Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 20/03/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00910/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Arceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
del provvedimento m_dg. -OMISSIS- in forza del quale il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dott. per mezzo della Casa Circondariale di -OMISSIS-, notificava all'Ispettore ricorrente il provvedimento di archiviazione “In esito all'istanza di assegnazione prodotta in data 15 ottobre 2025, dal dipendente in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasmessa da codesta Direzione, con nota n. -OMISSIS-".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha riassunto davanti a questo T.A.R. il ricorso originariamente presentato al T.A.R. Lazio, sede di Roma, avverso la determinazione del 20 novembre 2025 con cui l’Amministrazione resistente ha archiviato la sua istanza di trasferimento, ai sensi della l.n. 104/92, presentata il 15 ottobre 2025 per la sede di -OMISSIS-.
Col provvedimento impugnato l’Amministrazione resistente ha archiviato l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente il 15 ottobre 2025 ai sensi della l.n. 104/92, in quanto il medesimo sarebbe stato già destinatario di un provvedimento di trasferimento a domanda presso la sede di -OMISSIS-, ossia presso la medesima città indicata nella predetta istanza di trasferimento per assistenza a soggetto disabile successivamente presentata.
Con successiva comunicazione del 26 novembre 2025, accompagnata da un’ulteriore istanza di trasferimento ai sensi della l.n. 104/92, stavolta per la sede di -OMISSIS-, il ricorrente “ Al fine di fornire a codesta Amministrazione la soluzione più idonea a garantire il diritto all'assistenza ” ha precisato come “ ad oggi, la sede che realizza nel modo più efficace tale diritto è la -OMISSIS- Tale sede è da considerarsi sostitutiva di quella precedentemente indicata e rappresenta la scelta ottimale per l'istante ”.
In sostanza, con la prefata comunicazione del 26 novembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di voler sostituire la sede in precedenza chiesta per l’ottenimento del trasferimento ai sensi della l.n. 104/92 (-OMISSIS-), per la quale la p.a. aveva archiviato il procedimento con il provvedimento gravato con l’odierno ricorso, con quella di -OMISSIS-, ritenuta più confacente rispetto ai bisogni assistenziali del soggetto disabile.
In risposta, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di preavviso di rigetto per la sede anzidetta si sensi dell’art. 10- bis , della legge n. 241/90, depositato dalla parte privata in data 2 marzo 2026 unitamente ad un’istanza di passaggio in decisione della causa, rilevando come la p.a., con la comunicazione di preavviso succitata, pur avendo preso atto della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 33, co. 5, della l.n. 104/92, avrebbe comunque rigettato l’istanza di parte ricorrente.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha chiesto il respingimento dell’istanza cautelare e del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, previo avviso reso alle parti, come trascritto a verbale, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., per il rilievo officioso di una possibile improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, oltre che di possibile definizione della controversia con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il Collegio deve, anzitutto, rilevare come alla definizione dell’odierno giudizio con sentenza breve per una questione in rito rilevata d’ufficio non osti l’assenza in udienza della difesa di parte ricorrente, che si è limitata a depositare un’istanza di passaggio in decisione sugli scritti il 2 marzo 2026.
Sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, c.p.a. prevede che la questione sia semplicemente indicata in udienza dal giudice, e che di ciò sia dato atto atto a verbale, senza altre formalità; la necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, e non è possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti.
Sotto il profilo sistematico, l’avviso in questione ha lo scopo di evitare la sorpresa processuale, ovvero la situazione in cui la parte veda decidere la controversia in modo per essa imprevedibile, perdendo quindi senza propria colpa la possibilità di far valere il proprio punto di vista in proposito. Logica, questa, che tuttavia non opera nel momento in cui la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza, accettando quindi il rischio che un avviso siffatto venga pronunciato in sua assenza (così, tra le altre, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 04.11.2024 n. 3641, che richiama Cons. Stato, sez. IV, 24.11.2022, n. 10348).
Né a diverse conclusioni è possibile giungere valorizzando l’istanza di decisione sugli scritti presentata dalla difesa di parte ricorrente, posto che questa produce la fictio iuris della presenza del difensore di parte soltanto nelle udienze da remoto, ai sensi dell’art. 87, co. 4- bis , c.p.a., come precisato dall’art. 13- quater , disp. att. c.p.a., non avendo alcun valore, in tal senso, per le udienze in presenza.
5. Tanto premesso, l’odierno ricorso abbia ad oggetto l’annullamento della nota del 20 novembre 2025 con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha archiviato l’istanza di trasferimento ai sensi della l.n. 104/92 originariamente presentata dal ricorrente per la sede di -OMISSIS-, come da istanza del 15 ottobre 2025 prodotta in atti.
A fronte dell’archiviazione del procedimento, parte ricorrente ha inoltrato all’Amministrazione di appartenenza una comunicazione con cui, tra l’altro, ha espressamente inteso sostituire la precedente sede chiesta per il trasferimento ai sensi della l.n. 104/92 (-OMISSIS-) con quella di-OMISSIS-(CT), tanto che, a tal fine, ha presentato una nuova istanza in data 26 novembre 2025.
Orbene, a fronte di una tale manifestazione di volontà non sussiste, ad avviso del Collegio, alcun interesse residuo di parte ricorrente all’impugnativa della nota di archiviazione gravata con l’odierno ricorso, posto che essa ha ad oggetto, in via esclusiva, l’originaria sede di destinazione chiesta di -OMISSIS-, sostituita per espressa volontà del dipendente con successiva istanza, come in precedenza anticipato.
A seguito della nuova domanda, l’Amministrazione resistente ha avviato un nuovo procedimento che, allo stato, risulta essersi fermato alla fase endoprocedimentale della comunicazione del preavviso di rigetto.
A fronte della espressa sostituzione della sede di destinazione originariamente chiesta il 15 ottobre 2025 (-OMISSIS-) con quella di-OMISSIS-(CT), indicata con domanda nuova del 26 novembre 2025, sulla quale la p.a. si è espressa, allo stato, con un mero preavviso di rigetto, non avendo ancora adottato la determinazione conclusiva del procedimento, non residua alcun interesse di parte ricorrente a coltivare l’odierna impugnativa che, si ribadisce, riguarda, in via esclusiva, la nota del 20 novembre 2025 con cui il Ministero resistente ha archiviato la prima istanza di trasferimento ex l.n. 104/92 presentata dal ricorrente per la sede di -OMISSIS-, luogo di destinazione poi sostituito il 26 novembre 2025 con quello di-OMISSIS-(CT).
Al riguardo, va precisato come non giovi alla parte privata l’aver chiesto, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, la condanna della p.a. al suo trasferimento presso la sede di-OMISSIS-(CT), tenuto conto che la domanda di annullamento veicolata dal medesimo gravame riguarda, soltanto, la nota del 20 novembre 2025 con cui l’Amministrazione ha archiviato la sua prima istanza del 15 ottobre 2025 per la sede di -OMISSIS-, atteso che sulla seconda istanza del 26 novembre 2025 per la sede di-OMISSIS-(CT) non si è ancora registrato alcun provvedimento di segno negativo finale che, tuttalpiù, potrà essere oggetto di un successivo ricorso autonomo.
L’indebita confusione tra i due procedimenti, assistiti da distinti atti di impulso della parte privata, risulta essere svelata dalla quarta censura di gravame con cui parte ricorrente contesta il travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione resistente che, nello specifico, avrebbe indebitamente archiviato la sua istanza per carenza di interesse non avendo tenuto in considerazione che la stessa sarebbe stata riferita alla sede di-OMISSIS-(CT).
In realtà, come in precedenza argomentato e come risulta dagli atti depositati, la determinazione impugnata è del 20 novembre 2025 e ha ad oggetto, in maniera espressa, soltanto la prima istanza di trasferimento del 15 ottobre 2025 per la sede di -OMISSIS-, non potendo essere diversamente, considerato che l’Amministrazione, all’epoca dell’adozione dell’atto in commento, non avrebbe potuto effettuare alcuna valutazione sulla sede di servizio di-OMISSIS-(CT), posto che quest’ultima è stata indicata dal ricorrente, come sede sostitutiva di destinazione della precedente, solo in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato, ossia il 26 novembre 2025.
6. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti alla luce della sua definizione in rito in conseguenza di una questione in rito rilevata d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
IE RO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RO | RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.