Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 775/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Palermo, via Antonino Lo Bianco n.23 (presso lo studio dell'Avv. Mary Claire
Accardi), rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Crisi per mandato in atti
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA.: ) CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Noto n.12, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Armao
e Tiziana Milana che la rappresentano e difendono per mandato in atti
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 875/2021 pubblicata in data 03/03/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 8437/2018 vertente tra e ha accolto l'opposizione CP_1 Parte_1 proposta dalla prima, revocato il d.i. n. 2683/2018 e condannato la seconda al pagamento, in favore di delle spese del giudizio quantificate in € 2.100,00, oltre spese forfetarie CP_1 ed accessori di legge.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto dell'appello, stante la sua CP_1 infondatezza.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine del 05.07.2024, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato che il titolo posto a fondamento della domanda attorea avesse mero valore di scrittura privata disconosciuta, in quanto tale inutilizzabile ai fini della decisione. Ha, in particolare, ribadito l'inefficacia del disconoscimento effettuato da parte opponente in quanto privo del carattere della specificità e dell'esatta individuazione degli elementi da cui desumere che il documento depositato fosse non conforme all'originale. Ha, in subordine, insistito sull'istanza di verificazione e per l'espletamento di ctu grafologica.
2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che on ha assolto all'onere della prova ex art. 2967 c.c. neppure con Parte_1 riguardo allo svolgimento del rapporto stante l'inidoneità dell'ulteriore documentazione allegata quale prova del credito.
A dire dell'appellante, le fatture sarebbero state emesse in esecuzione del contratto tra le parti e gli addebiti sarebbero conseguenza del traffico realizzato;
rileva che l'appellata, in ogni caso, non avrebbe criticato le voci di spesa ivi contabilizzate. Mancando una contestazione specifica (anche) in ordine alle prestazioni poste in essere, le fatture, in base al disposto di cui all'art. 115 c.p.c., sarebbero prova tanto del rapporto quanto del credito vantato (limitatamente alle schede che la deducente dichiara esser state utilizzate dall'appellata) a prescindere dal fatto che siano documenti di formazione unilaterale.
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I motivi di appello sono infondati. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.).
In primo grado, ha espressamente dichiarato che “il contratto CP_1 [...]
888010822541 del 9.5.2013 non è stato mai sottoscritto Parte_2 dall'opponente”, così chiaramente disconoscendo le firme in calce allo stesso (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) tant'è che parte appellante, volendosi valere della scrittura disconosciuta, ha formulato apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Tuttavia, non è mai stato depositato in giudizio l'originale del contratto, ma soltanto una copia fotostatica dello stesso. Sul punto, trova applicazione il principio in base al quale il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento e tale norma non avrebbe alcun significato se non riferita all'esigenza che il procedimento di verificazione abbia ad oggetto l'originale del documento disconosciuto e non una sua riproduzione fotografica (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8304). Deve, pertanto, trovare conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il documento depositato in copia fotostatica una mera scrittura privata disconosciuta, con conseguente sua inutilizzabilità ai fini della decisione.
In assenza del titolo giustificativo, parte opposta non ha in altro modo provato la sua pretesa creditoria. Giova rilevare, infatti, che sin dall'inoltro della prima fattura, la n. 7X04398377 del
14/08/2013 (v. estratto notarile), contenente richiesta di pagamento della somma di € 8.327,22,
con lettera del 04/10/2013 inoltrata a mezzo racc. a/r – nel comunicare formale CP_1 disdetta – ha immediatamente contestato la pretesa, da un lato disconoscendo le firme in calce al contratto “Impresa Semplice – offerta ” n.888010822541 del 09/05/2013; Parte_3 dall'altro, dichiarando che la maggior parte delle schede telefoniche, identificate a mezzo numero di cellulare trascritto in contratto, risultavano inattive.
Tale linea difensiva è stata mantenuta nel corso del giudizio.
In sede di opposizione avverso il d.i. n.2683/2018 - ottenuto sulla base di fatture impagate per l'importo di € 37.041,57 (oltre interessi e spese) - sebbene formalmente convenuta, Parte_1 aveva l'onere di dimostrare nella sua veste di attrice sostanziale l'an e il quantum della pretesa fatta valere. Tuttavia, l'appellante, non solo non ha prodotto l'originale del contratto, ma non ha neppure dimostrato che il rapporto tra le parti ha avuto svolgimento, limitandosi a sostenere che le contestazioni dell'appellata fossero generiche e come tali inidonee a scalfire l'efficacia probatoria delle fatture allegate.
A tale ultimo proposito, occorre rilevare che, nella successiva fase a cognizione piena, le fatture, essendo atti di provenienza unilaterale, non possono considerarsi fonte di prova a favore dell'emittente, sicché resta a carico dell'opposto l'onere di dimostrare il rapporto fondamentale da cui scaturisce il credito;
né si verifica inversione dell'onere della prova nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza (v. ex plurimis Cass. sent. 17050/2011).
In definitiva, non risulta provato né l'an e né il quantum della pretesa;
tanto più ove si consideri che ha emesso note di credito in favore dell'appellata per complessivi € 81.527,77, Parte_1 comportamento questo che, alla luce dei fatti e dei documenti prodotti, lascia intendere che alcun credito sia mai maturato a suo favore.
L'appello va, in definitiva, rigettato.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- rigetta l'appello;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore a rifondere a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore le spese di questo grado del CP_1
giudizio che liquida in complessivi € 2.900,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data
14/01/2025.
Palermo, 14 Gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo