Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 997/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Annamaria Grimaldi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giorgia Spina ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
- resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 4
Con ricorso depositato in data 09/04/2024, chiedeva la modifica delle Parte_1
Pers condizioni di regolamentazione della responsabilità sulla figlia minore (16/10/2007), nata dall'unione non coniugale con stabilite con decreto del Tribunale per i Controparte_1
Minorenni delle Marche - Cron. 2821 del 24/11/2011 – R.G. V.G. n. 831/2009. La ricorrente, dato atto della difficoltà nei contatti con il padre, impegnato per lavoro anche all'estero e del peggioramento della propria condizione economica, chiedeva l'accoglimento delle seguenti condizioni: 1) La minore verrà affidata in via esclusiva alla madre presso la quale ha da sempre Persona_2 Parte_1
la residenza e la collocazione;
2) Il padre si recherà a trovare la figlia e la terrà con sé un week end al mese;
3) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia minore la somma di E. 800,00 da corrispondersi entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico alla madre oltre al 50% delle spese straordinarie regolarmente documentate e da corrispondersi entro e non oltre dalla formale richiesta della madre;
4) Il padre si impegna ed obbliga a recarsi una volta a quadrimestre a colloquio con i
Pers professori dell'Istituto frequentato dalla figlia 5) Il padre si impegna ad occuparsi della figlia minore in occasione di eventi straordinari che determinino l'impossibilità per la madre di prendersi cura della figlia (ricoveri, impegni di lavoro e/o personali fuori sede, day hospital ecc.); 6) Il padre si impegna a mantenere i contatti con la madre per ogni necessità della figlia, senza Parte_1 mai bloccarne le utenze così da impedirne le comunicazioni”.
Designato il Giudice relatore per la trattazione del procedimento, all'udienza del 27/09/2024, parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per pendenza di trattative tra le parti;
disposto il rinvio delle successive udienze, con istanza congiunta depositata in data 7/04/2025, i procuratori delle parti rappresentavano l'intervenuto raggiungimento di un accordo sulle condizioni di modifica.
Il Giudice Istruttore, dato atto dell'intervenuto accordo tra le parti ed invitato il resistente a costituirsi formalmente nel giudizio, rinviava all'udienza del 21/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la precisazione congiunta delle conclusioni.
Verificata la costituzione in giudizio del resistente e l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, all'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381: “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento pagina 2 di 4 obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, così trascritte:
“1. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Viale Ionio n. 23, ogni eventuale cambio di residenza dovrà essere tempestivamente cominciato al padre.
2. Il padre avrà ampia e libera facoltà di visita e frequentazione della figlia minore compatibilmente con i suoi desiderata, gli impegni della ragazza e quelli lavorativi del Fasciola.
3. La minore trascorrerà con il padre e con la madre le festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza.
4. Il signor verserà a decorrere dal 01.01.2025 a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 750,00 rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro il ventesimo giorno di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla
Signora Pt_1
5. I genitori ripartiranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per la figlia, come tali definite sulla base del Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Bologna
e dell'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 9 agosto 2017. Verranno, inoltre, rimborsate le somme per condurre la minore dalla nonna materna a Sestola, che si indicano forfettariamente in € 50,00 per le due tratte, nonché quelle per condurre la minore a Bologna per prendere l'aereo per Roma e far visita al padre che si indicano forfettariamente in € 30,00 per le due tratte.
6. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie è posta in parte uguale ai due genitori.
La parte che dovesse anticiparle, presenterà la documentazione fiscale all'altra parte che provvederà tempestivamente, come da Protocollo, al rimborso nella misura del 50% tramite bonifico bancario.
7. Entrambi i genitori si impegnano a vigilare e collaborare all'educazione ed allo sviluppo psicofisico Pers della figlia e, a tal fine, si stabilisce che le decisioni di maggior interesse in ordine all'educazione, istruzione e cure mediche, nonché le determinazioni più rilevanti da assumersi per la tutela della sua salute, saranno adottate di comune accordo tra i genitori e sarà loro onere quello di tenersi pagina 3 di 4 reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Le parti eserciteranno, invece, separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che potranno essere assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
Pers 8. Ciascun genitore si impegna affinché mantenga relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari di entrambi i rami. Entrambi si asterranno dall'esternare, in presenza della figlia, considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, nonché dei nonni e degli altri familiari coinvolti nella crescita della figlia.
9. I genitori si impegnano a prestare il consenso l'uno all'altro per tutti gli adempimenti burocratici necessari per la figlia minore, nonché ad acconsentire alla sottoscrizione dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo si rendesse necessario nel suo interesse, così come per il loro rinnovo.
10. Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito tra loro ogni pendenza e non aver più nulla a pretendere l'uno dall'atro alla data odierna.
11. Le spese di giudizio saranno compensate come per legge.
Le spese del giudizio devono essere compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in revisione delle condizioni di regolamentazione di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche - Cron. 2821 del 24/11/2011 – R.G. V.G. n.
831/2009, dispone che le parti si attengano alle condizioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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