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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1094/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai SI.ri magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 8 aprile 2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] in [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in IA TE, via M. Buonarroti 1, presso lo studio dell'Avv. Gianfranca BEVILACQUA –
CF - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente - contro
- CF - nato il [...] a San Pietro a [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in IA TE, Via F.lli Ponzio n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Graziella
ASTORINO - CF - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come note di trattazione scritta autorizzate per l'udienza dell'8 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16/10/2024, la IG.ra chiedeva che venisse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Platania (CZ) in data
28.12.2002 tra la medesima e (atto n. 1, parte 2, serie B, anno 2002), precisando Controparte_1 che dalla relativa unione coniugale erano nate , l'1.11.2003, e , l'8.01.2017. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che, con sentenza n. 1071/2019 del 23/12/2019 di separazione personale, non definitiva, il Tribunale di IA TE pronunciava tra i coniugi separazione giudiziale, poi definitivamente decidendo, in data 1.02.2024 in Camera di ConIGlio, con le seguenti statuizioni: “1) respinge
1 le reciproche richieste di addebito della separazione all'altro coniuge;
2) assegna la casa coniugale a
[...]
; 3) affida la IA MI ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio Parte_1 Per_2 materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e IA…almeno due pomeriggi alla settimana e, per due fine settimana al mese, nei giorni di Sabato e Domenica. Inoltre il padre avrà facoltà di tenere con sé la IA nei giorni festivi previa adozione di un programma concordato che preveda l'alternanza annuale con ciascun genitore…in mancanza di accordo,…due pomeriggi alla settimana che devono essere stabiliti nel Martedì e Giovedì di ogni settimana dalle ore 17,30 sino alle 20,30 (21,00 nei mesi di luglio e di agosto)…inoltre…, a settimane alternate, dal sabato alle ore 15,00 sino alle ore 20,30 della domenica successiva (21,00 nei mesi di luglio e di agosto). Durante le festività natalizie…alternandoli annualmente con la madre, i giorni del 24 e del 25 dicembre, quelli del 31 dicembre e del 1° gennaio e quelli del 5 e del 6 gennaio;
inoltre…alternando annualmente con la madre, il giorno di Pasqua e quello di Lunedì dell'Angelo. Infine…durante il periodo estivo per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di agosto o di
15 giorni consecutivi nel mese di luglio, da concordare…in mancanza…quelli dal 1 al 15 luglio ed in quelli dal 11 al 25 agosto…4) dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente predisponga un percorso di genitorialità…vigili…e segnali…; 5) dispone che corrisponda a Controparte_1 Parte_1 mensilmente l'importo di euro 400,00 per il mantenimento delle figlie e da versare entro Per_2 Per_1 il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore con decorrenza dal mese di giugno 2019 con rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT; 6) pone a carico di entrambi i coniugi, al 50% le spese di carattere straordinario affrontate nell'interesse delle figlie…”; che, da allora erano trascorsi oltre cinque anni senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione e/o coabitazione tra i coniugi.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra e il Parte_1
SI. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione Controparte_1 della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della MI a entrambi i genitori, in modo da consentire Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e la collocazione prevalente presso la madre, eventualmente confermando i tempi e le modalità del diritto/dovere di visita del padre per come dettagliatamente illustrati in sede di separazione, e per l'effetto disporre in senso conforme in ordine alla sua cura, istruzione ed educazione;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto rispondente all'interesse della MI;
d) riconoscere in favore della SI.ra , svolgente solo piccoli e occasionali lavoretti saltuari, il diritto Pt_1
a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 200,00 mensili o diverso ritenuto di giustizia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del SI. ; CP_1
2 e) stabilire a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore di ciascuna IA, rispettivamente CP_1 MI - e maggiorenne , attualmente titolare di un contratto a t.d. che scadrà a giugno Persona_2 Per_1
2025, retribuita con € 500.00 mensili, e dunque- economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro
250,00 mensili per ciascuna, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria delle spese di giudizio (vedi, pressoché testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva il quale aderiva alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ma si opponeva a tutto quanto diversamente richiesto da controparte.
In particolare, si opponeva all'affido delle figlie presso la madre, stante il grave conflitto tra Parte_2
e – emerso dalla Relazione del 25/3/2019, di Audizione Protetta su , Parte_1 Parte_2 effettuata in fase Presidenziale, nella quale la CTU Dott.ssa rilevava un estremo disagio dell'allora Per_3 MI nei rapporti con la di lei madre;
rilevava che tale conflittualità persiste ancora oggi. Parte_2
Per quanto riguarda , dichiarava che la MI spesso veniva lasciata da sola in casa sin dalle prime Per_2 ore del mattino, e che, in un'occasione specifica in cui la stava discutendo con la IA , la Pt_1 Per_1 piccola era stata colpita, accidentalmente, da un oggetto lanciato dalla madre nelle vicinanze della Per_2 MI (vedi verbale di pronto soccorso in atti); ne era conseguita una querela del 26/3/2024 nei confronti della IG.ra . Altresì, il comportamento aggressivo della veniva recentemente sugellato da una Pt_1 Pt_1 condanna penale per il reato di ex art. 582 c.p. innanzi al Giudice di Pace di IA TE (vd. Sentenza n°
83/2023 allegata).
Contestava, inoltre, l'aumento di mantenimento richiesto da controparte, poiché, essendo il resistente bracciante agricolo e lavorando a tempo determinato ed a giornate, aveva un introito mensile con riferimento alle sole giornate lavorative (vd. dichiarazione dei redditi in atti), tant'è che egli si era iscritto nell'elenco Parte_2 della e riceveva addirittura una spesa alimentare mensile, che puntualmente non tratteneva Controparte_2 per sé ma la consegnava alla IG.ra ; in questi anni, infatti, non si era mai sottratto al mantenimento Pt_1 per le figlie, corrispondendolo, tuttavia, in misura ridotta di euro 100,00; al contrario, la IG.ra aveva Pt_1 sempre usufruito del reddito di cittadinanza con un introito di € 800 mensili, che sicuramente, nel 2024, si è trasformato in Assegno di Inclusione, oltre a percepire l'assegno unico pari ad € 180,00 per la IA MI
, ed in più, ad oggi, svolge il lavoro di badante “in nero” presso un'anziana IGnora del vicino paese Per_2 per € 500,00 mensili. Aggiungeva, ancora, che la IA , come dalla stessa ricorrente Per_4 Parte_2 dichiarato nell'atto introduttivo, oggi svolge il Servizio Sociale con un ulteriore introito di € 500,00 all'interno del nucleo familiare.
Pertanto, il reddito e gli introiti familiari della , oggi, si aggirano intorno ai 1.200,00 euro oltre al Pt_1 presunto assegno di Inclusione. Altresì, la IG.ra e le figlie vivono nella casa familiare ATERP, Pt_1 inizialmente assegnata ed intestata al Serratore come da Contratto di Locazione reg. il 17/4/2013, con un canone di locazione pari a € 13,65 (tredici/65 euro) mensili;
Infine, evidenziava che la IG.ra convive con un compagno, che gode anch'esso di un reddito (vedi, Pt_1 pressoché testualmente, la comparsa costitutiva in atti).
3 Per tutto quanto sopra esposto, chiedeva all'On.le Tribunale di:
- pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio;
- affidare, per le ragioni descritte, le figlie ed al ricorrente e con affido condiviso, Per_1 Per_2 CP_1 garantendo il diritto delle figlie alla bi-genitorialità e, per tale ragione, stabilire modi e tempi di permanenza delle minori presso l'altro genitore, nel caso de quo della IG.ra e stante nel caso in esame della Pt_1 carenza e attitudine della a svolgere il ruolo genitoriale di madre, per come descritto e documentato Pt_1 in narrativa;
- assegnare la casa coniugale al , già di assegnata al medesimo dall'Aterp per essere una casa CP_1 popolare;
- conseguentemente porre a carico della IG.ra l'obbligo di corrispondere, al , Parte_1 CP_1 mensilmente un congruo assegno per il mantenimento delle figlie minori e nella misura di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna IA) oltre spese straordinarie;
Rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale per le ragioni di cui in narrativa e per la richiesta di affido condiviso delle figlie e a;
Rigettare la richiesta di Per_2 Per_1 Controparte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento alla di € 200,00 essendo già percettore di Parte_1 reddito e per tutte le ragioni di cui in narrativa e perché non sono sussistenti le condizioni economiche del
, come da documentazione fiscale che si allega ed in ogni caso la IG.ra ha l'età, nonché la CP_1 Pt_1 capacità per cercare lavoro e poter lavorare;
Rigettare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento ad € 250,00 richiesto dalla SI.ra Parte_1
, per le figlie e per tutte le ragioni di cui in narrativa.
[...] Per_2 Per_1
Con memoria depositata il 30.12.2024, contestava tutto quanto ex adverso dedotto nella Parte_1 comparsa di costituzione, soprattutto rispetto alle accuse di non essere una buona genitrice per le figlie.
Specificatamente, precisava che la IA era da tempo ormai maggiorenne e libera di andare a vivere Per_1 con il padre, eppure era rimasta volontariamente allocata presso la casa coniugale insieme alla madre e alla sorella, senza manifestare una precisa ed ineludibile volontà contraria.
Per suo conto, accusava il IG. di non essersi mai interessato alle figlie né economicamente né Parte_2 moralmente, non avendo lo stesso mai ottemperato ai relativi obblighi promananti dalla sentenza di separazione
(€ 400,00 al mese a titolo di assegno di mantenimento per le figlie, nonché esercizio del diritto/dovere di visita relativo ai fine settimana, dei periodi estivi e festivi), tanto da essere imputato in 2 diversi processi penali per inosservanza degli obblighi familiari, tuttora pendenti, n° 845/21 R.G.N.R., prossima ud.: 11.06.25 e n°
1552/22 R.G.N.R., prossima udienza: 21.05.25 (vedi in atti).
Altresì, anche il IG. in passato, era stato violento nei confronti della moglie, anche se la stessa Parte_2 decideva di non sporgere denuncia (vd. verbale di P.S. dell'01.01.2019; in allegato).
Infine, sulla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, rappresentava che la propria situazione economica, rispetto all'epoca della separazione, era mutata in peius, poiché si era vista diminuire il provento derivante dal RDC, di ca. € 800,00 mensili, a quello d'inclusione pari a ca. € 500,00 e - contrariamento a quanto dal resistente sostenuto- non conviveva stabilmente con il compagno (vedi memoria in atti).
4 L'udienza fissata per il 21 gennaio 2025 veniva rinviata al 28 gennaio 2025 per particolari oneri di natura organizzativa del Presidente del Tribunale – Giudice Delegato alla trattazione della controversia in oggetto.
All'udienza del 28 gennaio 2025, compariva la parte ricorrente personalmente, unitamente al proprio difensore, nonché il difensore di parte resistente, il quale chiedeva un breve differimento, poiché la propria assistita non aveva potuto comparire per motivi di salute;
controparte non si opponeva al rinvio.
Il Presidente, in qualità, preso atto di quanto sopra, differiva la procedura all'udienza del 25 febbraio 2025.
Alla successiva udienza, comparivano entrambe le parti personalmente, stavolta unitamente ai propri difensori.
Introdotte le parti, esse si riportavano entrambe ai propri scritti difensivi e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
A questo punto, il Presidente, invitava le parti a pervenire ad una soluzione transattiva della vicenda, ma le parti stesse – dopo ampia discussione e dopo essersi allontanate dall'aula per il tempo a ciò necessario – dichiaravano di rimanere ferme nelle loro rispettive richieste e determinazioni.
Il Presidente, sempre nella qualità sopra menzionata, per effetto di ciò, si riservava di decidere.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, il Presidente la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 aprile 2025,
Con comparse conclusionali e note di trattazione scritta all'uopo rispettivamente depositate in data 2 e 3 aprile
2025, le parti medesime si riportavano alle medesime conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
Con ordinanza dell'8 aprile 2025, il Presidente - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate tratteneva la causa in decisione - riservandosi di riferire al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 96/2024 emessa nell'ambito della procedura di separazione giudiziale dei coniugi iscritta al n. 1651/2018 R.G.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'affidamento della IA MI , la regolamentazione Per_2 del diritto di visita del genitore non affidatario/non collocatario-IA MI, il mantenimento delle figlie e , nonché il mantenimento nei confronti del coniuge (rectius assegno divorzile), e Per_2 Per_1
l'assegnazione della casa familiare.
Per quanto concerne il regime di affidamento della IA MI giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore
5 importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del MI”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il MI, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di , nulla può disporre questo Collegio stante la maggiore età Per_1 ormai raggiunta dalla stessa – come già chiarito nella sentenza di separazione;
quanto ad , non Per_2 sussistono elementi, allo stato attuale, che ostino all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori (vd. ricorso e costituzione in atti); ogni questione riguardante una pretesa incapacità a rivestire il ruolo genitoriale da parte della madre, risulta superata e non contrastata per effetto della sentenza di separazione in atti, al cui interno detto ruolo e detta capacità è stata affermata senza ombra di dubbio, allo stato all'epoca attuale, sottolineandosi che le affermazioni del ricorrente – desumibili e ricavabile dal contenuto di un delle relazioni in atti – appaiono datate e non più attuali.
Appare, inoltre, opportuno che la MI mantenga la sua collocazione prevalente presso la madre avendo la stessa convissuto insieme alla resistente sin dal momento della separazione dei genitori, e non essendo sopraggiunte ed intervenute, nel frattempo – come appena sopra affermato - circostante giustificative e IGnificative di un'eventuale modificazione delle determinazioni precedentemente assunte – ancora una volta come ampiamente argomentato nella sentenza di separazione: “In particolare, sia la CTU che le relazioni dei
Servizi Sociali allegate in atti…confermano le capacità genitoriali della , l'adeguatezza dell'ambiente Pt_1 domestico in cui le ragazze vivono alle loro eIGenze, l'atteggiamento collaborativo e disponibile della ricorrente rispetto alle proposte dei Servizi”.
A parte ciò, l'unico elemento di novità assunto dal resistente a sostegno della sua tesi, è rappresentato dallo spiacevole episodio che ha visto protagonista la MI , in data 13.03.2024, allorquando veniva Per_2 portata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale locale, a causa di una ferita sulla guancia;
da qui ne scaturiva una denuncia-querela da parte del nei confronti della per aver ferito la bambina, Parte_2 Pt_1 seppur accidentalmente: “ ...ebbe a raccontarmi che la propria madre, prese in mano una tazza per il Per_1 latte (utilizzata per la colazione) e la lanciò con forza nelle vicinanze della piccola , in modo che Per_2 quando l'oggetto sbattette al muro si frantumò ed una scheggia della stessa tazza andò a ferire alla Per_2 guancia, poco sotto dell'occhio sinistro” (testualmente, denuncia-querela del 26 marzo 2024, allegata alla comparsa di costituzione).
Ebbene, questo collegio non ritiene provata l'inidoneità genitoriale della IG.ra dalle semplici Pt_1 asserzioni del ricorrente non corroborate da alcuna prova (la denuncia-querela allegata, ad esempio, difetta dell'eventuale rinvio a giudizio per lesioni nei confronti della ricorrente), ad ogni modo vi ostano sia il carattere
6 colposo e non doloso delle vicenda per come allo stato ancora contestata – il che non è indice di una pervicace volontà di violare la legge penale e non è sintomatica di una personalità discutibile, contraria all'esercizio del potere/dovere di esercitare a pieno ed adeguatamente il ruolo genitoriale – sia il fatto che le ire della donna si erano rivolte (sembrerebbe) verso la IA maggiorenne ed anche per tale verso non può desumersi l'inettitudine ad un affido condiviso;
oltre a ciò si osserva che i fatti penalmente rilevanti dedotti in atti afferiscono ai rapporti
– ovviamente difficili, visto la deriva divorzile – tra i coniugi e non intaccano il rapporto filale.
Per giunta, per mera completezza espositiva, si osservi che - come correttamente osservato dalla ricorrente - la IA avrebbe potuto, già da tempo, lasciare il domicilio materno e trasferirsi dal padre. Per_1
Sul punto, dunque, deve confermarsi il contenuto della sentenza n. 96/2024 pubblicata il 02.02.2024.
3. Appaiono, altresì, condivisibili le regolamentazioni relative al regime degli incontri padre-IA MI previste dalla suddetta sentenza di separazione come alternative all'ipotesi di mancato accordo tra le parti sul punto.
Pertanto, il padre potrà a tenere con sé per due pomeriggi alla settimana che devono essere stabiliti Per_2 nel martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17,30 sino alle 20,30 (21,00 nei mesi di luglio e di agosto). Il padre inoltre avrà la facoltà di tenere con sé la IA, a settimane alternate, dal sabato alle ore 15,00 sino alle ore 20,30 della domenica successiva (21,00 nei mesi di luglio e di agosto).
Durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la IA, alternandoli annualmente con la madre, i giorni del 24 e del 25 dicembre, quelli del 31 dicembre e del 1° gennaio e quelli del 5 e del 6 gennaio;
inoltre potrà tenere con sé la IA, alternando annualmente con la madre, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
Infine, il padre potrà tenere con sé la IA durante il periodo estivo per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di agosto o di 15 giorni consecutivi del mese di luglio, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno. Tali giorni in mancanza di accordo devono essere individuati in quelli dal 1 al 15 luglio ed in quelli dal 11 al 25 agosto.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-IA sopraindicati potranno essere comunque modificati su accordo delle parti, secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle eIGenze personali della MI e dei suoi preminenti interessi.
4. Quanto al contributo economico dovuto dal resistente in favore delle figlie e , quale Per_1 Per_2 genitore non collocatario, ne ha chiesto il ridimensionamento stante la sua indigenza Controparte_1 economica, mentre ne ha chiesto un aumento. Parte_1
Giova ricordare che il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi: 1) le attuali eIGenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza
7 presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ammontare dell'assegno, dunque, viene quantificato in base alle risorse economiche di entrambi i genitori, considerate non solo le entrate reddituali, ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie e risparmi.
Inoltre, con specifico riferimento ai figli divenuti maggiorenni, il mantenimento è notoriamente subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori. Dunque, dallo stato di occupazione deriva la perdita del diritto al mantenimento economico, sicché, quando un figlio trova lavoro, si intende e si presume in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e – dunque - di capacità di mantenersi da solo.
La Suprema Corte di cassazione ha - infatti - affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente
“quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del
8.8.2013).
Detto questo in punto di diritto, occorre evidenziare che il IG. ha sicuramente dimostrato la sua Parte_2 indigenza economica (vd. dichiarazione dei redditi – nel 2023 pari ad euro 5.585,58, nel 2024 Parte_2 pari, addirittura, a soli euro 588,58 - e dichiarazione della CHARITAS diocesana di San Pietro a Maida – 2023,
2024) e, dunque, il mutamento in peius delle proprie condizioni reddituali rispetto all'epoca della separazione
“il risulta aver percepito nell'anno 2019 un reddito annuo di euro 3.772,93, nell'anno 2020 di euro CP_1
5.327,00, nell'anno 2021 di euro 5.687,00, nell'anno 2022 di euro 5.585,58” (vd. sentenza di separazione in atti).
Pertanto, appare equo ridurre ad euro 300,00 (centocinquanta,00 per IA), il contributo mensile che dovrà versare mensilmente a a titolo di contributo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie ed , oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati Per_1 Per_2 dall'Istat, da corrispondere entro il 5 di ogni mese.
5. Le spese straordinarie per le figlie minori (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad eIGenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da
8 banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. Appaiono, altresì, condivisibili le statuizioni della sentenza di separazione in merito all'assegno divorzile.
Giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita. In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico, o comunque
9 apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008).
Ebbene, nel caso di specie, così come argomentato dalla sentenza di separazione: non vi sono sufficienti elementi per ritenere che tra i redditi dei coniugi vi sia una differenza tale da giustificare a carico del l'obbligo di pagare alla ricorrente un assegno di mantenimento. Parte_2
7. Infine, quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'eIGenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle eIGenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori – come nel caso che ci occupa - la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
Orbene, in applicazione ai su esposti principi di diritto, la casa familiare deve essere assegnata alla IG.ra
[...]
quale genitore collocatario della IA MI . Pt_1 Per_2
8. Quanto alle spese di lite, poiché nessuna delle parti ha visto pienamente accolte le proprie domande e dunque sussiste una soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA TE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Platania, in data 28.12.2002, tra
[...]
– CF - e – CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di San Pietro a C.F._3
Maida, atto n. 1, parte II, Serie B, anno 2002);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) AFFIDA la IA MI ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio materno, con Per_2 esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni
10 di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e IA come in parte motiva;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di € 300,00, come in premessa determinato, quale contributo al mantenimento delle figlie Per_2
e , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di Per_1 inflazione monetaria;
5) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per le figlie e Per_2 Per_1
6) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare in favore di quale genitore Parte_1 collocatario della IA MI;
Per_2
7) RIGETTA la richiesta di assegno di assegno divorzile avanzata da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
8) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in IA TE al termine della Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile dell'08/04/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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