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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 335/2025 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MASSAFRA ANTONIA, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BARCARIOL CP_1
GABRIELLA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AR.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/01/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in MA AN (Ta) in data 20/10/2008 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli in AR (Ta)
[...] Persona_1 il 05/03/2009 e in AR il 26.08.2013, chiedeva pronunziarsi la Persona_2 separazione personale dalla moglie, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa di incomprensioni che, con l'andare del tempo, sono sfociate in discussioni che hanno condotto all'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione e a quanto addotto da parte resistente in ordine all'impossibilità di prosecuzione della convivenza, domandava solo una migliore tutela degli interessi delle figlie.
All'udienza del 14/05/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data
05/06/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 05/06/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 335/2025 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
MA AN (TA) il 10/07/1977, e , nata a CP_1
RA (TA) il 21/09/1982, uniti in matrimonio in MA AN (Ta) in data 20/10/2008 (trascritto con atto n. 35, p. 2, s. B, dell'anno 2008);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle concordate e trasfuse nelle note scritte CP_1 di udienza del 11/06/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AR (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 335/2025 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MASSAFRA ANTONIA, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BARCARIOL CP_1
GABRIELLA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AR.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/01/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in MA AN (Ta) in data 20/10/2008 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli in AR (Ta)
[...] Persona_1 il 05/03/2009 e in AR il 26.08.2013, chiedeva pronunziarsi la Persona_2 separazione personale dalla moglie, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa di incomprensioni che, con l'andare del tempo, sono sfociate in discussioni che hanno condotto all'impossibilità della prosecuzione della convivenza.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione e a quanto addotto da parte resistente in ordine all'impossibilità di prosecuzione della convivenza, domandava solo una migliore tutela degli interessi delle figlie.
All'udienza del 14/05/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la trasformazione del rito in congiunto;
all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data
05/06/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 05/06/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 335/2025 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
MA AN (TA) il 10/07/1977, e , nata a CP_1
RA (TA) il 21/09/1982, uniti in matrimonio in MA AN (Ta) in data 20/10/2008 (trascritto con atto n. 35, p. 2, s. B, dell'anno 2008);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
in conformità a quelle concordate e trasfuse nelle note scritte CP_1 di udienza del 11/06/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AR (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara