Articolo 75 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 74Articolo 76
Versione
15 marzo 1969
Art. 75.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1969, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 marzo 1969