di riduzione della penale).
Nel caso di specie, come anticipato supra, nelle more del giudizio - in particolare in data
10.12.2024 - il ha alienato a terzi, per il prezzo di € 750.000,00, gli immobili CP_1 oggetto del contratto di leasing, ricavando dunque un importo complessivo di molto inferiore rispetto al residuo credito vantato nei confronti del pari ad € Parte_1
1.503.996,21 (€ 1.258.268,17 per residuo capitale a scadere + € 245.728,04 per canoni scaduti ed insoluti dal 01.05.2012 al 10.11.2013), non ponendosi pertanto alcuna questione attinente ad un indebito plusvalore ottenuto dall'odierna appellata e da restituire all'appellante.
Deve poi rilevarsi che il fatto che il valore dei beni immobili oggetto del contratto fosse inferiore al residuo dovuto dal alla società concedente pare emergere dallo stesso tenore della Parte_1 richiesta del Curatore di autorizzazione ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 1526 c.c. nei confronti del del 23.2.2021 (doc. A del fascicolo di primo grado). A pag. 4 di tale CP_1 richiesta è infatti precisato che, secondo la stima effettuata dal perito della Curatela, il rapporto tra credito residuo della società di leasing e valore dei beni determina quasi sicuramente un credito della società di leasing, posto che il capitale a scadere è superiore all'attuale valore di mercato dei beni. Da qui la valutazione di una maggiore convenienza per il di Parte_1 un'azione volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 1526 c.c., la restituzione dei canoni già versati.
Sono poi inconferenti le contestazioni del circa la condotta della Banca BPM, che Parte_1 non avrebbe tenuto un comportamento collaborativo, omettendo di produrre una stima aggiornata del valore dei beni immobili oggetto del contratto e non avendo provato di essersi attivata seriamente e con sollecitudine per alienare al valore di mercato i beni stessi.
La domanda del è infatti relativa alla pretesa nullità o eccessiva Parte_1 onerosità della clausola penale e alla restituzione dei canoni di locazione già versati (di importo pari ad € 1.267.596,96 oltre IVA), in applicazione dell'art. 1526 c.c.
A fronte di tali domande, il Tribunale ha correttamente accertato la piena validità della clausola n. 15 e l'infondatezza delle domande di riduzione della penale e di restituzione dei canoni, risultando irrilevante nel presente giudizio (alla luce del tenore delle domande, relative appunto alla pretesa invalidità/eccessiva onerosità della clausola sopra citata) una stima del valore del pagina 10 di 12 bene - stima peraltro neppure richiesta dalla parte attrice, che si è limitata ad avanzare un'istanza di CTU finalizzata ad “accertare l'esatto importo dovuto da controparte a per Parte_1 effetto della riduzione della penale, oltre agli interessi” (CTU di tenore evidentemente generico ed esplorativo).
Proprio in forza della clausola penale, l'importo concretamente ottenuto dalla concedente, vendendo a terzi i beni locati, avrebbe infatti dovuto comunque essere portato in detrazione dal complessivo credito residuo della concedente (credito non oggetto del presente giudizio) e il nel caso in cui si fosse realizzata una plusvalenza, avrebbe realizzato Parte_1 un credito.
Nel caso di specie, gli immobili sono stati acquistati dalla società di leasing al prezzo di €
2.250.000,00 oltre IVA e la stessa società ha in concreto percepito, in costanza di rapporto negoziale, canoni per soli € 1.267.596,96 oltre IVA. Se il contratto di leasing fosse stato regolarmente adempiuto, la società locatrice avrebbe percepito un complessivo importo di €
2.973.666,66, oltre IVA, a titolo di canoni, oltre al pattuito prezzo di opzione.
Risulta pertanto evidente che , trattenendo i canoni versati dalla società CP_1 utilizzatrice, non ha conseguito alcun indebito vantaggio, non ottenendo più di quanto avrebbe percepito in caso di regolare esecuzione del contratto, ma, al contrario, molto meno (pur sommandosi l'importo ottenuto dalla vendita degli immobili oggetto del contratto) e, più precisamente, un importo inferiore al prezzo di acquisto degli immobili locati.
Quanto alle generiche contestazioni dell'appellante in ordine alla condotta tenuta dalla società concedente nel ricollocare sul mercato gli immobili e alle condizioni di vendita a terzi, va rilevato che gli immobili sono stati restituiti alla società concedente solo ad ottobre 2018, a seguito della conclusione di un procedimento giudiziale per ottenerne il rilascio e di successiva procedura esecutiva. Essi sono stati ricollocati sul mercato oltre dieci anni dopo l'acquisto da parte della società di leasing (risalente al 2007), quando, evidentemente, le condizioni del mercato immobiliare erano mutate.
Il non ha del resto allegato (né provato) alcun elemento indicativo del fatto che Parte_1
l'immobile sia stato venduto ad un prezzo inferiore all'attuale valore di mercato.
Il rischio di una eventuale svalutazione del bene locato, derivante dalle oscillazioni del valore di mercato del bene, deve peraltro gravare sull'utilizzatore che non ha regolarmente adempiuto alle proprie prestazioni contrattuali.
7. Stante il rigetto dei primi due motivi di appello, resta assorbito il terzo motivo, riguardante la rifusione delle spese legali, che correttamente il primo Giudice ha posto a carico del
, secondo il principio di soccombenza, non essendo del resto fondato il rilievo Parte_1 dell'appellante, secondo cui il primo Giudice si sarebbe discostato dai principi espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 2061/2021, principi, al contrario, pienamente recepiti dal
Tribunale.
pagina 11 di 12 8. In conclusione, l'appello proposto dal è Parte_1 infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano
n. 4086/2024, anche in punto di spese di lite.
9. Passando ad analizzare la posizione della terza intervenuta , l'intervento della CP_9 stessa deve ritenersi tardivo, in quanto intervenuto in data successiva alla fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione. L'art. 268 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/22, prevede infatti che “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
Ne discende l'inammissibilità dell'intervento.
10. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio.
Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e avuto riguardo alla nota spese di (conforme ai parametri di cui al D.M. n. CP_1
147/2022).
Stante l'inammissibilità dell'intervento e considerato che esso non ha comportato il compimento di attività processuale rilevante e ulteriore, devono compensarsi le spese di lite tra l'appellante e l'intervenuta Controparte_9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
avverso la sentenza n. 4086/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in
[...] data 12.04.2024, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_9
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da , liquidate in complessivi € 24.064,00 per compensi, oltre a spese CP_1 generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
d) compensa le spese processuali tra la parte appellante e la terza intervenuta CP_9
[...]
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 21.07.2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Laura Cesira Stella Roberto Aponte pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.05.2024 avverso la sentenza n. 4086/2024 resa dal Tribunale di
Milano, pubblicata il 12.04.2024 e notificata in data 18.04.2024,
DA
Parte_1
(P.IVA ), rappresentato e difeso, come da delega allegata
[...] P.IVA_1 all'atto di citazione in appello, dall' avv. ENRICO MACRI' (C.F. , C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AMEDEO VALZER (C.F.
), sito in MILANO, LARGO RICHINI N.
2-A; C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in PIAZZA FILIPPO MEDA 4 20121 MILANO, con il patrocinio dell'avv.
DE LUCIA ANDREA, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 7, MILANO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA
INTRUM , IN QUALITA' DI PROCURATRICE DI CP_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 12 tempore, con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA ANDREA, elettivamente domiciliata in
LARGO AUGUSTO 7, MILANO presso lo studio del predetto difensore;
-TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4086/2024, pubblicata il
12/04/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
:
[...]
“In via principale, nel merito, accogliere l'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande del come formulate in seno all'atto di citazione di primo grado e quindi: Parte_1
1) confermato e dichiarato che il contratto di locazione finanziaria, stipulato in data
07.02.2007 e relativo all'immobile di via Oberdan n. 144 è un “leasing traslativo” ed è pertanto sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non a quella della l. 124/2017 né dell'art. 72-quater l. fall., accertare e dichiarare la nullità della penale - prevista dall'art. 15 Cont del contratto stipulato tra IG e (oggi )- per le ragioni indicate in parte CP_4 motiva;
2) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del Controparte_5 [...] Cont
alla restituzione di tutti i canoni corrisposti in favore di (quantificati nel Parte_1 totale di € 1.267.596,96 oltre iva) fino al momento della risoluzione contrattuale formalizzata con comunicazione del concedente avente data 31 ottobre 2013 –oltre interessi maturati dal dì del dovuto sino al soddisfo. Quindi condannare la convenuta a restituire i canoni di leasing versati, pari ad € 1.267.596,96 oltre iva, oltre interessi maturati dal dì del dovuto sino al soddisfo o condannandola al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta equa;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi che l'adita Corte ritenga valida la clausola contrattuale di cui si è chiesta la dichiarazione di nullità, accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità della clausola penale contenuta all'art. 15 del contratto di leasing e, per l'effetto, ridurla ai sensi del combinato disposto degli artt. 1384 e 1526 c.c., condannando controparte
a restituire i canoni di leasing versati, pari ad € 1.267.596,96 oltre iva, oltre interessi maturati dal dì del dovuto sino al soddisfo o condannandola al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta equa;
4) in via istruttoria, si formula all'Ill.ma Corte adita istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei Cont confronti di degli estratti conto relativi del rapporto in questione, dall'inizio sino alla chiusura conto, nonché istanza di c.t.u. come meglio descritta in parte motiva;
5) con vittoria di spese, diritti, onorari anche del giudizio di primo grado, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA secondo disposizione di legge;
pagina 2 di 12 6) in via ulteriormente subordinata, qualora non venga accolto l'appello, disporre la compensazione delle spese legali anche del primo grado di giudizio per le ragioni esposte in parte motiva”.
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: nel merito e in via principale: respingere, siccome infondato in fatto
e in diritto, l'appello proposto dal Parte_2
nei confronti del avverso la sentenza n. 4086/2024 emessa e
[...] Controparte_1 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 12.0.2024, accertando e dichiarando che, allo stato, nulla deve al Controparte_1 Parte_2
, fermo tuttavia restando l'obbligo in capo al di
[...] Controparte_1 rendicontazione delle somme che il medesimo avesse a ricavare con la vendita o la diversa allocazione dell'immobile, nonché di versamento a favore della Procedura fallimentare dell'eventuale eccedenza che dovesse essere ricavata da tale vendita o diversa allocazione dell'immobile rispetto al credito vantato dal in conseguenza dell'avvenuta Controparte_1 risoluzione del contratto di leasing;
nel merito e in via subordinata: nell'ipotesi in cui dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 1526 cod. civ., accertare e dichiarare che gli importi incassati dalla concedente in corso di rapporto possono, in ogni caso, essere trattenuti dalla medesima, a titolo di penale e/o di equo compenso e, conseguentemente, assolvere il da ogni avversa pretesa;
in ulteriore Controparte_1 subordine: e sempre nella non creduta ipotesi in cui dovesse dichiarare il convenuto
[...] tenuto alla restituzione a favore del CP_1 Parte_2
di una qualsivoglia somma, dichiarare in ogni caso la
[...] compensazione, sino a reciproca concorrenza, tra questo eventuale debito della concedente e il credito alla medesima spettante a titolo di penale e/o di equo compenso per l'uso dell'immobile; in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulata dall'appellante. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per N QUALITA' DI PROCURATRICE DI Controparte_7 [...]
Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare: nel merito e in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal nei Parte_2 confronti del avverso la sentenza n. 4086/2024 emessa e pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di Milano in data 12.0.2024, accertando e dichiarando che, allo stato, CP_1 nulla deve al
[...] Parte_2
, fermo tuttavia restando l'obbligo in capo al i rendicontazione
[...] Controparte_1 delle somme che il medesimo avesse a ricavare con la vendita o la diversa allocazione dell'immobile, nonché di versamento a favore della Procedura fallimentare dell'eventuale eccedenza che dovesse essere ricavata da tale vendita o diversa allocazione dell'immobile
pagina 3 di 12 rispetto al credito vantato dal in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del Controparte_1 contratto di leasing;
nel merito e in via subordinata: nell'ipotesi in cui dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 1526 cod. civ., accertare e dichiarare che gli importi incassati dalla concedente in corso di rapporto possono, in ogni caso, essere trattenuti dalla medesima,
a titolo di penale e/o di equo compenso e, conseguentemente, assolvere il Controparte_1 da ogni avversa pretesa;
in ulteriore subordine: e sempre nella non creduta ipotesi in cui dovesse dichiarare il convenuto enuto alla restituzione a favore del Controparte_1 Parte_2
di una qualsivoglia somma, dichiarare in ogni caso la
[...] compensazione, sino a reciproca concorrenza, tra questo eventuale debito della concedente e il credito alla medesima spettante a titolo di penale e/o di equo compenso per l'uso dell'immobile; in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulata dall'appellante. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato veniva esperita dal
[...] azione ex artt. 1526 c.c. e 1384 Parte_1
c.c. nei confronti di per il recupero di tutti i canoni corrisposti dalla Controparte_1 in favore del nell'esecuzione del contratto di leasing n. 653081/001, fino Parte_1 CP_1 al momento della risoluzione contrattuale, formalizzata con comunicazione del locatore avente data 31.10.2013.
In particolare, il chiedeva dichiararsi la natura traslativa del Parte_1 suddetto contratto di leasing e la conseguente sottoposizione dello stesso alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c.; la nullità della penale prevista dall'art. 15 del contratto - o, in via subordinata, la riduzione della stessa per eccessiva onerosità - e il diritto alla restituzione di tutti i canoni versati, pari ad € 1.267.596,96 oltre iva e interessi dal giorno del dovuto al soddisfo.
L'attrice deduceva che:
- In data 07.02.2007, aveva sottoscritto il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un compendio immobiliare sito a Catania di proprietà di – poi Controparte_8
– per la cui utilizzazione si era impegnata al versamento di CP_1 Parte_1 complessivi € 2.973.666,66 oltre IVA, importo assoggettato a periodica variazione, in aumento o in diminuzione, secondo i criteri di indicizzazione indicati al punto b) della clausola n. 3 delle condizioni particolari e della clausola n. 6 delle condizioni generali di contratto. L'importo era suddiviso in 180 versamenti mensili, di cui il primo pari ad € 229.500,00 oltre IVA, da versare contestualmente alla stipula del contratto, come canone anticipato, e i successivi 179 versamenti, dell'importo di € 15.330,54 ciascuno, oltre IVA e indicizzazione, con un prezzo finale di opzione pari ad € 22.950,00.
pagina 4 di 12 - In costanza di contratto, si rendeva inadempiente nel pagamento del canone Parte_1 periodico convenuto, in particolare con riferimento ai canoni dal 01.05.2012 a seguire. Nelle more veniva accolta la richiesta della i essere ammessa al concordato preventivo Parte_1 con decreto del Tribunale di Catania del 16.05.2013. Verificata dalla concedente la volontà della procedura di non dare seguito alla prosecuzione del rapporto contrattuale, di fronte al perdurare dell'inadempimento della società utilizzatrice, , con raccomandata del CP_4
31.10.2013, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 delle condizioni generali del contratto, comunicava al Commissario Giudiziale e al liquidatore l'immediata risoluzione del contratto di leasing immobiliare.
- Successivamente, con sentenza n. 197/2013 del 21.11.2013, veniva dichiarato il Fallimento della Parte_1
- Posto che il contratto in esame doveva essere qualificato leasing traslativo, sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c., la clausola contenuta nell'art. 15 del contratto, secondo l'attore, doveva dichiararsi nulla per contrarietà alla predetta norma, quanto meno nella parte in cui non prevedeva la restituzione dei canoni versati;
conseguentemente, la disposizione contrattuale doveva essere disapplicata, o, al più, ridotta, per riequilibrare l'evidente alterazione del sinallagma contrattuale.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo l'integrale rigetto delle domande proposte CP_1 dal e deducendo: - l'inapplicabilità al contratto dell'art. 1526 cod. civ., ritenendo Parte_1 che la Curatela non avesse dimostrato la natura traslativa del contratto di leasing in questione;
- l'infondatezza delle pretese restitutorie, anche in caso di applicazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c., e delle domande di accertamento della nullità della clausola penale o di riduzione della stessa ex art. 1384 c.c.
3. Con sentenza n. 4086/2024, il Tribunale di Milano rigettava sia le domande proposte dal volte alla declaratoria della nullità della clausola penale e alla Parte_1 condanna di controparte alla restituzione dei canoni versati, sia le domande subordinate volte alla riduzione della penale e alla restituzione dei canoni, condannando il al Parte_1 Cont pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta , liquidate in € 19.000,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. e IVA.
Il Tribunale qualificava il contratto tra le parti quale leasing traslativo. Infatti, essendo il prezzo di opzione pattuito molto basso rispetto al valore residuo del complesso immobiliare, risultava evidente che i canoni avevano incluso, in parte, il corrispettivo del valore d'uso degli immobili e, per altra parte, il corrispettivo del valore d'appartenenza e che quindi il leasing era stato strutturato come negozio finalizzato anche all'acquisto rateale. In merito all'individuazione della disciplina applicabile, il Tribunale riteneva esclusa l'applicazione retroattiva della legge n. 124\2017, con conseguente applicazione al contratto (risoltosi nel 2013) della disciplina di cui all'art. 1526 c.c.
pagina 5 di 12 Riteneva tuttavia pienamente valida la clausola penale prevista all'art. 15 del contratto, sostenendo che, se da un lato, la penale in questione prevedeva la liquidazione anticipata del danno anche attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati e di un ulteriore importo pari al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto, attualizzati al tasso contrattualmente stabilito, per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento dei canoni e di conseguente risoluzione del contratto, dall'altro lato, la stessa clausola prevedeva che fosse detratto dall'importo complessivamente dovuto quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene o derivante da indennizzi o risarcimenti di terzi,
“sì da potersi ritenere che la struttura della clausola penale risultasse astrattamente conforme al contemperamento degli opposti interessi, senza realizzare un ingiustificato arricchimento dell'un contraente (il concedente) a danno dell'altro (l'utilizzatore)”.
Il Tribunale aveva infine ritenuto che detta clausola non fosse nemmeno da ridurre ex art. 1384
c.c., poiché l'impianto contrattuale, così come sopra descritto, non poteva considerarsi manifestamente eccessivo a favore del concedente, atteso che, per effetto della clausola sopra descritta, la concedente non avrebbe conseguito in caso di inadempimento della locataria più di quanto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto.
4. Avverso tale sentenza, il a proposto appello, deducendo due motivi Parte_1 di gravame, di seguito meglio precisati, nonché un terzo motivo relativo alla condanna del alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
Si è costituito in data 06.11.2024 il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Nel corso della prima udienza, tenutasi in data 03.12.2024, il procuratore di parte appellante ha rilevato che, da notizie informalmente assunte e acquisite tramite fotografie, l'immobile oggetto della locazione finanziaria risultava essere stato venduto.
In sede di precisazione delle conclusioni, depositate il 14.05.2025, ha precisato CP_1 che il complesso immobiliare, rientrato nella sua effettiva disponibilità solo in data 05.10.2018
a seguito di azione esecutiva, era stato alienato a terzi per il prezzo di € 750.000,00 oltre IVA, con atto di compravendita datato 10.12.2024. Ha precisato inoltre che, nelle more del giudizio, il credito vantato nei confronti di n forza del contratto di leasing era stato ceduto Parte_1
a titolo oneroso e pro soluto ad Alcazar SPV S.r.l. con contratto di cessione di crediti del
24.03.2025; contestualmente a tale cessione, aveva stipulato atto di scissione in CP_1 data 24.03.2025 per effetto del quale aveva assegnato a favore di taluni Controparte_3 beni oggetto di contratti di leasing stipulati da e/o relativi rapporti giuridici, tra i CP_1 quali vi era anche il contratto di leasing n. 653081.
In data 14.05.2025 (quindi successivamente all'udienza del 3.12.2024, nel corso della quale è stata fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione) veniva depositata comparsa di pagina 6 di 12 intervento ex art. 111 c.p.c. da parte di quale procuratrice di Alcazar SPV Controparte_9
S.r.l. e di Controparte_3
Il Consigliere istruttore, all'esito dell'udienza del 15.07.2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e la stessa è stata discussa nella camera di consiglio del 21.07.2025.
5. Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione dell'art. 1526 c.c. Irragionevolezza
e erroneità della sentenza per contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte. Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea, ritendendo la clausola penale valida e conforme all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. Motivazione errata della sentenza di prime cure. Errata valutazione della clausola penale prevista dal contratto, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 1526 c.c.”, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale errato nell'escludere la nullità della clausola penale e nell'avere conseguentemente rigettato la domanda di condanna del CP_1
alla restituzione di tutti i canoni percepiti.
[...]
Ad avviso dell'appellante, la penale sarebbe del tutto iniqua, prevedendo un indennizzo costituito da tutto il capitale a scadere e dalla maxi-rata finale.
Il motivo di appello non è fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota sentenza n. 2061/2021 - che ha composto il contrasto giurisprudenziale sull'ambito temporale di applicazione, sugli eventuali effetti retroattivi, della legge 124/2017 art. 1 commi 136-140, in caso di risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing preesistenti all'entrata in vigore della legge, e sugli effetti della riforma della legge fallimentare sulla disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing - hanno sottolineato l'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata, laddove essa venga a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente. In particolare, si ravvisa un arricchimento ingiustificato se il concedente, secondo lo schema contrattuale da lui stesso predisposto, si trovi a conseguire più di quanto avrebbe ottenuto in caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore.
In tema di determinazione anticipata del risarcimento del danno del concedente attraverso l'inserimento nell'assetto contrattuale di una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., le
Sezioni Unite hanno reputato pienamente legittime e coerenti con la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. le penali che prevedano che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente e che i canoni ancora a scadere siano dovuti allo stesso a titolo di penale, a patto che dalle somme dovute venga detratto l'importo ricavato dalla concedente con una diversa allocazione del bene oggetto del contratto, costituendo simili patti espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica, peraltro recepita dal legislatore con la legge n. 124 del 2017.
pagina 7 di 12 Tali principi vengono ribaditi, tra le altre, nella sentenza n. 28022/2021 della terza sezione civile della Corte di Cassazione, in cui, nel motivare l'infondatezza di una censura di nullità di una clausola sovrapponibile a quella del caso sottoposto al giudizio di questo Collegio, la Suprema
Corte ha ricostruito il quadro normativo applicabile ai casi di risoluzione di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore nei termini che seguono: “La risoluzione del contratto ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, le quali sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. La legge consente alle parti di disciplinare ex ante, con apposito atto, sia gli uni che gli altri. In particolare, sul piano restitutorio, l'articolo
1526, comma secondo c.c. (non è in discussione che il contratto oggetto del contendere costituisse un leasing traslativo) consente alle parti di prevedere che i canoni già pagati dall'utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa. Dunque la clausola in esame, nella parte in cui attribuisce tale diritto al concedente, lungi dall'essere contraria a qualsivoglia "ordine pubblico", costituisce applicazione di un criterio legale. Sul piano risarcitorio, l'articolo 1382 c.c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di leasing. Infatti, in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché in caso di risoluzione del contratto una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potui, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione. Infine, la previsione secondo cui il concedente, tornato in possesso del bene oggetto del contratto, aveva facoltà di venderlo o reimpiegarlo, defalcando dal proprio credito il ricavato della vendita del reimpiego, lungi dal costituire una pattuizione nulla, è anzi puntualmente conforme a princìpi già da tempo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui legittimamente la clausola penale attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento (Sez. 3 - , Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018, Rv. 649319 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014, Rv. 629425 - 01).”
Nel caso di specie, la clausola 15 del contratto di leasing di cui è causa, rubricata “Effetti della risoluzione anticipata del contratto”, prevede, al comma 3, che: “[…] Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e pertanto a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, tutti gli importi corrisposti dall'Utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile, per canone di locazione finanziaria, interessi di mora o per qualsiasi altro titolo, resteranno acquisiti alla Concedente. In aggiunta a quanto sopra l' è altresì tenuto, a titolo Parte_3 anche di penale predeterminata tra le parti, a corrispondere alla Concedente, in un'unica soluzione, anche un importo, attualizzato, pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell' per tutta la durata del contratto, maggiorato dell'importo Parte_3
pagina 8 di 12 indicato nella clausola n.
3. d) delle Condizioni Particolari di contratto, detratto quanto la
Concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita od il riutilizzo dell'immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi”.
La clausola penale così strutturata risulta dunque perfettamente aderente alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte e pienamente conforme al dettato dell'art. 1526 c.c.
Innanzitutto, la clausola prevede il diritto della concedente a ritenere i canoni già riscossi, posto che “gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite”. Tale previsione è del tutto legittima e risulta perfettamente in linea con la previsione del secondo comma dell'art. 1526 c.c., che prevede la possibilità che le parti convengano che “le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità”, salva la facoltà del giudice di ridurre l'indennità convenuta.
Inoltre, la citata clausola, prevedendo la detrazione di quanto la concedente abbia ricavato con la vendita o il riutilizzo dell'immobile, evita che la stessa possa conseguire indebitamente un vantaggio maggiore di quello che avrebbe ottenuto in caso di corretto adempimento del contratto di leasing, risultando pertanto rispettosa dei criteri individuati dalla sopra citata giurisprudenza, ai fini della valutazione della legittimità della clausola penale.
La censura circa la nullità di tale clausola risulta pertanto infondata ed il relativo motivo di appello va rigettato.
6. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea subordinata. Impugnazione del capo B.1, ossia l'ultimo capoverso di pagina 5 fino al secondo capoverso di pag. 6 (compreso). Motivazione errata della sentenza di prime cure per contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte. Errata valutazione della clausola penale prevista dal contratto, con conseguente violazione dell'art.
1384 c.c. in combinato disposto con l'art. 1526 c.c., comma 2”, parte appellante lamenta la mancata riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale da parte del Giudice di primo grado, invocando la lampante sproporzione tra quanto avrebbe guadagnato nel caso in cui CP_1 il contratto fosse stato regolarmente eseguito fino alla sua fine naturale (dunque con l'acquisto del bene da parte di esercitando l'opzione di cui all'art. 3 punto D del contratto) Parte_1
e quanto derivi in termini di guadagno per dal poter trattenere tutte le somme già CP_1 versate da al 2007 al 2012, unitamente al valore della proprietà dell'immobile. Parte_1
Ciò renderebbe evidente l'iniquità della pattuizione, con conseguente necessità di una riduzione della penale ad opera del Giudice.
Come già ampiamente illustrato in merito al primo motivo di gravame, le clausole come quella di cui si tratta, interpretate alla stregua dei princìpi delineati dalle citate pronunce della Corte di Cassazione, consentono alla concedente di trattenere le somme ricevute (e i canoni maturandi), fermo restando l'obbligo della stessa di portare in detrazione dal proprio credito residuo la somma ricavata dalla vendita a terzi del bene, e retrocedere all'utilizzatrice, una volta pagina 9 di 12 proceduto alla vendita degli immobili e qualora il prezzo ricavato dalla vendita dei medesimi dovesse essere superiore al suo credito residuo, l'eventuale plusvalenza venutasi a creare.
Tale meccanismo riequilibratore rende la clausola penale del tutto legittima e fa sì che la stessa non sia da ridurre ex art. 1384 c.c., posto che, per effetto dell'applicazione della clausola stessa, la concedente non può conseguire più di quanto avrebbe percepito se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto. Solo se tale meccanismo non venisse applicato, si verrebbe a creare uno squilibrio a favore della società concedente, la quale conseguirebbe un vantaggio addirittura superiore a quello che le sarebbe derivato dal puntuale adempimento del contratto
(giustificando tale evenienza l'esercizio da parte del Giudice del potere correttivo di riduzione della penale).
Nel caso di specie, come anticipato supra, nelle more del giudizio - in particolare in data
10.12.2024 - il ha alienato a terzi, per il prezzo di € 750.000,00, gli immobili CP_1 oggetto del contratto di leasing, ricavando dunque un importo complessivo di molto inferiore rispetto al residuo credito vantato nei confronti del pari ad € Parte_1
1.503.996,21 (€ 1.258.268,17 per residuo capitale a scadere + € 245.728,04 per canoni scaduti ed insoluti dal 01.05.2012 al 10.11.2013), non ponendosi pertanto alcuna questione attinente ad un indebito plusvalore ottenuto dall'odierna appellata e da restituire all'appellante.
Deve poi rilevarsi che il fatto che il valore dei beni immobili oggetto del contratto fosse inferiore al residuo dovuto dal alla società concedente pare emergere dallo stesso tenore della Parte_1 richiesta del Curatore di autorizzazione ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 1526 c.c. nei confronti del del 23.2.2021 (doc. A del fascicolo di primo grado). A pag. 4 di tale CP_1 richiesta è infatti precisato che, secondo la stima effettuata dal perito della Curatela, il rapporto tra credito residuo della società di leasing e valore dei beni determina quasi sicuramente un credito della società di leasing, posto che il capitale a scadere è superiore all'attuale valore di mercato dei beni. Da qui la valutazione di una maggiore convenienza per il di Parte_1 un'azione volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 1526 c.c., la restituzione dei canoni già versati.
Sono poi inconferenti le contestazioni del circa la condotta della Banca BPM, che Parte_1 non avrebbe tenuto un comportamento collaborativo, omettendo di produrre una stima aggiornata del valore dei beni immobili oggetto del contratto e non avendo provato di essersi attivata seriamente e con sollecitudine per alienare al valore di mercato i beni stessi.
La domanda del è infatti relativa alla pretesa nullità o eccessiva Parte_1 onerosità della clausola penale e alla restituzione dei canoni di locazione già versati (di importo pari ad € 1.267.596,96 oltre IVA), in applicazione dell'art. 1526 c.c.
A fronte di tali domande, il Tribunale ha correttamente accertato la piena validità della clausola n. 15 e l'infondatezza delle domande di riduzione della penale e di restituzione dei canoni, risultando irrilevante nel presente giudizio (alla luce del tenore delle domande, relative appunto alla pretesa invalidità/eccessiva onerosità della clausola sopra citata) una stima del valore del pagina 10 di 12 bene - stima peraltro neppure richiesta dalla parte attrice, che si è limitata ad avanzare un'istanza di CTU finalizzata ad “accertare l'esatto importo dovuto da controparte a per Parte_1 effetto della riduzione della penale, oltre agli interessi” (CTU di tenore evidentemente generico ed esplorativo).
Proprio in forza della clausola penale, l'importo concretamente ottenuto dalla concedente, vendendo a terzi i beni locati, avrebbe infatti dovuto comunque essere portato in detrazione dal complessivo credito residuo della concedente (credito non oggetto del presente giudizio) e il nel caso in cui si fosse realizzata una plusvalenza, avrebbe realizzato Parte_1 un credito.
Nel caso di specie, gli immobili sono stati acquistati dalla società di leasing al prezzo di €
2.250.000,00 oltre IVA e la stessa società ha in concreto percepito, in costanza di rapporto negoziale, canoni per soli € 1.267.596,96 oltre IVA. Se il contratto di leasing fosse stato regolarmente adempiuto, la società locatrice avrebbe percepito un complessivo importo di €
2.973.666,66, oltre IVA, a titolo di canoni, oltre al pattuito prezzo di opzione.
Risulta pertanto evidente che , trattenendo i canoni versati dalla società CP_1 utilizzatrice, non ha conseguito alcun indebito vantaggio, non ottenendo più di quanto avrebbe percepito in caso di regolare esecuzione del contratto, ma, al contrario, molto meno (pur sommandosi l'importo ottenuto dalla vendita degli immobili oggetto del contratto) e, più precisamente, un importo inferiore al prezzo di acquisto degli immobili locati.
Quanto alle generiche contestazioni dell'appellante in ordine alla condotta tenuta dalla società concedente nel ricollocare sul mercato gli immobili e alle condizioni di vendita a terzi, va rilevato che gli immobili sono stati restituiti alla società concedente solo ad ottobre 2018, a seguito della conclusione di un procedimento giudiziale per ottenerne il rilascio e di successiva procedura esecutiva. Essi sono stati ricollocati sul mercato oltre dieci anni dopo l'acquisto da parte della società di leasing (risalente al 2007), quando, evidentemente, le condizioni del mercato immobiliare erano mutate.
Il non ha del resto allegato (né provato) alcun elemento indicativo del fatto che Parte_1
l'immobile sia stato venduto ad un prezzo inferiore all'attuale valore di mercato.
Il rischio di una eventuale svalutazione del bene locato, derivante dalle oscillazioni del valore di mercato del bene, deve peraltro gravare sull'utilizzatore che non ha regolarmente adempiuto alle proprie prestazioni contrattuali.
7. Stante il rigetto dei primi due motivi di appello, resta assorbito il terzo motivo, riguardante la rifusione delle spese legali, che correttamente il primo Giudice ha posto a carico del
, secondo il principio di soccombenza, non essendo del resto fondato il rilievo Parte_1 dell'appellante, secondo cui il primo Giudice si sarebbe discostato dai principi espressi dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 2061/2021, principi, al contrario, pienamente recepiti dal
Tribunale.
pagina 11 di 12 8. In conclusione, l'appello proposto dal è Parte_1 infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano
n. 4086/2024, anche in punto di spese di lite.
9. Passando ad analizzare la posizione della terza intervenuta , l'intervento della CP_9 stessa deve ritenersi tardivo, in quanto intervenuto in data successiva alla fissazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione. L'art. 268 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/22, prevede infatti che “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”.
Ne discende l'inammissibilità dell'intervento.
10. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio.
Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e avuto riguardo alla nota spese di (conforme ai parametri di cui al D.M. n. CP_1
147/2022).
Stante l'inammissibilità dell'intervento e considerato che esso non ha comportato il compimento di attività processuale rilevante e ulteriore, devono compensarsi le spese di lite tra l'appellante e l'intervenuta Controparte_9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
avverso la sentenza n. 4086/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in
[...] data 12.04.2024, ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_9
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da , liquidate in complessivi € 24.064,00 per compensi, oltre a spese CP_1 generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
d) compensa le spese processuali tra la parte appellante e la terza intervenuta CP_9
[...]
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall'art.1 c.17 L. n.228/2012.
Così deciso, in Milano il 21.07.2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
Laura Cesira Stella Roberto Aponte pagina 12 di 12