Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2009, n. 22081
CASS
Sentenza 16 ottobre 2009

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L'art. 1, comma primo, della legge 8 febbraio 2006, n. 64, che ha novellato l'art. 155 cod. civ., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente pertanto di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento "ad adiuvandum", ai sensi dell'art. 105, comma secondo, cod. proc. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2009, n. 22081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22081
Data del deposito : 16 ottobre 2009

Testo completo