TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/07/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1911/24 R.G. avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Rajola n. 17/A, C.F. rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale Manfredi C.F._1
( ) presso il quale è elettivamente domiciliata in Pompei alla Via Lepanto n. C.F._2
126, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attrice;
E
in Castellammare di Stabia C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Coppola Mario
( ) in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, C.F._3
presso il quale è elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28,
convenuto.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 27 giugno 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'invalidità
delle delibere condominiali dell'11/12/2023 e del 26/01/2024, sia per vizio di convocazione, sia, in
1 particolare per quella del 26/01/2024, perchè, relativamente al punto primo, laddove era approvato il rendiconto spese, era compresa ed approvata anche la voce “Incasso quota risarcimento ATP ” Pt_1
per €. 700,36, non corrispondendo al vero che il la avesse mai risarcita. Ne chiedeva, CP_1
pertanto, l'annullamento perchè illegittima.
Si costituiva il convenuto , il quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza per valore CP_1
del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Nel merito, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della nomina dell'avv.
Mario Coppola avvenuta con le delibere del 24.01.2024 e ribadita con la delibera del 09.12.2024.
In via subordinata chiedeva dichiararsi l'infondatezza della censura relativa alla delibera del
26/01/2024 relativamente al primo punto, atteso che la voce “Incasso quota risarcimento ATP ” Pt_1
per €. 700,36, era semplicemente riferita alle lavorazioni finalizzate alla eliminazione delle cause di infiltrazione regolarmente eseguite.
In sede di conclusioni le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo intervenuta la delibera assembleare del 22 aprile 2025 che ha ratificato le delibere impugnate.
Pertanto, hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
In considerazione dell'iter giudiziale, del comportamento delle parti e dei loro rapporti, si ritiene opportuno compensare interamente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1911/24 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 17 luglio 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1911/24 R.G. avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Rajola n. 17/A, C.F. rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale Manfredi C.F._1
( ) presso il quale è elettivamente domiciliata in Pompei alla Via Lepanto n. C.F._2
126, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attrice;
E
in Castellammare di Stabia C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Coppola Mario
( ) in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, C.F._3
presso il quale è elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28,
convenuto.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 27 giugno 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'invalidità
delle delibere condominiali dell'11/12/2023 e del 26/01/2024, sia per vizio di convocazione, sia, in
1 particolare per quella del 26/01/2024, perchè, relativamente al punto primo, laddove era approvato il rendiconto spese, era compresa ed approvata anche la voce “Incasso quota risarcimento ATP ” Pt_1
per €. 700,36, non corrispondendo al vero che il la avesse mai risarcita. Ne chiedeva, CP_1
pertanto, l'annullamento perchè illegittima.
Si costituiva il convenuto , il quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza per valore CP_1
del Tribunale in favore del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Nel merito, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione della nomina dell'avv.
Mario Coppola avvenuta con le delibere del 24.01.2024 e ribadita con la delibera del 09.12.2024.
In via subordinata chiedeva dichiararsi l'infondatezza della censura relativa alla delibera del
26/01/2024 relativamente al primo punto, atteso che la voce “Incasso quota risarcimento ATP ” Pt_1
per €. 700,36, era semplicemente riferita alle lavorazioni finalizzate alla eliminazione delle cause di infiltrazione regolarmente eseguite.
In sede di conclusioni le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo intervenuta la delibera assembleare del 22 aprile 2025 che ha ratificato le delibere impugnate.
Pertanto, hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
In considerazione dell'iter giudiziale, del comportamento delle parti e dei loro rapporti, si ritiene opportuno compensare interamente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1911/24 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 17 luglio 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
2