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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1449 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Scesa Eroi 1799, n.23, presso lo studio dell'Avv. Maria Costa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Domenico Marincola Pistoia n.322, presso lo studio dell'Avv.
Debora Maida che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 1 di 5 1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 16 settembre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio civile in Catanzaro in data Parte_2
23 ottobre 2006, optando per il regime della comunione legale dei beni ed in costanza del quale era nata il [...] la loro unica figlia, – Persona_1
deducevano che il venir meno della comunione materiale e spirituale aveva incrinato il rapporto coniugale rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che le parti avevano concordato che entro il 30 novembre 2024 il Pt_2
avrebbe lasciato la casa coniugale per trasferire altrove la propria residenza.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro e portandosi reciproco rispetto;
“2) La casa in affitto sarà assegnata, completa di tutti i mobili e suppellettili, alla sig.ra unitamente alla figlia minore. Parte_1
3) Il Signor potrà ritirare dalla riferita casa coniugale ed entro la Parte_2
data del 30/11/2024, i propri effetti personali;
4) La figlia seppure affidata ad entrambi i coniugi in base a quanto previsto dalla disciplina dell'affido condiviso, resterà tuttavia allocata con la madre in Catanzaro alla Via Vico 1° Carmine 1, ed i genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con la figlia alle necessità quotidiane della stessa;
5) Il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia minore i fine settimana Parte_2
in maniera alterna con pernotto dal pomeriggio di venerdì e sino alla domenica sera;
durante la settimana, il padre potrà tenere con sé la figlia due giorni a settimana che verranno concordati mensilmente durante l'inverno dalle 17,30 fino alle ore 21,00 e durante il periodo estivo due giorni a settimana e sempre da concordare previamente dalle 18,00 alle ore 22,00 o pernottamento presso la residenza del padre previo tempestivo avviso;
durante le vacanze estive la figlia potrà restare con il padre per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
per il periodo natalizio i genitori ad anni alterni
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 2 di 5 trascorreranno con la figlia la vigilia di Natale o il Natale e la vigilia di Capodanno
o il Capodanno;
per le vacanze Pasquali, salvo diverso accordo da far pervenire entro il 20 febbraio di ogni anno, le minori ad anni alterni staranno con un genitore
a Pasqua o Pasquetta. Per il compleanno ed onomastico della minore ad anni alterni e salvo diverso accordo tra i genitori, la bambina trascorrerà il compleanno dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con un genitore e dalle ore 16:00 con l'altro (con relativo pernotto); in caso di festa organizzata fuori casa con le compagne della figlia, le spese saranno ripartite tra i genitori in misura del 50%, sempre che tra le parti siano state previamente concordate. Per ciò che riguarda i compleanni ed onomastici dei genitori, la bambina trascorrerà il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà e della mamma rispettivamente con il genitore festeggiato, con relativo pernotto. Inoltre, i genitori, per favorire il mantenimento di rapporti sani continuativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, si accorderanno volta per volta anche per consentire alla bambina di trascorrere con gli zii, i cugini ed i nonni materni e paterni i relativi compleanni e/o gli onomastici. Per la Festa del Papà e della mamma, la minore le trascorrerà rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
in ogni caso, in mancanza di accordo, ove la relativa festiv ità cadrà nel periodo che la bambina trascorrerà con l'altro genitore, il padre o la madre la potrà prendere alle ore 10,00 fino alle ore 22,00 della relativa festività. Quanto alle restanti festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 novembre, 8 dicembre e 26 dicembre) la minore la trascorrerà alternativamente con l'uno o con
l'altro genitore. In caso di malattia della minore il padre potrà fare visita presso la casa materna, previo accordo telefonico o SMS;
6) Il sig. pensionato provvederà a versare a titolo di mantenimento Parte_2 per la figlia minore la somma di € 150,00 mensili, in considerazione della sua condizione, da versare ogni 5 del mese oltre alla corresponsione di tutte le ulteriori spese straordinarie (scolastiche, ludiche, mediche non previste dal S.S.N.) dovessero necessitare nella misura del 50% e preventivamente concordate, relativamente invece all'assegno unico lo stesso verrà richiesto e trattenuto interamente dalla sig.ra ; Parte_1
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 3 di 5 7) I coniugi convengono di rinunciare reciprocamente al loro mantenimento;
8) I coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al rilascio del passaporto”.
1.1. Fissata con decreto del 22 settembre 2024 l'udienza cartolare del 18 dicembre
2024, con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare, nonché le condizioni concordate.
Pertanto, con ordinanza del 21 gennaio 2025, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2
separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore,
il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e Persona_1 adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 4 di 5 3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da nata a [...] il Parte_1
24.08.1976 e nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2
necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e i quali Parte_1 Parte_2
hanno matrimonio civile in Catanzaro in data 23 ottobre 2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2006, Parte I, Serie, N. 39, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
17 marzo 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1449 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Scesa Eroi 1799, n.23, presso lo studio dell'Avv. Maria Costa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Domenico Marincola Pistoia n.322, presso lo studio dell'Avv.
Debora Maida che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 1 di 5 1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 16 settembre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio civile in Catanzaro in data Parte_2
23 ottobre 2006, optando per il regime della comunione legale dei beni ed in costanza del quale era nata il [...] la loro unica figlia, – Persona_1
deducevano che il venir meno della comunione materiale e spirituale aveva incrinato il rapporto coniugale rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che le parti avevano concordato che entro il 30 novembre 2024 il Pt_2
avrebbe lasciato la casa coniugale per trasferire altrove la propria residenza.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro e portandosi reciproco rispetto;
“2) La casa in affitto sarà assegnata, completa di tutti i mobili e suppellettili, alla sig.ra unitamente alla figlia minore. Parte_1
3) Il Signor potrà ritirare dalla riferita casa coniugale ed entro la Parte_2
data del 30/11/2024, i propri effetti personali;
4) La figlia seppure affidata ad entrambi i coniugi in base a quanto previsto dalla disciplina dell'affido condiviso, resterà tuttavia allocata con la madre in Catanzaro alla Via Vico 1° Carmine 1, ed i genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con la figlia alle necessità quotidiane della stessa;
5) Il sig. avrà diritto di tenere con sé la figlia minore i fine settimana Parte_2
in maniera alterna con pernotto dal pomeriggio di venerdì e sino alla domenica sera;
durante la settimana, il padre potrà tenere con sé la figlia due giorni a settimana che verranno concordati mensilmente durante l'inverno dalle 17,30 fino alle ore 21,00 e durante il periodo estivo due giorni a settimana e sempre da concordare previamente dalle 18,00 alle ore 22,00 o pernottamento presso la residenza del padre previo tempestivo avviso;
durante le vacanze estive la figlia potrà restare con il padre per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare previamente con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
per il periodo natalizio i genitori ad anni alterni
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 2 di 5 trascorreranno con la figlia la vigilia di Natale o il Natale e la vigilia di Capodanno
o il Capodanno;
per le vacanze Pasquali, salvo diverso accordo da far pervenire entro il 20 febbraio di ogni anno, le minori ad anni alterni staranno con un genitore
a Pasqua o Pasquetta. Per il compleanno ed onomastico della minore ad anni alterni e salvo diverso accordo tra i genitori, la bambina trascorrerà il compleanno dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con un genitore e dalle ore 16:00 con l'altro (con relativo pernotto); in caso di festa organizzata fuori casa con le compagne della figlia, le spese saranno ripartite tra i genitori in misura del 50%, sempre che tra le parti siano state previamente concordate. Per ciò che riguarda i compleanni ed onomastici dei genitori, la bambina trascorrerà il giorno del compleanno e dell'onomastico del papà e della mamma rispettivamente con il genitore festeggiato, con relativo pernotto. Inoltre, i genitori, per favorire il mantenimento di rapporti sani continuativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, si accorderanno volta per volta anche per consentire alla bambina di trascorrere con gli zii, i cugini ed i nonni materni e paterni i relativi compleanni e/o gli onomastici. Per la Festa del Papà e della mamma, la minore le trascorrerà rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
in ogni caso, in mancanza di accordo, ove la relativa festiv ità cadrà nel periodo che la bambina trascorrerà con l'altro genitore, il padre o la madre la potrà prendere alle ore 10,00 fino alle ore 22,00 della relativa festività. Quanto alle restanti festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 novembre, 8 dicembre e 26 dicembre) la minore la trascorrerà alternativamente con l'uno o con
l'altro genitore. In caso di malattia della minore il padre potrà fare visita presso la casa materna, previo accordo telefonico o SMS;
6) Il sig. pensionato provvederà a versare a titolo di mantenimento Parte_2 per la figlia minore la somma di € 150,00 mensili, in considerazione della sua condizione, da versare ogni 5 del mese oltre alla corresponsione di tutte le ulteriori spese straordinarie (scolastiche, ludiche, mediche non previste dal S.S.N.) dovessero necessitare nella misura del 50% e preventivamente concordate, relativamente invece all'assegno unico lo stesso verrà richiesto e trattenuto interamente dalla sig.ra ; Parte_1
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 3 di 5 7) I coniugi convengono di rinunciare reciprocamente al loro mantenimento;
8) I coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al rilascio del passaporto”.
1.1. Fissata con decreto del 22 settembre 2024 l'udienza cartolare del 18 dicembre
2024, con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare, nonché le condizioni concordate.
Pertanto, con ordinanza del 21 gennaio 2025, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2
separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore,
il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e Persona_1 adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 4 di 5 3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da nata a [...] il Parte_1
24.08.1976 e nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2
necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e i quali Parte_1 Parte_2
hanno matrimonio civile in Catanzaro in data 23 ottobre 2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2006, Parte I, Serie, N. 39, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
17 marzo 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1449/2024 - Pagina 5 di 5