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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10592/2021 R.G. vertente tra:
(Avv. FATANO RAFFAELE) Parte_1
- ATTORE -
E
(Avv. LONGO LUCIA) Controparte_1
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza del
Tribunale di Lecce in favore di questa Sezione Specializzata, ha chiesto di “a) Parte_1
accertare che tra il deducente e la Coop.va La Casa srl è intercorso un rapporto di lavoro autonomo così come identificato nella premessa di quest'atto; b) accertare e dichiarare che il geom. Pt_1
è creditore della Coop.va La Casa srl, in persona del L.R., con sede in Merine di Lizzanello
[...]
(LE), via Vernole n.48 (P.Iva: ), a titolo di compensi maturati e non pagati della P.IVA_1
somma di euro 260.000,00 salvo altro;
c) per l'effetto condannare la Coop.va La Casa srl a pagare in favore del geom. la complessiva somma di euro 260.000,00 oltre interessi dalla Parte_1 maturazione dell'effettivo soddisfo per le causali di cui alla parte motiva. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”.
Costituendosi, la convenuta ha sollevato eccezione di compromesso e chiesto il CP_1
rigetto della domanda proposta, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza non definitiva del 3.10.2022 è stata dichiara inammissibile l'eccezione di compromesso.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento di prove orali. All'udienza del 24.9.2024 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda è priva di fondamento.
Si è visto che il Geom. ha chiesto di accertare che tra lui e la Pt_1 Controparte_2
[... è intercorso un rapporto di lavoro autonomo ex art. 409 n. 3 c.c. e ha chiesto conseguentemente la condanna della al pagamento della complessiva somma di euro 260.000,00, oltre CP_1 interessi dalla maturazione dell'effettivo soddisfo, a titolo di compensi residui per tale forma di collaborazione per come indicati nella delibera del C.d.a. del 29.7.2011.
Il verbale di tale delibera prevede testualmente quanto segue: “… Il C. di A. alla luce delle decisioni adottate in ordine al rinnovamento della struttura gestionale della cooperativa su proposta del Consigliere (assente giustificato) ritiene opportuno avvalersi della Persona_1 collaborazione dell'ex presidente socio già presidente, per garantire continuità Parte_1
dei cantieri in corso e il ricambio generazionale con il trasferimento ai nuovi dirigenti delle sue conoscenze senza effetti traumatici sulla capacità operativa della cooperativa. Dopo approfondita discussione all'unanimità (non partecipa al voto il Presidente)
DELIBERA
Conferisce al socio l'incarico di coordinamento della attività operative per Parte_1
garantire la continuità dei cantieri in corso e il trasferimento delle sue conoscenze al nuovo quadro dirigente fino al 31/12/2015. A tale scopo gli conferisce l'incarico di coordinare il funzionamento della struttura e di collaborare con i nuovi dirigenti nei rapporti con la base sociale e con gli Enti
Pubblici, con potere di firma, nei limiti delle norme statutarie e di legge, degli atti interni aventi la funzione di regolamentare i rapporti tra socio e cooperativa. Stabilire per l'incarico il compenso di € 120.000,00 (centoventimila/00) annue da corrispondere in dodici mensilità. Il socio Pt_1 accetta l'incarico. Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene sciolta alle ore
[...] 17,05.”.
Ad onta del contenuto della delibera appena riportata, l'attività istruttoria espletata ha fatto emergere il vero ruolo del Geom. nella che è stato quello di vero e Pt_1 Controparte_1
proprio amministratore, sia pur di mero fatto, svolgendo egli un ruolo predominante nelle scelte gestorie della CP_1
A tal proposito, la difesa della ha evidenziato fin dalla comparsa di costituzione CP_1
e risposta, senza che ciò sia stato specificamente contestato dalla difesa dell'attore, quanto segue:
- con l'adunanza del C.d.a. del 19.1.2001 si ammettevano nuovi soci , Controparte_3
e (odierno attore) e l'intero C.d.A. si dimetteva;
Persona_2 Parte_1
- con l'assemblea dei soci del 29.12001, si procedeva con la nomina delle cariche vacanti e si affidava la Presidenza del C.d.A. alla dr.ssa (figlia dell'odierno Controparte_3
attore), mentre il Geom. e il Geom. venivano nominati consiglieri e ciò Pt_1 Per_2
nonostante non fossero in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, all'art. 29, il quale stabiliva che per essere componenti del C.d.A. era necessario aver ottenuto la qualità di socio da almeno tre mesi;
- a partire dal 2007 il Geom. assumeva la Presidenza del C.d.a. e il compenso a Pt_1
lui spettante veniva progressivamente aumentato da 48.000,00 euro/annui (nel 2007), a
96.000,00 euro/annui + 10% TFM retrodatato alla nomina (nel 2008), a 126.000,00 euro/annui + 10% TFM retrodatato alla nomina (nel 2010);
- nel 2011, con il dichiarato intento di passare il testimone a nuovi e più giovani dirigenti, il Geom. rassegnava le proprie dimissioni da Presidente, assumendo la nuova Pt_1 carica di “Coordinatore delle attività operative” e contestualmente si riduceva a
18.000,00 euro annui il compenso dell'allora Presidente del C.d.A., la nipote Arch.
(in tal modo il Presidente del C.d.a., ruolo fino a poco prima svolto dal Controparte_4
Geom con compenso ben più alto, veniva remunerato con un compenso di gran Pt_1
lunga inferiore a quello del “coordinatore”;
- nel 2012 il Geom. assumeva nuovamente per cooptazione la carica di Presidente Pt_1 del C.d.a., mantenendo contemporaneamente quella di “Coordinatore delle attività operative”, cumulando così un doppio compenso (come si vedrà di seguito) per le medesime mansioni fino al 2015, anno in cui veniva cessata la carica di “coordinatore”
e aumentata la somma da riconoscere al Presidente, la cui carica era di nuovo affidata al
Geom. dapprima a 96.000,00 euro/annui + 10% TFM, e poi, nel 2017 aumentati Pt_1
a 126.000,00 euro/annui fino al 2018, anno di definitiva cessazione della carica di Presidente (si noti che in seguito alla cessazione della Presidenza , nel 2019, il Pt_1
compenso del Presidente è stato poi ridimensionato a 60.000,00 euro/annui).
Quindi, il Geom. nel 2011 da un lato si dimetteva (formalmente) dalla propria Pt_1
qualifica di Presidente del C.d.a., per far spazio alla nuova generazione di dirigenti (nella terza seduta del C.d.a. della giornata 29 luglio), ma poi dieci minuti dopo (nella quarta seduta della predetta giornata) si faceva riconoscere il ruolo gestorio di “coordinatore” di tutte le attività operative della Cooperativa, facendo rimanere invariato il proprio compenso di ben € 120.000,00 annuo (infatti, dal 2010 il compenso annuo come Presidente del Geom. era pari ad € Pt_1
126.000,00).
E' altresì significativo che a partire dalla seduta dell'8.11.2012, cioè a poco più di un anno dal supposto conferimento di incarico di “coordinatore”, l'attore diventò di nuovo Presidente del
C.d.a. per cooptazione sino alla nuova assemblea dei soci, confondendosi così nella medesima persona i poteri gestori e operativi solo formalmente distinti tra la figura del “coordinatore” e quella del Presidente del C.d.a.
Inoltre, coerente con l'attribuzione al Geom. del ruolo di amministratore di fatto Pt_1
della Cooperativa e non di semplice collaboratore è il fatto che a partire dalla seduta del C.d.A. del
28.11.2011, quella successiva alla sua nomina formale di “coordinatore”, il Geom. quale Pt_1
“coordinatore”, fu sempre presente in tutte le sedute del C.d.a., e nella maggior parte di queste svolgeva anche la funzione formale di segretario (v. doc. 16, fasc. convenuta, riportante i verbali di
C.d.a. dal 30/08/2011 al 19/10/2012).
Tanto e più emerge dalle prove testimoniali assunte.
Il teste che ha dichiarato di essere stato assunto come geometra della Testimone_1 società nel 2014, ha riferito che il Geom. al di là dei suoi incarichi formali, “di fatto è stato Pt_1
con continuità rappresentante legale della cooperativa la casa, mantenendo i rapporti esistenti esterni di cui ho detto in precedenza”. Ha inoltre affermato la sovrapponibilità della figura del
“coordinatore” con quella di Presidente del C.d.a. e che il Geom. “aveva potere di firma Pt_1 per gli atti esterni o interni della cooperativa.”.
Il teste l'arch. che ha svolto attività di consulenza per la Persona_1 Controparte_1
ha dichiarato che “nella sostanza per l'attività svolta dal geometra per la
[...] Pt_1
si trattava di deleghe di direzione. Il geometra si occupava anche di Controparte_1 Pt_1 dirigere il personale”.
Il teste componente del C.d.a. della “fino a novembre Testimone_2 Controparte_1 2018 per circa 6/7 anni” ha dichiarato che “… le sedute del CDA venivano presiedute e gestite dal geometra I verbali delle riunioni del CDA erano precompilati al computer e venivano Pt_1 portati in riunione dal geometra … l'attività svolta dal Geometra per la Parte_1 Pt_1 cooperativa era sempre la stessa … la figlia succeduta come presidente l'ho vista alle riunioni del
CDA solo una volta e cioè nella riunione in cui accettò l'incarico di presidente in sostituzione del padre”.
Infine, la teste la quale ha ricoperto il ruolo di revisore legale della Testimone_3
per sei anni, fino alla redazione del bilancio del 2014, ha dichiarato che il Geom. CP_1
era presente a tutte le sedute di C.d.a. gestendole, e confermando altresì che i verbali Pt_1
generalmente venivano predisposti dallo stesso e ne apportava le opportune modifiche. Infine, ha confermato che per il suo incarico ella si relazionava con il Geom. e con l'ufficio contabile, Pt_1
nella figura di . Parte_2
Alla luce di quanto precede, è evidente che il ruolo di “coordinatore” ricoperto dal Geom. non possa essere ricondotto al rapporto di collaborazione coordinata e continuata, bensì alla Pt_1
figura di un amministratore di fatto, con poteri superiori a quelli del Presidente in carica, nel senso che era lui a dirigere i C.d.a. e quindi ad indirizzare l'attività della oltre che a firmare CP_1
gli atti quale legale rappresentante della CP_1
A tale ultimo riguardo, se è vero che la teste , dipendente della dal Pt_2 CP_1
2010 al 2019, ha affermato che il Geom. "non firmava alcun contratto che impegnasse con Pt_1
un soggetto terzo la cooperativa", entrando così in conflitto tale dichiarazione con quelle degli altri suindicati testimoni, è altrettanto vero che, per quanto detto, seppure il legale rappresentante formale della firmasse (taluni o tutti) gli atti esterni impegnando la lo faceva sotto CP_1 CP_1
l'influenza decisionale del Geom. anche in considerazione della presenza di suoi familiari Pt_1 nell'organo amministrativo.
Si può dunque concludere che tra l'attore e la non è intercorso un Controparte_1
rapporto di collaborazione per un'attività continuativa e coordinata, dal momento che l'attività svolta in favore della convenuta era quella di amministratore di fatto della società, non CP_1
individuandosi alcuna prestazione personale svolta a favore del committente, considerato che il
Geom. presiedeva e/o dirigeva le sedute di CDA e soprattutto indirizzava e gestiva l'attività Pt_1
della CP_1
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 260.000,00 ad € 520.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli Avv.ti Silvia Parte_1
Ciccarone e Lucia Longodella, difensori della dichiaratisi Controparte_1
antistatari, che si liquidano in euro 22.400,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14.04.2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana