Ordinanza cautelare 20 luglio 2023
Sentenza 25 gennaio 2024
Decreto cautelare 30 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/10/2025, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07679/2025REG.PROV.COLL.
N. 00741/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2024, proposto dalle società Immobiliare Arimondo s.r.l., Arimondo s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Emiliano Bottazzi, Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diano Castello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sogegross s.p.a., BA s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 55/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Diano Castello e delle società Sogegross s.p.a. e di BA s.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
1. Le società Immobiliare Arimondo s.r.l. e Arimondo s.r.l. hanno impugnato la sentenza n. 55/2024, con la quale il T.a.r. per la Liguria ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalle predette società per l’annullamento dell’autorizzazione unica n. 1/2023 del 26 gennaio 2023, rilasciata a Sogegross s.p.a. per un intervento edilizio di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato esistente, ai sensi dell’art. 7 della l. regionale della Liguria n. 49/2009 (finalizzato all’ampliamento di media struttura di vendita alimentare e nuova media struttura di vendita non alimentare in Diano Castello (IM), via Diano San Pietro).
2. La società Immobiliare Arimondo s.r.l. è proprietaria, nel Comune di Diano Castello, di un compendio immobiliare di recente edificazione, sito alla via Diano San Pietro n. 107 (catastalmente censito al foglio 7, particelle 827 e 833 del NCEU), nel quale viene esercitata dalla società Arimondo s.r.l. un’attività di media struttura di vendita all’insegna “Eurospin”.
In un’area vicina a quella di proprietà dell’appellante (catastalmente distinta al mapp. 199 del foglio 7) sono stati avviati lavori edili su un edificio di proprietà della società Sogegross s.p.a., che già ospitava una media struttura di vendita all’insegna “BA”, realizzata nell’anno 2016.
In data 24 maggio 2023, le odierne appellanti formulavano un’istanza di accesso al Comune di Diano Castello per verificare il contenuto dei progetti depositati da Sogegross; a tale istanza il Comune di Diano Castello dava seguito il 9 giugno 2023, rendendo disponibili gli elaborati dell’intervento, che consentivano alle odierne appellanti di coglierne la natura degli interventi in corso di realizzazione.
Il 29 giugno 2023 le società Arimondo s.r.l. e Arimondo Immobiliare s.r.l. hanno proposto ricorso al T.a.r. per la Liguria avverso l’autorizzazione unica n. 1/2023 rilasciata a Sogegross s.p.a., chiedendone l’annullamento.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado, in accoglimento della relativa eccezione sollevata sia dall’amministrazione resistente che dalle società controinteressate, ha dichiarato il ricorso irricevibile, per tardività, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. Con ricorso in appello, le odierne appellanti contestano la sentenza impugnata, sostenendo che essa si fonderebbe su un macroscopico errore in fatto e sul travisamento della giurisprudenza formatasi in subiecta materia .
Evidenziano che la giurisprudenza che valorizza l’avvio dei lavori e l’esposizione del cartello di cantiere per fissare il dies a quo del termine d’impugnazione si è formata in relazione a fattispecie nelle quali è sempre contestato l’ an dell’altrui ius aedificandi , e non il quantum o il quomodo di tale diritto, in quanto con riguardo a questi ultimi aspetti solo la piena conoscenza del progetto può consentire al terzo di apprezzare la lesività dell’intervento.
Nel caso di specie, le ricorrenti (odierne appellanti) non avrebbero sviluppato censure attinenti l’impossibilità assoluta da parte di Sogegross di realizzare qualsiasi intervento sulla propria area, ma hanno contestato piuttosto le dimensioni e le caratteristiche dell’intervento edilizio da essa progettato, del quale hanno potuto avere piena conoscenza solo dopo l’accesso agli atti.
Pur dichiarandosi consapevoli della giurisprudenza secondo la quale il privato controinteressato ha un “onere d’informazione”, derivante dall’esposizione del cartello di cantiere, la cui “presa visione” impone, a chi voglia contestare un intervento, di acquisire sollecitamente gli atti da gravare, fanno rilevare che tale onere è sempre stato ricollegato al fatto che il cartello di cantiere rechi indicazioni precise in merito all’intervento cui accede, richiedendosi che fornisca una descrizione realmente puntuali dell’opera e che ad esso si accompagni un rendering o una planimetria della stessa, che consentano al terzo di percepire, in maniera obiettiva e certa, la potenziale lesione cui sarebbe esposto.
Nel caso di specie, il cartello di cantiere esposto a febbraio 2023 da Sogegross recava una dicitura molto sintetica e (a detta delle appellanti) fuorviante rispetto alla reale entità dei lavori da realizzare.
Evidenziano inoltre che neppure può invocarsi, quale diverso “criterio di conoscenza” dell’opera, lo stato di avanzamento dei lavori; a tale riguardo fanno rilevare che sino al mese di maggio del 2023 i lavori in corso nel cantiere Sogegross hanno riguardato solo l’ampliamento della già esistente media struttura di vendita all’insegna “BA” e non la costruzione dell’ulteriore media struttura di vendita non alimentare.
Con riguardo all’avvenuta pubblicazione del progetto sul sito istituzionale del Comune di Diano Castello fanno rilevare che tale forma di pubblicazione è forma atipica di pubblicità, totalmente inidonea a formare, in capo ai terzi, una qualche conoscenza legale dei provvedimenti rilasciati, e ciò per espressa previsione normativa, giacché proprio il “Regolamento per il riordino dello SUAP” di cui al d.P.R. n. 160/2010 ha stabilito, all’art. 4, comma 3, che i provvedimenti dello SUAP debbano essere pubblicati sul portale “impresainungiorno.gov” (non quindi sul sito del Comune) e, all’art. 4 comma 7, che in ogni caso “ la conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti […] non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione ”.
4. Nel merito, le società appellanti hanno riproposto, trascrivendoli integralmente, i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal T.a.r. in ragione della riconosciuta tardività del ricorso.
In estrema sintesi, detti motivi possono essere così riassunti nei termini di seguito indicati.
4.1. I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché il progetto approvato ai sensi dell’art. 7 della l.r. 49/2009 riguarderebbe volumetrie (già) illegittime (in quanto condonate), le quali (secondo l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio 2022 n. 24) non potrebbero beneficiare delle previsioni del piano casa (applicabili solo alle opere regolarizzate con sanatoria ordinaria e non anche con “condono edilizio”).
4.2. Gli atti impugnati sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 7 l.r. n. 49/2009 (sotto diverso profilo), per superamento del limite volumetrico ivi previsto. In particolare, le appellanti deducono che la demolizione di mc. 8475 di volumetria esistente e la sua ricostruzione con ampliamento del 35%, ai sensi dell’art. 7 l. reg. 49/2009 (per un totale di mc. 11.341, parte dei quali utilizzati per l’ampliamento della media struttura esistente e parte per la realizzazione della nuova media struttura non alimentare), approvate con l’autorizzazione unica n. 1/2023, sarebbero illegittime perché:
a) considerando la volumetria demolita nell’anno 2016 e ricostruita in occasione del precedente ampliamento dell’esercizio BA (mc. 7358), il Comune avrebbe approvato una demolizione (di più di mc. 10.000) e soprattutto la ricostruzione di più dei metri cubi (13.500 -10.000+35%) ammessi dalla legge regionale, quale volumetria massima ricostruibile;
b) violerebbero l’art. 8 - bis della l.reg. 49/2009, che consente di approvare una sola volta gli interventi (di ampliamento e di demolizione con ricostruzione);
c) violerebbero l’art. 7 della l.r. 49/2009, che consente la ricostruzione della volumetria demolita anche realizzando più edifici, ma non consentirebbe, invece, di ampliare la volumetria di edifici esistenti.
4.3. Il progetto approvato con l’impugnata autorizzazione unica determinerebbe l’illegittima creazione di un vero e proprio “centro commerciale”, in violazione dell’art. 12 l.reg. 1/2007 e del paragrafo 12, punto 3, dei criteri regionali di urbanistica commerciale, in quanto le due medie strutture di vendita Sogegross sarebbero inserite in un’unica struttura a destinazione specifica e avrebbero in comune le aree di accesso, le aree di parcheggio e le zone destinate al verde.
4.4. Il progetto approvato sarebbe conseguentemente carente di aree di sosta, richieste in misura maggiore per le grandi strutture di vendita (come i centri commerciali, se la superficie di vendita degli esercizi che li compongono supera il limite di mq. 1500).
4.5. In via subordinata, le ricorrenti (odierne appellanti) deducono che gli spazi di sosta prescritti dal paragrafo 15 dei criteri regionali di urbanistica commerciale non sarebbero stati rispettati neppure con riguardo alla minor quantità richiesta per le medie strutture di vendita. In proposito, richiamano la relazione a firma del geom. Martini depositata in giudizio, dalla quale risulta che non potrebbe essere computata nello standard in questione la superficie che circonda la media struttura di vendita alimentare, in quanto destinata non alla sosta o alla manovra degli autoveicoli, bensì a percorso di carico e scarico merci, con posizionamento cabina NE (così descritta nella tavola 22 del progetto del 2014, approvato nel 2016).
4.6. Gli atti impugnati sarebbero illegittimi per carenza degli standard prescritti dall’art. 5 del d.m. 1444/1968 (che per i nuovi insediamenti a destinazione commerciale e direzionale impone di riservare a spazi pubblici 80 mq. ogni 100 mq. di superficie utile, di cui la metà adibiti a parcheggi). In particolare, non sarebbero stati reperiti 917,28 mq. da adibire a verde o a servizi diversi, che sarebbero invece stati illegittimamente ed immotivatamente monetizzati.
4.7. Le appellanti deducono la violazione del paragrafo 15 dei criteri di urbanistica commerciale approvati con deliberazione del CR 31/2012 sotto ulteriore profilo, laddove, per le medie strutture di vendita superiori a mq. 1000, è richiesto che il raccordo tra il parcheggio pertinenziale e la viabilità debba essere costituito da almeno due varchi a senso unico separati, distanziati e indipendenti tra loro, salvo che venga dimostrata l’idoneità di una diversa soluzione.
4.8. Con le ultime due censure, deducono l’illegittimità dell’autorizzazione unica impugnata per non essere stata sottoposta a previa verifica di assoggettabilità a VA (ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.reg. 32/2012) ovvero, in subordine, per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale della l.reg. n. 49/2009 (nella parte in cui consente l’approvazione di progetti anche “in deroga” alla disciplina urbanistica senza prescrivere la suddetta verifica).
5. Si sono costituite in giudizio le società Sogegross s.p.a. e BA s.p.a., riproponendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire; a tale riguardo, hanno fatto rilevare che l’ampliamento della media struttura di vendita di generi alimentari si riferisce ad un esercizio commerciale, attivo in loco da oltre 30 anni, ampliato una prima volta nel 2016 e che l’ulteriore ampliamento (di cui all’atto ora impugnato) non potrebbe recare pregiudizio ad una attività avviata addirittura dopo quella di BA.
Quanto alla media struttura di vendita non alimentare, la carenza di interesse (ed anche di legittimazione) ad agire sarebbe del pari evidente, trattandosi di struttura di tipologia diversa da quella delle ricorrenti (in possesso di una autorizzazione per una media struttura di vendita di tipo alimentare).
6. Con decreto presidenziale n. 323/2024 è stata respinta la istanza di tutela cautelare ante causam , evidenziando la necessità di valutare la sussistenza dell’interesse a ricorrere.
7. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Diano Castello, riproponendo anch’esso le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, per difetto di legittimazione ad agire e per difetto di interesse.
8. Con ordinanza n. 690/2024 è stata respinta l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalle società appellanti con la seguente motivazione:
“ Considerato che non si ravvisano (sotto il profilo del periculum) i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare, atteso che:
a) la società Arimondo s.r.l. è titolare di un’autorizzazione per una media struttura di vendita di tipo alimentare, mentre il pregiudizio prospettato nell’atto di appello e nella memoria depositata dalle appellanti in data 19 febbraio 2024 concerne essenzialmente l’avvio di una media struttura di vendita di tipo non alimentare;
b) le opere edilizie previste nell’autorizzazione unica impugnata (n. 1/2023) sono state ormai realizzate (come risulta dalla documentazione in atti);
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare ”.
9. Con memoria depositata in data 25 luglio 2025, il Comune di Diano Castello, dopo essersi soffermato sulle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
10. Con memoria depositata in data 25 luglio 2025 anche le società controinteressate hanno insistito
per la conferma della sentenza appellata e comunque per la reiezione dell’appello e del ricorso introduttivo siccome inammissibile (anche per carenza di interesse ad agire) e comunque infondato nel merito.
11. Con memoria depositata in data 25 luglio 2025 le società appellanti hanno ribadito le proprie tesi difensive sia con riguardo alla ammissibilità e alla ricevibilità del gravame sia con riguardo alla sua fondatezza nel merito.
12. Con nota depositata in data 8 agosto 2025, le società appellanti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in appello, con compensazione delle spese di giudizio; i difensori delle controparti hanno prestato adesione alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
13. All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
14. In relazione alla dichiarazione delle società appellanti (sopra richiamata), al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello, per sopravvenuto difetto di interesse.
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789).
15. Le spese del grado di appello debbono essere compensate, avendo le controparti prestato adesione alla richiesta di compensazione delle spese di lite (formulata dalle società appellanti).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO