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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/10/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
R.g.n. 1221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento tra i coniugi:
, nato a [...] il [...], (avv. Graci Parte_1
Lorenzo)
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ( avv. Controparte_1
Graci Lorenzo)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione e divorzio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.10.2024
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che i coniugi, uniti in matrimonio in data 11.09.2010 a Licata, hanno chiesto la separazione consensuale;
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 9.10.2024 le parti hanno insistito nel ricorso;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
sentito il P.M.; visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.; rilevato che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorso sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte — provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare alla partecipazione all'udienza secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione consensuale dei coniugi:
, nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio l'11.09.2010 a Licata, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Licata al n. 105, parte II, serie A dell'anno 2010;
2 OMOLOGA
Le condizioni della separazione indicate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Licata perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Agrigento in data 10.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento tra i coniugi:
, nato a [...] il [...], (avv. Graci Parte_1
Lorenzo)
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ( avv. Controparte_1
Graci Lorenzo)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione e divorzio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.10.2024
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che i coniugi, uniti in matrimonio in data 11.09.2010 a Licata, hanno chiesto la separazione consensuale;
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 9.10.2024 le parti hanno insistito nel ricorso;
che la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
sentito il P.M.; visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.; rilevato che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorso sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte — provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare alla partecipazione all'udienza secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione consensuale dei coniugi:
, nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio l'11.09.2010 a Licata, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Licata al n. 105, parte II, serie A dell'anno 2010;
2 OMOLOGA
Le condizioni della separazione indicate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Licata perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Agrigento in data 10.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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