Articolo 18 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
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15 marzo 1969
Art. 18.

Per l'anno finanziario 1969 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nel fondo di cui al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 , e dell' articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1969